Art. 190 (a).
                      Comportamento dei pedoni
  1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle  banchine,  sui
viali  e  sugli  altri  spazi  per  essi  predisposti; qualora questi
manchino,  siano  ingombri,  interrotti   o   insufficienti,   devono
circolare  sul  margine  della carreggiata opposto al senso di marcia
dei veicoli in modo da causare il  minimo  intralcio  possibile  alla
circolazione.  Fuori  dei  centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di
circolare in senso opposto a  quello  di  marcia  dei  veicoli  sulle
carreggiate  a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si  tratti  di  carreggiata  a
senso  unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima  del  suo  sorgere,  ai  pedoni  che  circolano  sulla
carreggiata   di   strade   esterne   ai  centri  abitati,  prive  di
illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila.
  2. I pedoni, per attraversare la carreggiata,  devono  servirsi  ((
degli   attraversamenti   ))   pedonali,   dei  sottopassaggi  e  dei
sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu'  di  cento
metri  dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la
carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria
ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri.
  3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
e' inoltre vietato attraversare le piazze e  i  larghi  al  di  fuori
degli  attraversamenti  pedonali,  qualora  esistano, anche se sono a
distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
  4. E' vietato ai pedoni  sostare  o  indugiare  sulla  carreggiata,
salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo
sui   marciapiedi,   sulle  banchine  o  presso  gli  attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
  5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la  precedenza  ai
conducenti.
  6.  E'  vietato  ai  pedoni  effettuare  l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate.
(( 7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche  ))
(( se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'art. 46,  ))
(( possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. ))
(( ))                                                              ))
  8. La circolazione mediante tavole, pattini od  altri  acceleratori
di andatura e' vietata sulla carreggiata delle strade.
  9. E' vietato effettuare sulle carreggiate (( giochi, allenamenti e
manifestazioni  )) sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai
pedoni e' vietato usare tavole,  pattini  od  altri  acceleratori  di
andatura  che  possano  creare  situazioni  di pericolo per gli altri
utenti.
  10.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  e'
soggetto  alla  sanzione  ammnistrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 100 del D.Lgs. n. 360/1993.