Art. 156.
            Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
  1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale.  La
segnalazione deve essere la piu' breve possibile.
  2.  Fuori  dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione
acustica e' consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o  del
traffico  lo  richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le  ore  notturne  ovvero  di
giorno,  se ne ricorre la necessita', il segnale acustico puo' essere
sostituito da segnali  luminosi  a  breve  intermittenza  mediante  i
proiettori di profondita', nei casi in cui cio' non sia vietato.
  3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo
i  casi  di  effettivo  e  immediato pericolo. Nelle ore notturne, in
luogo  delle  segnalazioni  acustiche,  e'   consentito   l'uso   dei
proiettori di profondita' a breve intermittenza.
  4.  In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che trasportano
feriti o ammalati  gravi  sono  esentati  dall'obbligo  di  osservare
divieti  e  limitazioni  sull'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione
acustica.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.