Art. 160.
                         Sosta degli animali
  1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale  (a),  nei
centri  urbani  il  conducente deve vigilare affinche' gli animali in
sosta,  con  o  senza  attacco,  a   lui   affidati,   siano   sempre
perfettamente  assicurati  mediante  appositi  dispositivi o sostegni
fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le  ore  notturne  gli
animali   potranno   sostare   soltanto  in  luoghi  sufficientemente
illuminati. Fuori dei  centri  abitati  e'  vietata  la  sosta  degli
animali sulla carreggiata.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
 
             (a) Si riporta il testo dell'art. 672 del codice penale:
             "Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di  animali).  -
          Chiunque  lascia  liberi,  o  non  custodisce con le debite
          cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o  ne  affida
          la  custodia a persona inesperta, e' punito con la sanzione
          amministrativa    da    lire    cinquantamila    a     lire
          cinquecentomila.
             Alla stessa pena soggiace:
              1)  chi,  in  luoghi  aperti, abbandona a se stesso gli
          animali da tiro, da soma o da corsa, o li  lascia  comunque
          senza  custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca
          o conduce in  modo  da  esporre  a  pericolo  l'incolumita'
          pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
              2)  chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in
          pericolo l'incolumita' delle persone".
             La  fattispecie  di  cui  al  primo   comma   e'   stata
          depenalizzata e cosi' sanzionata dagli articoli 33, lettera
          a),  e  38 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di
          depenalizzazione.
             L'art. 1 del D.P.R. 29  luglio  1982,  n.  571,  recante
          norme  per  l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e
          17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689,
          in  tema  di depenalizzazione, individua la prefettura come
          destinataria  del  rapporto  per  la  violazione   prevista
          dall'art. 672 sopratrascritto.