Art. 149.
                  Distanza di sicurezza tra veicoli
  1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto  al  veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso  l'arresto  tempestivo  e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono.
  2. Fuori dei centri abitati, quando sia  stabilito  un  divieto  di
sorpasso  solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve
essere  mantenuta  una  distanza  non  inferiore  a  100  m.   Questa
disposizione  non  si  osserva  nei  tratti  di strada con due o piu'
corsie per senso di marcia.
  3. Quando siano in azione macchine  sgombraneve  o  spargitrici,  i
veicoli  devono  procedere  con  la  massima  cautela. La distanza di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore
a 20 m. I veicoli che procedono in  senso  opposto  sono  tenuti,  se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui  al  presente
articolo  deriva  una collisione con grave danno ai veicoli e tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80,  comma
7,  la  sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimo  soggetto,  in  un
periodo  di  due  anni, sia incorso per almeno due volte in una delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima  violazione  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  6.  Se  dalla  collisione  derivano  lesioni gravi alle persone, il
conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una   somma   da   lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni,  salva
l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose
o di omicidio colposo. Si applicano  le  disposizioni  del  capo  II,
sezioni I e II, del titolo VI.