Art. 167 (a).
        Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
  1. (( I veicoli a motore e i rimorchi )) non  possono  superare  la
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
  2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore
a  10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
    a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza  non
supera 1 t;
    b)  da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non
supera le 2 t;
    c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza  non
supera le 3 t;
    d)  da  lire  cinquecentomila  a  lire duemilioni, se l'eccedenza
supera le 3 t.
  3. Per i veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  ((  non
superiore  )) a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2
sono applicabili allorche' la  eccedenza,  superiore  al  cinque  per
cento,  non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento,
oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
  4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui  all'art.
10,  comma  3,  lettera  d),  possono  circolare  con  il loro carico
soltanto  sulle  autostrade  o  sulle  strade  con  carreggiata   non
inferiore  a  6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un  franco  minimo  rispetto  all'intradosso  delle  opere
d'arte  non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
(( lettere e) e )) g), possono circolare con  il  loro  carico  sulle
strade  che  abbiano  altezza  libera  delle  opere  di  sottovia che
garantisca un  franco  minimo  rispetto  all'intradosso  delle  opere
d'arte non inferiore a 30 cm.
  5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
((  massa )) complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il
cinque per cento a quella indicata nella  carta  di  circolazione  e'
soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista
nel comma 2.
  6.  La  sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa (( di uno solo dei veicoli, anche se  non  ci  sia
eccedenza di massa )) nel complesso.
  7.  Chiunque  circola  in  violazione  delle disposizioni di cui al
comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila,  ferma  restando  la
responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile (b).
  8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo  le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione,   nonche'   i   valori   numerici   ottenuti   mediante
l'applicazione   di  qualsiasi  percentuale,  si  devono  considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
  9.  Le  sanzioni  amministrative  previste nel presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,  nonche'
al  committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo  e'
tenuto  a  corrispondere  agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato  all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
  10.  Quando  e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci
per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta
di circolazione, la continuazione del  viaggio  e'  subordinata  alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
  11.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai  veicoli  eccezionali,  definiti
all'art.  10,  quando  venga  superata  la  massa complessiva massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la  franchigia
del  cinque  per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi dell'art. 62. La prosecuzione del  viaggio  e'  subordinata  al
rilascio (( di una nuova autorizzazione. ))
  12.  Costituiscono  fonti  di  prova per il controllo del carico le
risultanze degli strumenti di pesa in  regola  con  le  verifiche  di
legge  e  di  quelli  in  dotazione agli organi di polizia, nonche' i
documenti di accompagnamento previsti da disposizioni  di  legge.  Le
spese  per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma
9 in solido.
  13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
 
             (a) Il presente articolo e' stato  modificato  dall'art.
          84  del D.Lgs.   n. 360/1993 e cosi' corretto con avviso di
          rettifica  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 32 del 9 febbraio 1993 e con avviso di errata
          corrige   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.
             (b) Il testo dell'art. 2054  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art. 2054 (Circolazione di veicoli). - Il conducente di
          un  veicolo  senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire
          il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
          veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile  per
          evitare il danno.
             Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
          contraria,  che  ciascuno  dei  conducenti  abbia  concorso
          ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
             Il  proprietario  del   veicolo,   o,   in   sua   vece,
          l'usufruttuario  o  l'acquirente  con  patto  di  riservato
          dominio, e' responsabile in solido col conducente,  se  non
          prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
          sua volonta'.
             In  ogni  caso  le persone indicate dai commi precedenti
          sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
          o da difetto di manutenzione dei veicolo".
             Con  sentenza  29  dicembre  1972,  n.  205,  la   Corte
          costituzionale      ha      dichiarato     l'illegittimita'
          costituzionale    dell'art.    2054,     secondo     comma,
          sopratrascritto  "limitatamente  alla parte in cui nel caso
          di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di  egual
          concorso  dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non
          abbia riportato danni".