Art. 177 (a).
      Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
      a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
  1. L'uso del  dispositivo  acustico  supplementare  di  allarme  e,
qualora   i   veicoli   ne   siano   muniti,  anche  del  dispositivo
supplementare di segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu  e'
consentito  ai  conducenti  degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio,  a  quelli  delle  autoambulanze  e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento  di servizi urgenti di istituto. (( I predetti veicoli
assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento  di  idoneita'  al
servizio  da  parte  della Direzione generale della M.C.T.C.. )) Agli
incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno  a  concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
  2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi   urgenti   di  istituto,  qualora  usino  congiuntamente  il
dispositivo  acustico  supplementare   di   allarme   e   quello   di
segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu,  non  sono tenuti a
osservare gli obblighi, i divieti  e  le  limitazioni  relativi  alla
circolazione,  le  prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad  eccezione  delle  segnalazioni  degli
agenti  del  traffico  e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
  3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli  di  cui  al
comma  1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla
prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme,  ha
l'obbligo  di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E' vietato seguire da  presso  tali  veicoli  avvantaggiandosi  nella
progressione di marcia.
  4.  Chiunque,  al  di  fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi  indicati  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
  5. Chiunque viola le disposizioni del  comma  3  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 93 del D.Lgs. n. 360/1993.