Art. 175 (a).
             Condizioni e limitazioni della circolazione
       sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
  1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si  applicano  ai
veicoli   ammessi   a   circolare   sulle  autostrade,  sulle  strade
extraurbane principali e ((  su  altre  strade,  ))  individuate  con
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  su proposta dell'ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.
  2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1:
    a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata  inferiore  a
150  cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore
a 250 cc se a motore termico;
    b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg  o  di  massa
complessiva fino a 1300 kg;
    c) veicoli non muniti di pneumatici;
(( d) macchine agricole e macchine operatrici )) ;                 ))
    e)  veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o
sporgente oltre i limiti consentiti;
    f) veicoli  a  tenuta  non  stagna  e  con  carico  scoperto,  se
trasportano materie suscettibili di dispersione;
    g)  veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti
dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
    h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e  gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione;
    i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
  3.  Le  esclusioni  di  cui  al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada  o
da  essi  autorizzati. (( L'esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru,  come  individuate  dalla
carta  di  circolazione,  non  si  applica  sulle  strade extraurbane
principali. ))
  4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi  di  velocita'  per
l'ammissione  alla  circolazione  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
  5. Con decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici,  da  pubblicare
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i
poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono
essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti  di  esse,
anche  altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le
esigenze  della  circolazione  lo  richiedano.  Ove  si   tratti   di
autoveicoli  destinati  a servizi pubblici di linea, il provvedimento
e' adottato di concerto con il  Ministro  dei  trasporti  mentre  per
quelli  appartenenti  alle Forze armate il concerto e' realizzato con
il Ministro della difesa.
  6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali,  eccezion  fatta
per  le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali
possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le  corsie  di
emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
  7.  Sulle  carreggiate,  sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza  autostradale  e'
vietato:
    a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
    b) richiedere o concedere passaggi;
    c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario;
    d)  campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il
periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
  8. Nelle zone attigue alle autostrade  o  con  esse  confinanti  e'
vietato,  anche  a  chi  sia  munito  di licenza o di autorizzazione,
svolgere  attivita'  di  propaganda  sotto  qualsiasi  forma   ovvero
attivita'  commerciali  con  offerta  di  vendita  agli  utenti delle
autostrade stesse.
  9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche'  in  ogni  altra
pertinenza  autostradale  e' vietato lasciare in sosta il veicolo per
un tempo superiore  alle  ventiquattro  ore,  ad  eccezione  che  nei
parcheggi  riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate.
  10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo'  essere
rimosso  coattivamente;  si applicano le disposizioni di cui all'art.
159.
  11. Gli organi di polizia stradale provvedono  alla  rimozione  dei
veicoli  in  sosta  che  per il loro stato o per altro fondato motivo
possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in  uno  dei
centri  di  raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (b).  Per  tali
operazioni  i  predetti  organi  di polizia possono incaricare l'ente
proprietario.
  12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle  imprese  autorizzati,  anche  preventivamente,
dall'ente  proprietario.  Sono  esentati dall'autorizzazione le Forze
armate e di polizia.
  13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e)  ed  f),
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  14. Chiunque viola le disposizioni (( del comma 7,  ))  lettere  ((
a),  b)  e  d)  ))  ,  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire  cinquantamila  a  lire  duecentomila,
salvo  l'applicazione  delle  norme della legge 28 marzo 1991, n. 112
(c) .
  15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Dalla  detta  violazione
consegue    la   sanzione   amministrativa   accessoria   del   fermo
amministrativo  del  veicolo  per   giorni   sessanta,   secondo   le
disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  16.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire  cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da  lire  trentamila  a
lire centoventimila.
  17.  Accertate  le  violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i  veicoli  stessi
l'autostrada,  dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2,  lettere  e)  ed  f),  la  norma  si
applica  solo  nel  caso in cui non sia possibile riportare il carico
nelle condizioni previste dalle presenti norme.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 91 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1982 si
          veda la nota (b) all'art. 159.
             (c) La legge n. 112/1991  reca:  "Norme  in  materia  di
          commercio su aree pubbliche".