Art. 171 (a).
         Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli
                             a due ruote
  1. E' fatto obbligo durante la marcia  di  indossare  e  di  tenere
regolarmente   allacciato   un  casco  protettivo  conforme  ai  tipi
omologati,  secondo  la  normativa  stabilita   dal   Ministero   dei
trasporti:
    a)  ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote
e di motocicli;
    b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata,  ((  o  di
motocarrozzette,  )) nonche' agli eventuali passeggeri, questi ultimi
anche se minorenni.
  2. Chiunque viola le  presenti  norme  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore
(( trasportato, )) della violazione risponde il conducente.
  3. Se la violazione e' commessa da conducente minorenne,  in  luogo
della  sanzione  pecuniaria  si  applica  il fermo amministrativo del
veicolo per giorni trenta, ai sensi  del  capo  I,  sezione  II,  del
titolo VI.
  4.  Chiunque  importa  o  produce  per  la  commercializzazione sul
territorio nazionale  e  chi  commercializza  caschi  protettivi  per
motocicli,  motocarrozzette  o  ciclomotori  di tipo non omologato e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire unmilione a lire quattromilioni.
  5.  I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme  di  cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 88 del D.Lgs. n. 360/1993.