Art. 181.
          Esposizione dei contrassegni per la circolazione
  1. E' fatto obbligo di esporre  sugli  autoveicoli  e  motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno  attestante  il  pagamento della tassa automobilistica e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
  2.  I  conducenti  di  motocicli  e  ciclomotori   sono   esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni
stessi.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.  Si  applica  la  disposizione  del
comma 8 dell'art. 180.