Art. 174.
                Durata della guida degli autoveicoli
               adibiti al trasporto di persone o cose
  1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto  di
persone  e  di  cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85 (a).
  2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio  di
cui  all'art.  14  del  regolamento CEE n. 3820/85 (a) debbono essere
esibiti, per il controllo, al personale cui  sono  stati  affidati  i
servizi  di  polizia  stradale  ai  sensi  dell'art.  12 del presente
codice.
  3.  I  registri  di  servizio  di  cui  all'art.  14  del  suddetto
regolamento,  conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale  della  M.C.T.C.  e
dell'Ispettorato del lavoro.
  4.  Il  conducente  che  supera i periodi di guida prescritti o non
osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE
n. 3820/85 (a) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  5. Il conducente che non osserva i  periodi  di  riposo  prescritti
ovvero  e'  sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della
copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento  CEE  n.
3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  6.   Gli   altri   membri  dell'equipaggio  che  non  osservano  le
prescrizioni  previste  nel  comma  5  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
  7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo  incompleto  o  alterato
l'estratto  del  registro di servizio o copia dell'orario di servizio
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da  lire trentamila a lire centoventimila, salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
  8. Per le violazioni  delle  norme  di  cui  al  presente  articolo
l'impresa,  da  cui  dipende  il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, e' obbligata in solido con l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questi dovuta.
  9.  L'impresa  che,  nell'esecuzione  dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 (a) e non tiene
i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o  alterati  e'
soggetta  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila per ciascun dipendente cui  la
violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
  10.  Nel  caso  di  ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di
persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione,
per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto
riguardante  il  veicolo  cui  le  infrazioni  si  riferiscono, se, a
seguito   di   diffida   rivoltale   dall'autorita'   competente    a
regolarizzare  in  un  congruo termine la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
  11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel  commettere  infrazioni,  anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi  di  trasporto,  incorre  nella  decadenza   o   revoca   del
provvedimento  che  l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
  12. Per le  inadempienze  commesse  dalle  imprese  che  effettuano
trasporto  di  viaggiatori  in  servizio  di  linea  si  applicano le
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
  13. La sospensione, la decadenza o  la  revoca,  di  cui  ai  commi
precedenti,  sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo
che abilita al trasporto.
  14. Contro i provvedimenti di revoca e di  decadenza  adottati  dai
competenti  uffici  della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi
del comma 11, e' ammesso ricorso gerarchico entro  trenta  giorni  al
Ministro  dei  trasporti,  il  quale  decide entro sessanta giorni. I
provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.
 
             (a)   Il   regolamento    n.    3820/85/CEE,    relativo
          all'armonizzazione   di   alcune  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore  dei  trasporti  su  strada,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n.  L370  del  31  dicembre 1985. Il testo dell'art. 14 del
          citato regolamento e' il seguente:
             "Art. 14 (Controllo e sanzioni). - 1.  Per  i  trasporti
          regolari di viaggiatori
              - nazionali,
              -  internazionali,  i cui capilinea sono situati ad una
          distanza di 50 chilometri in linea d'aria da una  frontiera
          tra due stati membri ed il cui percorso di linea non supera
          100  chilometri,  a  cui si applica il presente regolamento
          l'impresa stabilisce un  orario  di  servizio  e  tiene  un
          registro di servizio.
             2.  Nel  registro  di  servizio  debbono  risultare, per
          ciascun  conducente,  il  nominativo,  la   sede,   nonche'
          l'orario  prestabilito  per  i  vari  periodi di guida, gli
          altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilita'.
             3. Il registro deve contenere tutte  le  indicazioni  di
          cui  al  paragrafo  2 per un periodo minimo comprendente la
          settimana in corso, la settimana precedente e la  settimana
          successiva.
             4.   Il   registro  deve  essere  firmato  dal  titolare
          dell'impresa o da un suo delegato.
             5. Ogni conducente addetto ad  un  servizio  di  cui  al
          paragrafo  1 deve essere munito di un estratto del registro
          di servizio e di una copia dell'orario di servizio.
             6. Il registro di servizio e' tenuto dall'impresa per un
          anno  dopo  lo  scadere  del  periodo  cui  si   riferisce.
          L'impresa  deve  dare al conducente interessato un estratto
          del registro di servizio qualora questo lo richieda.
             7. Il presente articolo non si applica ai conducenti  di
          veicoli  muniti  di un apparecchio di controllo, utilizzato
          conformemente al regolamento CEE n. 3821/85 del  Consiglio,
          del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo
          nel settore dei trasporti su strada".