Art. 158 (a).
              Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
  1. La fermata e la sosta sono vietate:
    a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi  a  livello  e
sui  binari  di linee ferroviarie o tranviarie o cosi' vicino ad essi
da intralciarne la marcia;
    b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,  sotto  i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
    c)  sui  dossi  e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle
strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
    d)  in  prossimita'  e  in  corrispondenza  di  segnali  stradali
verticali  e  semaforici  in  modo da occultarne la vista, nonche' in
corrispondenza dei segnali orizzontali di  preselezione  e  lungo  le
corsie di canalizzazione;
    e)   fuori   dei   centri  abitati,  sulla  corrispondenza  e  in
prossimita' delle aree di intersezione;
    f)  nei  centri  abitati,  sulla  corrispondenza  delle  aree  di
intersezione  e  in  prossimita'  delle  stesse  a  meno  di  5 m dal
prolungamento del bordo piu' vicino  della  carreggiata  trasversale,
salvo diversa segnalazione;
    g)  sui  passaggi (( e attraversamenti )) pedonali e sui passaggi
per ciclisti, nonche' sulle piste ((  ciclabili  ))  e  agli  sbocchi
delle medesime;
    h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
  2. La sosta di un veicolo (( e' inoltre vietata )) :
    a) allo sbocco dei passi carrabili;
    b)  dovunque  venga  impedito  di  accedere  ad  un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
    c) in seconda fila, (( salvo che si tratti di veicoli a due ruote
)) ;
    d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata  degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore
a  15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli
in servizio di piazza;
(( e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e ))
(( lo scarico di cose, nelle ore stabilite;                        ))
    f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
    g) negli spazi riservati alla fermata o alla  sosta  dei  veicoli
per  persone  invalide  di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei  raccordi  tra  i  marciapiedi,  rampe  o  corridoi  di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
    h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
    i) nelle aree pedonali urbane;
    l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
    m)  negli  spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi di emergenza o di igiene  pubblica  indicati  dalla  apposita
segnaletica;
    n)  davanti  ai  cassonetti  dei  rifiuti  urbani  o  contenitori
analoghi;
    o)  limitatamente  alle  ore  di esercizio, in corrispondenza dei
distributori di carburante ubicati sulla sede  stradale  ed  in  loro
prossimita'  sino  a  5  m  prima  e  dopo le installazioni destinate
all'erogazione.
  3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
  4. Durante la sosta e la fermata il  conducente  deve  adottare  le
opportune  cautele  atte  a  evitare  incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
  5. Chiunque viola le disposizioni del  comma  1  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
  6. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
  7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  80  del  D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto con
          avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993.