Art. 193.
        Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile
  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione  sulla  strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
  2.  Chiunque  circola  senza  la  copertura  dell'assicurazione  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire unmilione a lire quattromilioni.
  3.  La  sanzione  amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un
quarto quando l'assicurazione  del  veicolo  per  la  responsabilita'
verso  i  terzi  sia  comunque  resa  operante  nei  quindici  giorni
successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice
civile (a).
  4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e  21,  comma  primo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (b).
 
             (a)  Si  riporta  l'art. 1901, secondo comma, del codice
          civile: "Se alle scadenze convenute il contraente non  paga
          i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
          ventiquattro  del  quindicesimo  giorno  dopo  quello della
          scadenza".
             (b) Il testo dell'art.  13,  comma  3,  della  legge  n.
          689/1981  (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "E'
          sempre disposto il sequestro del veicolo  a  motore  o  del
          natante  posto  in  circolazione senza essere coperto dalla
          assicurazione  obbligatoria  e   del   veicolo   posto   in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione".
             Il testo dell'art. 21, comma 1, della  citata  legge  n.
          689/1981 e' il seguente: "Quando e' accertata la violazione
          del  primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969,
          n. 990, e' sempre disposta la confisca del veicolo a motore
          o del natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto
          il pagamento, se entro il termine fissato con  l'ordinanza-
          ingiunzione   non   viene   pagato,   oltre  alla  sanzione
          pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione  per
          almeno sei mesi".