Art. 164 (a).
                 Sistemazione del carico sui veicoli
  1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo  da  evitare
la  caduta  o  la  dispersione  dello  stesso;  da  non  diminuire la
visibilita' al conducente ne' impedirgli la  liberta'  dei  movimenti
nella  guida;  da non compromettere la stabilita' del veicolo; da non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva  ne'
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
  2.  Il  carico  non  deve  superare  i  limiti  di sagoma stabiliti
dall'art. 61  e  non  puo'  sporgere  longitudinalmente  dalla  parte
anteriore  del  veicolo;  puo' sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino  ai  3/10  della
lunghezza  del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art.
61.
  3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di  cui  all'art.  61,
comma  1,  possono  essere trasportate cose che sporgono lateralmente
fuori della sagoma del veicolo,  purche'  la  sporgenza  da  ciascuna
parte non superi centimetri 30 cm di distanza dalle luci di posizione
anteriori  e  posteriori.  Pali,  sbarre,  lastre  o  carichi  simili
difficilmente percepibili,  collocati  orizzontalmente,  non  possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
  4.  Gli  accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
  5. E'  vietato  trasportare  o  trainare  cose  che  striscino  sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
  6.  Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele  idonee  ad  evitare  pericolo  agli
altri  utenti  della  strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale
deve  essere  segnalata  mediante  uno  o   due   speciali   pannelli
quadrangolari,  rivestiti  di  materiale retroriflettente, posti alle
estremita' della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all'asse del veicolo.
  7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione dei pannelli. Il pannello  deve  essere  conforme  al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
  8.  Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.
  9.  Il  veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo  accertatore,  nel  caso  che
trattasi  di  veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione
di cui al comma  8,  procede  al  ritiro  immediato  della  carta  di
circolazione  e  della  patente  di  guida,  provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in  luogo  idoneo  per  la  detta
sistemazione;  del  ritiro  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  ((
contestazione  ))  della  violazione.  I  documenti  sono  restituiti
all'avente  diritto  allorche'  il  carico  sia  stato  sistemato  in
conformita' delle presenti norme.  Le  modalita'  della  restituzione
sono fissate dal regolamento.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 83 del D.Lgs. n. 360/1993.