Art. 186.
                 Guida sotto l'influenza dell'alcool
  1. E' vietato guidare in stato di ebrezza in  conseguenza  dell'uso
di bevande alcooliche.
  2.  Chiunque  guida in stato di ebrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad  un  mese  e  con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento
del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni  nel
corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
  3.  Il  veicolo,  qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea,  puo'  essere  fatto  trainare   fino   al   luogo   indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di essa con  le  normali  garanzie
per la custodia.
  4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente  del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia  stradale
di cui all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un
tasso  alcoolemico  superiore  ai  limiti  stabiliti dal regolamento,
l'interessato e' considerato  in  stato  di  ebrezza  ai  fini  della
applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  6.  In  caso  di  rifiuto  dell'accertamento  di cui al comma 4, il
conducente e' punito, salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
reato,  con  l'arresto  fino  a  un  mese  e  con  l'ammenda  da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.