Art. 146 (a).
                Violazione della segnaletica stradale
  1. L'utente della strada e' tenuto  ad  osservare  i  comportamenti
imposti  dalla  segnaletica  stradale  e  dagli agenti del traffico a
norma  degli  articoli  da  38  a  43  e  delle  relative  norme  del
regolamento.
  2.  Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero  dagli  agenti
del  traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire  duecentomila.  Sono  fatte
salve  le  particolari  sanzioni  previste  dagli  articoli  6 e 7 ((
nonche' dall'art. 191, comma 4. ))
  3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che
le segnalazioni del semaforo o dell'agente del  traffico  vietino  la
marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 72 del D.Lgs. n. 360/1993.