Art. 143 (a).
               Posizione dei veicoli sulla carreggiata
  1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della  carreggiata
e  in  prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la
strada e' libera.
  2. I veicoli sprovvisti di  motore  e  gli  animali  devono  essere
tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.
  3.  La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli
quando si incrociano  ovvero  percorrono  una  curva  o  un  raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su
una carreggiata a senso unico di circolazione.
  4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate sep-
arate,  si  deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo
diversa segnalazione.
  5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e'  a  due  o
piu'  corsie  per  senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu'
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate  al
sorpasso.
  6.  Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, (( comma 2 )) ,
a tre o piu' corsie per senso di  marcia,  la  corsia  di  destra  e'
riservata ai veicoli lenti.
  7.  All'interno  dei  centri  abitati,  salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si
deve percorrere la corsia libera piu' a destra; la corsia o le corsie
di sinistra  sono  riservate  al  sorpasso.  Tuttavia  i  conducenti,
qualunque  sia l'intensita' del traffico, possono impegnare la corsia
piu'  opportuna  in  relazione  alla  direzione  che  essi  intendono
prendere  alla  successiva  intersezione;  i  conducenti  stessi  non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare  a
destra  o  a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle norme che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso
che in tale ipotesi e' consentita anche a destra.
  8. Nelle strade con binari tranviari  a  raso,  i  veicoli  possono
procedere  sui binari stessi purche', compatibilmente con le esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia  dei  tram,
salva diversa segnalazione.
  9.  Nelle  strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di
un lato della carreggiata, i  veicoli  possono  marciare  a  sinistra
della  zona interessata dai binari, purche' rimangano sempre entro la
parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
  10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della  strada,  i  veicoli,
salvo  diversa  segnalazione  che  imponga  il  passaggio  su un lato
determinato,  possono  transitare  indifferentemente  a  destra  o  a
sinistra  del  salvagente,  purche'  rimangano  entro  la parte della
carreggiata relativa al loro senso  di  circolazione  e  purche'  non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
  11.   Chiunque   circola   contromano  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.
  12.  Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei
raccordi convessi o in  ogni  altro  caso  di  limitata  visibilita',
ovvero  percorre  la  carreggiata  contromano,  quando  la strada sia
divisa in  piu'  carreggiate  separate,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.  Dalla violazione prevista dal presente comma consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi.
  13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 71 del D.Lgs. n. 360/1993.