Art. 144.
             Circolazione dei veicoli per file parallele
  1. La circolazione per file parallele e' ammessa nelle  carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densita' del
traffico  e'  tale  che  i  veicoli  occupano  tutta  la  parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e  si  muovono  ad  una
velocita' condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in
tutti  i  casi  in  cui  gli  agenti  del traffico la autorizzano. E'
ammessa,  altresi',  lungo  il  tronco  stradale  adducente   a   una
intersezione  controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso,
al segnale di via libera, essa deve  continuare  anche  nell'area  di
manovra dell'intersezione stessa.
  2.   Nella   circolazione  per  file  parallele  e'  consentito  ai
conducenti  di  veicoli,  esclusi  i  veicoli  non  a  motore  ed   i
ciclomotori,  di  non mantenersi presso il margine della carreggiata,
pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
  3. Il passaggio da una corsia all'altra e'  consentito,  previa  la
necessaria  segnalazione,  soltanto  quando  si  debba raggiungere la
prima corsia di destra per svoltare a destra, o  l'ultima  corsia  di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione
di  velocita'  o  una  volontaria sospensione della marcia al margine
della carreggiata, quando cio' non sia vietato. I conducenti  che  si
trovano  nella  prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da
detta corsia  quando  devono  superare  un  veicolo  senza  motore  o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.