Art. 170 (a).
               Trasporto di persone, animali e oggetti
                  sui veicoli a motore a due ruote
  1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il  conducente  deve
avere  libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio  con  ambedue
le  mani,  ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune
manovre o  segnalazioni.  Non  deve  procedere  sollevando  la  ruota
anteriore.
  2.  Sui  ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente.
  3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in  modo
stabile  ed  equilibrato,  nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
  4. E' vietato ai conducenti dei  veicoli  di  cui  al  comma  1  di
trainare o farsi trainare da altri veicoli.
  5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che
non  siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i  cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino  la
visibilita'  al conducente. (( Entro i predetti limiti, e' consentito
il trasporto di  animali  purche'  custoditi  in  apposita  gabbia  o
contenitore. ))
  6.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
  7.  Se  le  violazioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 sono commesse da
conducente  minorenne,  alla   sanzione   pecuniaria   amministrativa
consegue  il  fermo  amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 87 del D.Lgs. n. 360/1993.