Art. 192.
            Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
  1. Coloro  che  circolano  sulle  strade  sono  tenuti  a  fermarsi
all'invito  dei  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  ai  quali spetta
l'espletamento dei servizi  di  polizia  stradale,  quando  siano  in
uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
  2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari,  ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di  guida,  se  prescritti,  e  ogni  altro
documento  che,  ai  sensi  delle  norme  in  materia di circolazione
stradale, devono avere con se'.
  3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai  precedenti  commi,
possono:
    a)  procedere  ad  ispezioni  del  veicolo  al fine di verificare
l'osservanza   delle   norme   relative   alle   caratteristiche    e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
    b)  ordinare  di  non  proseguire  la  marcia al conducente di un
veicolo,  qualora  i  dispositivi  di  segnalazione   visiva   e   di
illuminazione  o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali
da determinare grave pericolo per  la  propria  e  altrui  sicurezza,
tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
    c)  ordinare  ai  conducenti  dei  veicoli  sprovvisti  di  mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o  di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
  4.  Gli  organi  di  polizia  giudiziaria  e  di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento  del  loro
servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare,  senza  pericolo  di  incidenti,  il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine  intimato  con  idonei
segnali.  Le  caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e
le modalita'  del  loro  impiego,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
e di grazia e giustizia.
  5.  I  conducenti  devono  ottemperare  alle  segnalazioni  che  il
personale militare, anche non coadiuvato  dal  personale  di  polizia
stradale  di  cui  all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la
progressione del convoglio militare.
  6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi  1,  2,  3  e  5  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
  7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove  il  fatto
non  costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.