Art. 169 (a).
               Trasporto di persone, animali e oggetti
                        sui veicoli a motore
  1. In tutti i veicoli  il  conducente  deve  avere  la  piu'  ampia
liberta'  di  movimento  per  effettuare le manovre necessarie per la
guida.
  2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui  veicoli,
esclusi  quelli  di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione
dei  sedili,  non  puo'  superare  quello  indicato  nella  carta  di
circolazione.
  3.  Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in
piedi, sugli autoveicoli  e  filoveicoli  destinati  a  trasporto  di
persone,  escluse  le  autovetture, nonche' il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
  4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilita'.  Inoltre,  su  detti  veicoli,  esclusi  i
motocicli  e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
non  devono  determinare  sporgenze  dalla  sagoma  trasversale   del
veicolo.
  5.  Sulle  autovetture  e  sugli  autoveicoli  adibiti al trasporto
promiscuo  di  persone  e  cose  e'  consentito   il   trasporto   in
soprannumero  sui posti posteriori di due ragazzi di eta' inferiore a
dieci  anni  a  condizione  che  siano  accompagnati  da  almeno   un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
  6.  Sui  veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320
(b)  ,  e'  vietato il trasporto di animali (( domestici )) in numero
superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento  o
pericolo  per  la  guida.  E' consentito il trasporto di soli animali
domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi  in  apposita
gabbia  o  contenitore  o  nel  vano  posteriore  al  posto  di guida
appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo  idoneo  che,  se
installati   in   via   permanente,  devono  essere  autorizzati  dal
competente  ufficio  provinciale  della  Direzione   generale   della
M.C.T.C..
  7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le   autovetture,  che  hanno  un  numero  di  persone  e  un  carico
complessivo superiore ai  valori  massimi  indicati  nella  carta  di
circolazione,  ovvero  trasporta  un  numero  di  persone superiore a
quello  indicato  nella  carta  di  circolazione,  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono  commesse  adibendo
abusivamente  il  veicolo  ad  uso  di  terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire  duemilioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei  mesi,  a  norma
del capo I, sezione II, del titolo VI.
  9.  ((  Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla
guida di una autovettura, il conducente )) e' soggetto alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
  10. Chiunque viola (( le altre  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo )) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 86 del D.Lgs. n. 360/1993 e  cosi'  corretto  con
          avviso  di  rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993.
             (b) Il  testo  dell'art.  38  della  legge  n.  320/1954
          (Regolamento di polizia veterinaria) e' il seguente:
             "Art.   38.   -   Il   prefetto,   prima   di  concedere
          l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario  provinciale
          se:
                a)   gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  posseggono  i
          requisiti di cui al precedente articolo;
                b)  l'esercente  dispone  di  adatti  mezzi  per   le
          operazioni  di  pulizia,  lavaggio e disinfezione presso la
          propria autorimessa ovvero  presso  altra  convenientemente
          attrezzata.
             L'autorizzazione e' valevole per un anno".