Art. 191.
        Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
  1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o  da  semafori,  i
conducenti  devono  dare  la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti  pedonali.
I  conducenti  che  svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui
ingresso  si  trova  un  attraversamento  pedonale  devono  dare   la
precedenza,  rallentando  e  all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che
transitano sull'attraversamento medesimo,  quando  ad  essi  non  sia
vietato il passaggio.
  2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono    consentire    al    pedone,   che   abbia   gia'   iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere  il  lato
opposto in condizioni di sicurezza.
  3.  I  conducenti  devono  fermarsi quando una persona invalida con
ridotte capacita' motorie o  su  carrozzella,  o  munita  di  bastone
bianco,   o   accompagnata  da  cane  guida,  o  comunque  altrimenti
riconoscibile,  attraversa   la   carreggiata   o   si   accinge   ad
attraversarla  e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini  o
di  anziani,  quando  sia  ragionevole  prevederli  in relazione alla
situazione di fatto.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila.