Art. 157.
                Arresto, fermata e sosta dei veicoli
  1. Agli effetti delle presenti norme:
    a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo
dovuta ad esigenze della circolazione;
    b) per fermata si intende la temporanea sospensione della  marcia
anche  se  in  area  ove  non sia ammessa la sosta, per consentire la
salita o la discesa delle  persone,  ovvero  per  altre  esigenze  di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare
intralcio  alla  circolazione,  il  conducente deve essere presente e
pronto a riprendere la marcia;
    c) per sosta si intende la sospensione della marcia  del  veicolo
protratta  nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del
conducente;
    d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della  marcia
nel  caso  in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
  2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto  dal  comma
4,  in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
piu'  vicino  possibile  al   margine   destro   della   carreggiata,
parallelamente  ad  esso  e  secondo  il senso di marcia. Qualora non
esista  marciapiede  rialzato,  deve  essere  lasciato   uno   spazio
sufficiente  per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro.
  3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata,  ma  non  sulle  piste  per
velocipedi   ne',   salvo  che  sia  appositamente  segnalato,  sulle
banchine. In caso di impossibilita', la fermata  e  la  sosta  devono
essere  effettuate  il  piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo  il  senso  di  marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
  4.  Nelle  strade  urbane  a  senso  unico  di  marcia  la sosta e'
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche'
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di  veicoli
e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
  5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
  6.  Nei  luoghi  ove  la sosta e' permessa per un tempo limitato e'
fatto  obbligo  ai  conducenti  di  segnalare,  in  modo  chiaramente
visibile,  l'orario  in  cui  la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il
dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di
porlo in funzione.
  7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le  porte,  senza
essersi  assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
  8. Chiunque viola le disposizioni di cui al  presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.