Art. 152 (a).
           Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
  1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di  illuminazione
dei  veicoli  e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie,  in
caso  di  nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilita'.
  2. (( Ad eccezione dei velocipedi )) e dei ciclomotori a due  ruote
e  dei  motocicli,  l'uso  dei  dispositivi di segnalazione visiva e'
obbligatorio anche durante la fermata o  la  sosta,  a  meno  che  il
veicolo  sia  reso  pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o
venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste  anche
se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 76 del D.Lgs. n. 360/1993.