Art. 185 (a).
               Circolazione e sosta delle autocaravan
  1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale  in  genere  ed  agli  effetti  dei  divieti  e
limitazioni  previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
  2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale
non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non
poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi  propri,
salvo  quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede
stradale in  misura  eccedente  l'ingombro  proprio  dell'autoveicolo
medesimo.
  3.  Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate  per
le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
  4.  E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario.
  5. Il divieto di  cui  al  comma  4  e'  esteso  anche  agli  altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
  6.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila.
  7.  Nel  regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree  attrezzate  riservate  alla
sosta  e  al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici  e  le  acque
chiare  e  luride,  raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, (( le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, ))
nonche' i criteri per l'istituzione da parte dei comuni  di  analoghe
aree  attrezzate  nell'ambito  dei  rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
  8. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro  dell'ambiente,  sono  determinate  le  caratteristiche  dei
liquidi e delle  sostanze  chimiche  impiegati  nel  trattamento  dei
residui  organici  e delle acque chiare e luride fatti defluire negli
impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 98 del D.Lgs. n. 360/1993.