Art. 62.
        Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati
           di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta
  1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413  (a),  sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite     ))
(( dalle seguenti: "1 gennaio 1994"    e sono aggiunti, in fine,   ))
(( i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria   ))
(( operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza     ))
(( fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile   ))
(( applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di          ))
(( redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore ))
(( aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni           ))
(( imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a       ))
(( titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli    ))
(( acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi  ))
(( di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla          ))
(( registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro       ))
(( preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono      ))
(( optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e ))
(( per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione  ))
(( deve essere esercitata nella dichiarazione                      ))
(( annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno     ))
(( precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate   ))
(( nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito   ))
(( per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando   ))
(( non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio";    ))
   b)  dopo  il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di
conformita'  formale  dei  dati  esposti   nelle   dichiarazioni   da
presentare  nell'anno  1993  puo'  essere apposto a condizione che la
richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei
Centri di assistenza sia  presentata  almeno  quaranta  giorni  prima
della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle
quali  si  intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in
cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei  Centri  sia
presentata  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di tale
termine.  Per  le  dichiarazioni   da   presentare   nell'anno   1993
predisposte  dai  professionisti  o  dai  Centri  di  assistenza,  le
scritture contabili si considerano tenute dal  professionista  o  dal
Centro  di  assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo
stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui
ai commi 1 e 2, o da impresa avente  per  oggetto  l'elaborazione  di
dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni
che  hanno  costituito  il  Centro  di  assistenza,  a condizione che
risulti da apposita attestazione che  il  controllo  delle  scritture
stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle
dichiarazioni.";
   c)  il  comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-quater,
del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito
dal seguente:
  "13-bis. I sostituti d'imposta non sono  obbligati  a  svolgere  le
attivita' previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di
assistenza  fiscale  di  cui  al  comma  20, ovvero abbiano stipulato
convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a)  e  b)
del  comma  1,  ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano
applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24.  Per  i  sostituti
d'imposta   resta  fermo  l'obbligo  di  tener  conto,  ai  fini  del
conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato
contabile  delle  liquidazioni  delle   dichiarazioni   dei   redditi
presentate  ai  Centri  di  assistenza;  nessun compenso e' dovuto ai
sostituti d'imposta per tale adempimento";
    d) nel comma 16 sono  soppresse  le  parole:  "aumentata  a  lire
40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti";
   e)  il  comma  23 e' sostituito dal seguente: " 23. Se, in sede di
controllo   da   parte   dell'Amministrazione    finanziaria    delle
dichiarazioni  dei  redditi  dei  lavoratori dipendenti e pensionati,
emergono irregolarita' relative alle attivita'  esercitate  ai  sensi
del  comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonche'
le disposizioni del primo periodo del comma  7  per  quanto  riguarda
l'esercizio   del   diritto  di  rivalsa."  (il  comma  23  e'  stato
ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L.  6  dicembre  1993,  n.
503,  in corso di conversione in legge: v. il testo vigente dell'art.
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riportato  nella  nota  (a),
n.d.r.);
    f) nel comma 27, le parole "1 gennaio 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 1994".
  2.  I  compensi  di  cui  all'articolo 78, comma 22, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (a ), competono ai Centri di assistenza fiscale
solo nel caso in cui  abbiano  direttamente  effettuato  la  raccolta
delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui
al  comma  21  del  predetto  articolo  78  (a).  La  raccolta  delle
dichiarazioni  e  le  altre  operazioni   si   intendono   effettuate
direttamente  anche  se il Centro di assistenza vi provvede tramite i
propri soci, i sostituti d'imposta che hanno stipulato la convenzione
prevista dall'articolo 78, comma  13-bis,  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  413, e successive modificazioni (a), ovvero le imprese cui
il  Centro  di  assistenza  affida  l'effettuazione  delle   medesime
attivita'.
  3.   Fino  all'entrata  in  vigore  del  conto  fiscale,  istituito
dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a),
i compensi previsti  dal  comma  22  dello  stesso  articolo  vengono
erogati   direttamente  dall'Amministrazione  finanziaria  a  seguito
dell'invio, su supporto magnetico, delle  dichiarazioni  dei  redditi
degli  utenti  e  di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti
dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza  fiscale.
Le  modalita'  di  corresponsione  del  compenso  sono  stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro.
  4.  Nell'articolo  13 del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395 (b), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  Centri  di  assistenza  per  i  lavoratori  dipendenti  e
pensionati,  per  essere autorizzati, devono stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti,
che  esercitano  il  diritto  di  rivalsa  ai  sensi  del  comma   23
dell'articolo  78  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413 ( a ), il
risarcimento del danno sopportato con  il  pagamento  delle  sanzioni
amministrative irrogate nei loro confronti.".
  5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di
assistenza  fiscale  di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30
dicembre 1991,  n.  413,  e  successive  modificazioni  (a),  possono
ricevere  le  dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15
marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione  e  quello
del  31  marzo  1993  previsto  per  i  titolari di reddito di lavoro
dipendente  ed  assimilati.  Qualora  il  risultato  contabile  della
liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta
oltre  il  30  aprile  1993  ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto
stesso  deve  tener  conto  del  risultato  medesimo  ai  fini  delle
operazioni  previste  dall'articolo  16,  comma  2,  primo  e secondo
periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre
1992,  n. 395 (b), entro il primo mese utile, e cio' anche al fine di
tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati
di assistenza fiscale.
  6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (c),
le  parole: "tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite
dalle seguenti: "tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno".
  7. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29  settembre  1973,  n.  602  (  d  ),  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza  del  termine
della  presentazione  della  dichiarazione dei redditi gli uffici e i
centri di servizio formano, per ciascun anno  di  imposta,  liste  di
rimborso  che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le
generalita' dell'avente diritto, il  numero  di  registrazione  della
dichiarazione  originante  il  rimborso e l'ammontare dell'imposta da
rimborsare,  nonche'  riassunti   riepilogativi,   sottoscritti   dal
titolare  dell'ufficio  o  da  chi  lo sostituisce, che riportano gli
estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";
   b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito dal seguente: "I
vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se  di  importo
superiore  a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione
di tesoreria provinciale  dello  Stato  all'indirizzo  del  domicilio
fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".
  8.  Al  fine  di  provvedere  alla regolare esecuzione dei rimborsi
automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per  i  compensi  ai
concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei
capitoli  3521  e  3458 dello stato di previsione del Ministero delle
finanze  per   l'anno   finanziario   medesimo   sono   incrementati,
rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.
  9.  All'onere  derivante  dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione   del
capitolo  3530  dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10. Le disposizioni di cui  all'articolo  42-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602 ( d ), come
modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano  anche  ai
rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le
liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994.
  11. Al decreto-legge 30 settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  novembre  1992,  n.  461  (e), sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3-bis dell'articolo 1 e' soppresso;
    b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 e' soppresso;
    c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Gli importi dovuti  ai  sensi  del  presente  decreto  sono
imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio
del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il
patrimonio  su  cui  va  calcolata  l'imposta  e'  assunto  al  lordo
dell'imposta stessa.".
  12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che
non aderiscono ad  alcuna  associazione  di  categoria  presente  nel
Consiglio  nazionale  dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali
non esistono associazioni di categoria ne' ordini  professionali,  il
parere  di  cui  all'articolo  11-bis,  comma  3,  terzo periodo, del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438  ( f ), e'
sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente  la
descrizione  dell'attivita'  svolta.  Tale certificazione deve essere
asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3 ( f ).
  13.  I  redditi  di  impresa  dichiarati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  19  settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.  438
((  e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto )) sono esclusi
dall'imposta locale sui redditi fino ad un  ammontare  corrispondente
al  contributo  diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 aprile 1989, n. 154, introdotto
dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992
( g ). Ai soggetti cui si  applicano  le  disposizioni  del  presente
comma  non  spettano  le  deduzioni di cui all'articolo 120 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( h ).
  14.  La  disposizione  di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  24  marzo  1993,  n. 75 (i ), deve intendersi nel senso che ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   il   contributo   diretto
lavorativo  di  cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile  1989,  n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni ( g
), non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto
esclusivamente   ai   fini   dell'accertamento   induttivo   di   cui
all'articolo  12  dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 ( g ) nei
confronti  dei  soggetti  ivi  indicati   qualora   l'Amministrazione
finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.
  15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume
d'affari  ai  coefficienti  presuntivi  di  cui  all'articolo  11 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  27  aprile  1989,  n. 154 e successive modificazioni ed
integrazioni (g), possono integrare la dichiarazione annuale ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento
entro  il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento e non si applicano soprattasse e pene  pecuniarie.  I  maggiori
corrispettivi  devono  essere annotati, in apposita sezione, entro il
suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o  all'articolo
24  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (l).
  16. L'ammontare dei corrispettivi  non  registrati  dichiarato  per
adeguare  il  volume  d'affari  ai  coefficienti  presuntivi  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154 (g), va
ripartito in proporzione  agli  ammontari  dichiarati  di  operazioni
imponibili,  con  riferimento  alle  rispettive  aliquote, nonche' di
operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.
  17. Il termine previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del  decreto-
legge  27  aprile  1990,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165  (m),  in  materia  di  revisione  delle
circoscrizioni  territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al
31 dicembre 1993.
  18. Nel decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 marzo 1993, n. 75 (n), sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d)  ed  l),  le  parole  "31
marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";
    b)  nell'articolo  5,  comma  1,  le  parole "31 marzo 1993" sono
sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";
    c) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "febbraio,  aprile,
giugno  e  settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno
1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993"; e le  parole:  "1
novembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 1993".
  19. Nell'articolo 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991,
n.  413,  introdotto  dall'articolo  5, comma 6, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo  1993,  n.  75  (o), le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite
dalle seguenti: "20 giugno 1993".
  20.  I  versamenti  dovuti  con  riferimento alla dichiarazione dei
redditi dalle persone fisiche e dalle societa' ed associazioni di cui
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni (c), che ai sensi
delle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   devono  essere  eseguiti  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno  10  giorni
prima  del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
stessa (s).
 21. I provvedimenti  previsti  dall'articolo  2  dell'ordinanza  del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione civile 29 gennaio
1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993 (
p ), per definire i termini e le modalita' di  recupero  dei  carichi
sospesi  sono  adottati  con decreti del Ministro delle finanze e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  22.  Al  fine  di  dare  pratica  attuazione  al  disposto  di  cui
all'articolo  48,  comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  (h),  il Ministero del
tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni (c), tiene conto dell'ammontare di  tutti  i
contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini
della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione
propria  di  tale  istituzione,  purche'  la  stessa  provveda  a far
pervenire in tempo utile la relativa documentazione.
  23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (q),  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  3,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  anche  ai  fini
dell'opzione prevista al comma 3-bis";
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  La  possibilita'  di  opzione di cui al comma 2 e' estesa,
alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo  87,  comma
1,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
(  h  ),  per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale,
didattico, sanitario e culturale".
  24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo  58,  comma  3-
bis,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23,
lettera b), del presente articolo ( q ), deve essere presentata entro
il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui  redditi  e
dell'imposta  sul  valore aggiunto deve essere versata in due rate di
pari importo,  con  scadenza,  rispettivamente,  la  prima  entro  il
termine  di  presentazione  della dichiarazione e la seconda entro il
mese di maggio 1994. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30 settembre 1993,
saranno stabilite le modalita' di presentazione  della  dichiarazione
di opzione e di versamento dell'imposta ( r ).
(( 24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i  ))
(( soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto   ))
(( del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ( c), ))
(( possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il ))
(( 31 luglio 1993.                                                 ))
   (a) Si riporta il testo dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991,
n.  413,  recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di  accertamento,
disposizioni  per  la  rivalutazione  obbligatoria  dei beni immobili
delle  imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso  e  per  la
definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per  reati
tributari;  istituzioni  dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale", cosi' come da ultimo modificato dal presente articolo:
   "Art. 78. - 1. Sono istituiti per l'esercizio delle  attivita'  di
assistenza  fiscale  i  'Centri autorizzati di assistenza fiscale'. I
Centri possono essere costituiti da una ovvero da piu'  associazioni,
istituite  da  almeno  cinque  anni,  rientranti  in uno dei seguenti
gruppi:
     a)  associazioni  sindacali  di  categoria   tra   imprenditori,
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
     b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse
da  quelle  indicate  nella  lettera  a) se, con decreto del Ministro
delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione
al numero di iscritti ed  al  territorio  in  cui  svolgono  la  loro
attivita'.
   2.  Le  organizzazioni  aderenti  alle  associazioni  di  cui alle
lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate,  con  decreto
del  Ministro  delle  finanze,  alla  costituzione  dei Centri previa
delega irrevocabile della propria associazione nazionale.
   3.-6. (Omissis).
   7. Con  gli  stessi  decreti  di  cui  al  comma  6  sono  inoltre
stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del comma 4, nel caso
in  cui  in  sede  di  controllo  formale  emergano irregolarita' che
comportano irrogazione di sanzioni amministrative,  congrue  garanzie
assicurative  per  un  efficace e tempestivo esercizio del diritto di
rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori
formali  imputabili  rispettivamente,  al   Centro   o   ai   dottori
commercialisti  ed  ai  ragionieri liberi professionisti. Salvo che i
fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli
istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute  a  causa
dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita' nei Centri,
si  applica  la  pena  pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al
direttore tecnico che abbia commesso  irregolarita'  nell'apposizione
del  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma 4, si applica la pena
pecuniaria da due a dieci milioni di lire.  Le  sanzioni  di  cui  al
presente     comma    sono    irrogate,    con    separato    avviso,
dall'Amministrazione finanziaria.
   8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo  hanno
effetto  dal  1  gennaio  1992.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1994, le
prestazioni  corrispondenti  a  quelle  dei  Centri  si   considerano
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto,  ancorche'  rese da associazioni sindacali e di categoria e
rientranti tra le finalita'  istituzionali  delle  stesse  in  quanto
richieste   dall'associato  per  ottemperare  ad  obblighi  di  legge
derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'.   Sono   fatti   salvi   i
comportamenti  adottati  in  precedenza  e non si fa luogo a rimborsi
d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26  del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Le
associazioni  sindacali  e di categoria operanti nel settore agricolo
per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano
il  reddito  imponibile  applicando  all'ammontare  dei   ricavi   il
coefficiente  di redditivita' del 9 per cento e determinano l'importa
sul valore aggiunto  riducento  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili  in  misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di
detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti  ed  alle
importazioni.  Per  tale  attivita'  gli  obblighi  di  tenuta  delle
scritture contabili sono limitati alla registrazione  delle  ricevute
fiscali  su  apposito  registro preventivamente vidimato. Le suddette
associazioni possono optare per la  determinazione  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  per  la  determinazione  del  reddito  nei  modi
ordinari;  l'opzione  deve  essere  esercitata  nella   dichiarazione
annuale   relativa   all'imposta   sul  valore  aggiunto  per  l'anno
precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle  entrate  nella
dichiarazione  annuale  relativa  alle imposte sul reddito per l'anno
precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate
e, in ogni caso, per almeno un trienio.
   8-bis. Il visto di conformita'  formale  dei  dati  esposti  nelle
dichiarazioni  da  presentare  nell'anno  1993  puo' essere apposto a
condizione  che  la   richiesta   di   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  da  parte  dei  Centri  di  assistenza sia presentata
almeno  quaranta  giorni  prima  della  scadenza   del   termine   di
presentazione  delle  dichiarazioni nelle quali si intende apporre il
visto e nei casi,  di  cui  al  comma  2,  in  cui  la  richiesta  di
autorizzazione  alla  costituzione  dei  Centri sia presentata almeno
sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di  tale  termine.  Per  le
dichiarazioni   da   presentare   nell'anno   1993   predispone   dai
professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili  si
considerano  tenute  dal  professionista  o  dal Centro di assistenza
anche se sono state redatte ed elaborate dallo  stesso  contribuente,
dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da
impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta
dalle  medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il
Centro  di  assistenza,  a  condizione  che   risulti   da   apposita
attestazione  che  il  controllo  delle  scritture  stesse  sia stato
eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.
  9.-12. (Omissis).
   13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
     a) di ricevere le apposite dichiarazioni e  le  schede  indicate
nel comma 10;
     b) di controllarne la regolarita' formale;
     c)  di  eseguire  la  liquidazione  delle  imposte sui redditi e
dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;
     d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle  ritenute
d'acconto  operate  e  ai  versamenti  d'acconto effettuati nell'anno
d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce;
     e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni  di  cui
al comma 10.
   13-bis.  I  sostituti  d'imposta  non sono obbligati a svolgere le
attivita' previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di
assistenza fiscale di cui  al  comma  20,  ovvero  abbiano  stipulato
convenzione  con  un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi  i  casi  trovano
applicazione  le  disposizioni  dei commi da 21 a 24. Per i sostituti
d'imposta  resta  fermo  l'obbligo  di  tener  conto,  ai  fini   del
conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato
contabile   delle   liquidazioni   delle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate ai Centri di assistenza;  nessun  compenso  e'  dovuto  ai
sostituti d'imposta per tale adempimento.
  14.-15. (Omissis).
   16.  Per  le  operazioni  previste  dal  comma  10 al comma 15 del
presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a  carico
del  bilancio  dello  Stato  nella misura unitaria di lire 20.000 per
ciascuna   dichiarazione;   qualora   questi   ultimi   inviino    la
dichiarazione  di  cui  all'art.  7  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni  su
supporto  magnetico,  hanno  diritto ad un ulteriore compenso di lire
5.000 per ciascun lavoratore dipendente.
   17.  Se  in  sede  di  controllo  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e
delle  dichiarazioni  di  cui  all'art.  7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  emergono  violazioni
commesse  dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste
dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e  dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.    602, per le violazioni
commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni
dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo,
si applica al  sostituto  di  imposta  la  pena  pecuniaria  prevista
dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973.
  18.-19. (Omissis) .
   20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche
dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  dipendenti  e  dei
pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da  uno  o  piu'  sostituti
d'imposta  di  cui  all'art.  23  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I
Centri  hanno  natura privata e debbono essere costituiti nella forma
di societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.
   21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le  attivita'
sostitutive  dell'obbligo  di  presentazione  della dichiarazione dei
redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta,  al  controllo
ed  alla  conservazione  delle  apposite  dichiarazioni scritte; alla
raccolta delle schede conformi a modello approvato  con  decreto  del
Ministro  delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le
scelte operate dagli utenti ai fini  della  destinazione  dell'8  per
mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche per scopi di
interesse sociale o di  carattere  umanitario  ovvero  per  scopi  di
carattere  religioso  o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n.  517;
all'elaborazione   e  all'invio  all'Amministrazione  finanziaria  su
supporti magnetici,  formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
forniti  o  comunque  prestabiliti dall'Amministrazione stessa, delle
dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione  finanziaria
delle  suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al
contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato
finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o
a debito in  sede  di  ritenuta  d'acconto.  Alla  dichiarazione  non
debbono  essere  allagati  i documenti probatori indicati nell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  e  successive  midificazioni;  detti  documenti dovranno essere
esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno
essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la
durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973.
   22.  Per  l'attivita'  di  cui  al  comma  21  ed  a seguito della
comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui  al  comma
20  spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura
unitaria di lire 20.000 per  ciascuna  dichiarazione;  tale  compenso
viene  erogato  direttamente  dal  sostituto d'imposta del lavoratore
dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti
delle ritenute fiscali operate  sulle  retribuzioni  o  pensioni.  La
misura  dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara'
adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro, sentite  le  categorie  e  gli  organismi
interessati,  sulla  base  del  costo  medio di gestione rilevato nel
primo  semestre  del  secondo  anno  tenendo  conto  del  numero   di
dipendenti   o   assistiti   che   si   avvalgono  dei  sostituti  di
dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio  successivo.
Il primo dei decreti verra' emanato entro il 31 dicembre 1993.
   23.  Se,  in  sede  di  controllo  da  parte  dell'amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti
e  dei  pensionati,  emergono  violazioni  commesse  dal  Centro   di
assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti
del Presidente della Repubblicva 29 settembre 1973, n. 600, e n. 602,
per  le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza
delle disposizioni  del  comma  21,  diverse  da  quelle  di  cui  al
precedente  periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato
la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del  citato  decreto  n.
600  del  1973.  Si  applicano  le disposizioni del primo periodo del
comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.
  24.-26. (Omissis) .
   27. E' istituito,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  il  conto
fiscale,  la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i
contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.
  28.-40. (Omissis)".
   (b) Si riporta il testo dell'art. 13, come modificato dal presente
decreto, e dell'art. 16, comma 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   4   settembre   1992,   n.  395,  recante:  "Regolamento
concernente  l'assistenza  fiscale   ai   lavoratori   dipendenti   e
assimilati  da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF, in attuazione
dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413":
   "Art. 13. - 1. I Centri di assistenza per i lavoratori  dipendenti
e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti,
che  esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art.
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il  risarcimento  del  danno
sopportato  con  il  pagamento delle sanzioni amministrative irrogate
nei loro confronti.
   2. Gli istituti e le imprese di assicurazione  presso  i  quali  i
Centri  di  assistenza hanno stipulato la polizza assicurativa di cui
al  comma  1  del  presente  articolo,  portano  a   conoscenza   del
Dipartimento   delle   entrate   del   Ministero  delle  finanze  gli
inadempimenti  agli  obblighi  contrattuali  che danno luogo al venir
meno delle garanzie assicurative".
   "Art. 16, comma 2. - Entro il  mese  di  maggio,  i  sostituti  di
imposta  aggiungono  o  detraggono  a carico delle ritenute d'acconto
relative al detto mese, le imposte  riferite  a  ciascun  dipendente,
sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  3,  comma  5. Alle ritenute e' aggiunto
l'importo relativo all'eventuale  contributo  al  servizio  sanitario
nazionale  e  quello  relativo  alle  prime rate d'acconto. L'importo
delle seconde rate d'acconto e' aggiunto alle  ritenute  relative  al
mese di novembre".
   (c) Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 6 e 9 del D.P.R.
29  settembre  1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi":
   "Art. 3 (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche).  - Le
persone fisiche  che  hanno  percepito  somme  o  valori  soggetti  a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  acconto  devono  allegare  alla
dichiarazione  un  certificato  del  sostituto  d'imposta  attestante
l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della
relativa  causale, e l'ammontare delle risorse operate. Per i redditi
di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare  anche
la   qualifica  e  la  categoria  di  appartenenza  del  percipiente,
l'ammontare  delle  detrazioni  d'imposta  effettuate  e  quello  dei
contributi  previdenziali  e  assistenziali  obbligatori a carico del
dipendente. Se sono state percepite indennita' di  cui  alle  lettere
e),  f)  e  g)  dell'art.  12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o
anticipazioni su di esse deve  essere  allegato  un  certificato  del
sostituto   d'imposta   attestante   l'ammontare   dell'indennita'  o
anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base  per  la
relativa  commisurazione,  l'aliquota  applicata  e l'ammontare delle
ritenute operate. I certificati devono essere  sottoscritti  a  norma
dei  commi  terzo  e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento  autonomo,  e  per  l'istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  la  sottoscrizione puo' essere
effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
   Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27  possono
allegare   in   luogo   del  certificato  le  copie  dei  modelli  di
comunicazione di cui all'art. 7 della  legge  29  dicembre  1962,  n.
1745.
   Le  persone  fisiche  che  esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art.  51  del  decreto  indicato  nel  precedente  comma  devono
allegare  alla  dichiarazione  la copia del bilancio con il conto dei
profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217  del  codice
civile.  Se  dal  conto  dei profitti e delle perdite non risultano i
ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari  per  la
determinazione  del  reddito  d'impresa  secondo  le disposizioni del
titolo V del predetto decreto,  gli  elementi  stessi  devono  essere
indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei
profitti  e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a
norma del successivo art. 8.
   Le disposizioni del precedente comma  si  applicano  anche  se  il
contribuente  non  e'  tenuto secondo il codice civile alla redazione
del  bilancio  e  del  conto  dei  profitti  e  delle   perdite.   Le
disposizioni  stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta
della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano
optato per il regime ordinario.
   Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a
pena  di  inammissibilita'  delle  relative deduzioni e detrazioni, i
documenti probatori degli oneri deducibili di  cui  all'art.  10  del
D.P.R.   29   settembre  1973,  n.  597,  in  originale  o  in  copia
fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma  dell'art.  15.
Se   i  documenti  probatori  sono  allegati  in  copia  fotostatica,
l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o
di copia autentica".
   "Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo
ed equiparate). - Le societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice  indicate  nell'art. 5 del D.P.R.  29 settembre
1973, n. 597, e le societa' ed  associazioni  ad  esse  equiparate  a
norma  dello  stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli
effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati.
   La  dichiarazione  deve  contenere  le  indicazioni prescritte nel
secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4.
   Alla dichiarazione devono essere uniti  gli  allegati  di  cui  al
primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o
associati  con  l'indicazione,  per  ciascuno  di essi, del comune di
residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di  partecipazione
agli  utili.  I soggetti esonerati ai sensi dell'art. 18 del presente
decreto della tenuta delle scritture contabili di cui  agli  articoli
14  e  seguenti  nonche'  le  societa'  semplici  e  le  societa'  ed
associazioni  equiparate  non  sono  tenute  alla  presentazione  del
bilancio o rendiconto".
   "Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni) .  - Le
persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6 devono
presentare  la  dichiarazione  tra il primo e il 31 maggio di ciascun
anno per i redditi dell'anno solare precedente.
   I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti
all'approvazione del bilancio  o  del  rendiconto  entro  un  termine
stabilito  dalla  legge  o dall'atto costitutivo devono presentare la
dichiarazione  entro  un  mese  dall'approvazione  del   bilancio   o
rendiconto.  Se  il  bilancio  non  e'  stato  approvato  nel termine
stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla
scadenza del termine stesso.
   Gli  altri  soggetti  all'imposta  sul   reddito   delle   persone
giuridiche  devono  presentare  la  dichiarazione  entro quattro mesi
dalla fine del periodo d'imposta.
   I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta  sul  reddito
delle   persone   giuridiche,   devono  presentare  la  dichiarazione
prescritta dall'art. 7 tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno per
i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero,  nell'impotesi
indicata  nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui
e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.
   Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il
31 gennaio il Ministero  delle  finanze  puo'  consentire  agli  enti
pubblici  e  privati,  di  cui  all'art. 2, lettera c), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, una proroga  del  termine  di  cui  al  comma
precedente non superiore a trenta giorni.
   Nell'ipotesi  di  cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione
deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi
propri.
   Le dichiarazioni presentate  entro  un  mese  dalla  scadenza  del
termine  sono  valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46.
Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo  superiore  al  mese   si
considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la
riscossione  delle  imposte  dovute  in  base agli imponibili in esse
indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
   La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto  comma,  puo'
comunque  essere  integrata,  salvo  il  disposto  del  quinto  comma
dell'art. 54, per correggere errori o omissioni  mediante  successiva
dichiarazione, redatta su stampati apprvoati ai sensi del primo comma
dell'art.  8,  da  presentare  entro  il termine per la presentazione
della dichiarazione per il secondo  periodo  di  imposta  successivo,
sempreche'  non  siano  iniziati  accessi, ispezioni e verifiche o la
violazione non sia stata comunque constatata ovvero non  siano  stati
notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32".
   (d)  Si  riporta il testo dell'art. 42-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
sul reddito", cosi' come modificato dal presente articolo:
   "Art.  42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura
automatizzata). - Per l'esecuzione dei  rimborsi  previsti  dall'art.
38,  quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito
della liquidazione delle imposte effettuate a norma dell'art.  36-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli
uffici  delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente
articolo.
   Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza  del  termine
della  presentazione  della  dichiarazione dei redditi gli uffici e i
centri di servizio formano, per ciascun anno  di  imposta,  liste  di
rimborso  che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le
generalita' dell'avente diritto, il  numero  di  registrazione  della
dichiarazione  originante  il  rimborso e l'ammontare dell'imposta da
rimborsare,  nonche'  riassunti   riepilogativi,   sottoscritti   dal
titolare  dell'ufficio  o  da  chi  lo sostituisce, che riportano gli
estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
  Il  centro  informativo  della  direzione  generale  delle  imposte
dirette, sulla base delle liste  di  rimborso  formate  dagli  uffici
delle  imposte,  predispone  gli  elenchi di rimborso e determina per
ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati  a  norma  del
successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal
direttore  del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta
la corrispondenza tra le  partite  incluse  negli  elenchi  e  quelle
riportate  nelle  liste  dagli uffici nonche' l'esattezza del computo
degli interessi. Gli elenchi contengono,  per  ogni  soggetto  avente
diritto,  le  generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare
dell'imposta  da  rimborsare  e  degli  interessi  e  il  numero   di
registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
   Sulla  scorta  degli  elenchi  di  rimborso predisporti dal centro
informativo, la direzione generale delle imposte dirette, in base  al
decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  emette, con imputazione al
competente  capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero per le finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di
pagamento  estinguibili  mediante  commutazione  di ufficio in vaglia
cambiari  non  trasferibili  della  Banca  d'Italia,  i  cui   numeri
identificati  sono  riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza
di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di  rimborso  fanno  parte
integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con
l'indicazione  del  numero  e dell'importo complessivo dei rimborsi e
con riferimento ai dati identificati  dei  vaglia  emessi,  riportati
negli elenchi.
   Gli  ordinativi  di  pagamento possono essere estinti, a richiesta
degli aventi diritto a secondo  modalita'  indicate  nel  modello  di
dichiarazione  dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente
bancario a norma dell'art. 12, lett. b), del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  25  gennaio  1962, n. 71. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti
i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
    I vaglia cambiari sono spediti per  raccomandata  ovvero,  se  di
importo  superiore a lire 10 milioni, per assicurata della competente
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  all'indirizzo  del
domicilio  fiscale  degli  aventi diritto, senza obbligo di avviso. I
vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, hanno corso  mediante  il  pagamento,  a  carico  dello
Stato,  delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n.
171.
   Non si fa luogo al rimborso di somme il  cui  importo  non  eccede
lire 1.000.
   Le  operazioni  di  predisposizione  degli  elenchi  di rimborso e
quelle  di  emissione  dei  vaglia  cambiari  relativi   ai   singoli
ordinativi   di   pagamento  vengono  realizzate  mediante  procedure
automatizzate dal centro informativo della direzione  generale  delle
imposte dirette e dalla Banca d'Italia, sezione tesoreria provinciale
dello  Stato  che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con
apposito decreto del Ministro per  le  finanze  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro".
   (e)  Il  testo degli articoli 1 e 4 del D.L. 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,  n.
461,  recante:  "Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta
sul  patrimonio  netto  delle  impese",  cosi'  come  modificati  dal
presente articolo, e' il seguente:
   "Art.  1. - 1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del
reddito di impresa e comunque non oltre  l'esercizio  in  corso  alla
data  del  30  settembre  1994  e' istituita l'imposta sul patrimonio
netto delle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere  a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22  dicembre 1986, n. 917, nonche' delle societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate, delle  imprese  individuali  e
delle  stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti
di cui al presente comma non residenti tenute,  non  per  effetto  di
opzione, alla contabilita' ordinaria.
   2.  L'imposta  si  applica  alla  data  di chiusura del periodo di
imposta rilevante ai fini delle imposte sui  redditi  con  l'aliquota
del  7,5  per  mille  sul  patrimonio  netto  cosi'  come risulta dal
bilancio o, in  mancanza,  dai  relativi  elementi  desumibili  dalle
scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.
   3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto
e'  diminuito  delle  riserve  indivisibili  di cui all'art. 12 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904.
   3-bis. (Soppresso) .
   3-ter.  Per  gli  enti  creditizi,  l'imposta  e'  contestualmente
applicata,  con  le  medesime aliquote, sul valore del bilancio delle
passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli
similari, di cui all'art. 2  del  decreto  legislativo  10  settembre
1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne
ha  consentito  la computabilita' tra le componenti del patrimonio di
vigilanza.
   4. Per i soggetti  che  alla  fine  dell'esercizio  possiedono  da
almeno  tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in
societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente  decreto,  il
patrimonio  netto  e'  diminuito  del  valore contabile delle azioni,
titoli similari o  quote  o,  se  minore,  di  un  valore  pari  alla
corrispondente  frazione  di  patrimonio  netto della societa' o ente
partecipato  cosi'  come  risulta  dall'ultimo  bilancio  ovvero,  in
mancanza,  dalle  scritture contabili. Nel caso di societa' residenti
possedute  indirettamente  tramite   soggetti   non   residenti,   la
diminuzione  di  cui  al  precedente  periodo e' calcolata sulla base
della percentuale di possesso indiretto ed  e'  riconosciuta  fino  a
concorrenza  del  valore contabile della partecipazione. In ogni caso
e'  dovuta  un'imposta   non   inferiore   a   quella   che   risulta
dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a
norma del presente articolo".
   "Art.  4.  -  1.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si
applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla  data  della
sua entrata in vigore.
   2.  Per  il  periodo  di  imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto trovano  in  ogni  caso  applicazione  le
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1.
   2-bis.  Gli  importi  dovuti  ai  sensi  del presente decreto sono
imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa del bilancio
del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il
patrimonio  su  cui  va  calcolata  l'imposta  e'  assunto  al   loro
dell'imposta stessa".
   (f)  Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 11 e 11-bis del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  14  novembre 1992, n. 438, recante: "Misure urgenti in materia
di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali". Il comma 3 dell'art. 11 e l'art. 11-bis sono  abrogati  dal
comma  6  dell'art.  62-ter  del  presente  decreto,  a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   "Art. 11 (Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del
lavoro  autonomo).  -  1.  I decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previsti dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154, come modificato dall'art. 6  della  legge  30  dicembre
1991,  n. 413, e successive modificazioni, sono emanati previo parere
della commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita  dall'art.
1,  comma  4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la commissione si
esprime entro quindici giorni dalla  richiesta.  Il  termine  per  la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei  predetti  decreti  e'
stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine e' fissato al  15
dicembre.
   2. (Omissis).
   3.   Fino   alla   revisione  della  disciplina  tributaria  della
determinazione del reddito di impresa e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre  1994,  i  ricavi  e i compensi determinati induttivamente a
norma dell'art. 12 del D.L. 2 marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27 aprile 1989, n. 154, come sostituito
dall'art. 7, comma 1, della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  non
possono  in  nessun  caso  essere  inferiori alla somma delle spese e
degli altri componenti negativi deducibili e del  contributo  diretto
lavorativo  determinato  con i decreti di cui al comma 5 dell'art. 11
del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio  della  facolta'
prevista  nel penultimo periodo del comma 1 dell'art. 12 del medesimo
decreto.
   4. (Omissis)".
  "Art. 11-bis (Liquidazione e riscossione delle imposte sui  redditi
in  base  al  contributo  diretto  lavorativo).  - 1. Per i soggetti,
diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che esercitano  attivita'  commerciali  e  per
quelli  che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non
superano  l'ammontare  indicato  rispettivamente  nel   primo   comma
dell'art.  18  e  nel  quarto  comma  dell'art.  19  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,   qualora   il  reddito  derivante  dall'esercizio  di
attivita' commerciali o di  arti  o  professioni  dichiarato  risulti
inferiore    all'ammontare    del   contributo   diretto   lavorativo
dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o  la  professione,  e  dei
suoi  collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi
dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e
successive  modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi
di  procedure  automatizzate,  provvede  alla  liquidazione  e   alla
riscossione  delle  maggiori imposte con le modalita' previste per la
liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute  sulla
base  della  dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e
92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, e successive modificazioni.
   2.  Gli  uffici  delle entrate provvedono allo sgravio delle somme
iscritte a ruolo ai  sensi  del  comma  1  se,  dalla  documentazione
prodotta  dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica
della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le  modalita'
previsti  dal  comma  3,  risulti  che  i  dati  presi  a base per la
determinazione del contributo diretto lavorativo  sono  infondati  in
tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili
non  compresi  tra  quelli  ordinariamente  imputabili  al  settore o
all'attivita'.
   3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si
applicano  nei  riguardi  degli  imprenditori  individuali  e   degli
esercenti  arti  e  professioni  i  quali,  nell'esercizio della loro
attivita', non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in
relazione all'ambito economico, al luogo e  alle  modalita'  di  tale
esercizio,  all'entita'  del  capitale  investito  e  alle specifiche
condizioni soggettive, rendono  manifesta,  sulla  base  dei  criteri
determinati  con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle
finanze  e  con  il  parere  della  Commissione  parlamentare  di cui
all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n.  825,  nella
composizione  stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre
1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni  dalla  richiesta,
da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, la produzione di un reddito
inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto  disposto
dall'art.  11,  comma  1-bis,  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come  modificato  dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una
apposita commissione provinciale presieduta  dal  prefetto,  composta
dal  direttore  regionale  delle entrate e, in relazione al domicilio
fiscale del soggetto richiedente, dal  direttore  dell'ufficio  delle
entrate,  dal  sindaco,  o  da  loro  delegati,  e da un delegato del
sindaco con specifiche conoscenze delle  condizioni  socio-economiche
del  luogo  dell'esercizio  dell'attivita'.  La  domanda  deve essere
corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  ovvero
dell'ordine    professionale    di    appartenenza    nonche'   dalla
documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni; la
documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti  di
cui all'art. 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  come
sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge  30  dicembre  1991,  n.
413,  e  successive modificazioni dai centri di assistenza fiscale di
cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  e
successive  modificazioni,  o  dai soggetti di cui all'art. 30, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide
sulla  base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla
Guardia  di  finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani.
La decisione della commissione provinciale ha effetto per il  periodo
di  imposta per il quale e' stata presentata la domanda nonche' per i
periodi successivi se il contribuente, nella  relativa  dichiarazione
dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enun-
ciate  nella  domanda stessa; l'ufficio delle entrate puo' richiedere
alla commissione provinciale di effettuare controlli e  riscontri.  I
soggetti   la   cui   domanda  e'  stata  accolta  dalla  commissione
provinciale,  che  dichiarano  un  reddito  non  inferiore  a  quello
determinabile,  in  applicazione di quanto disposto dall'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 27 aprile 1989, n.  154, come modificato
dall'art. 6 della legge 30 dicembre  1991,  n.    413,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  del  comma  1  del presente articolo, sono
esclusi dalla programmazione delle attivita' di controllo di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n.  146.
   4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni  di
cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al
comma  3,  sono  presentate  al  sindaco  del  comune ove il soggetto
interessato ha  il  domicilio  fiscale.  Il  sindaco  trasmette  alla
commissione  provinciale  le  domande  pervenute.  Coloro  che  hanno
presentato la domanda conformemente a quanto  previsto  dal  comma  3
possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo
comma  3  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo di
imposta  per  il  quale  hanno  presentato  la  domanda  di  esonero;
tuttavia,   se   con   la   successiva  decisione  della  commissione
provinciale la domanda e' respinta, sono tenuti a versare la maggiore
imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per  cento
all'atto  del  versamento  della  imposta  dovuta  sulla  base  della
dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.
   5. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo,  gli  uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito
della  liquidazione  effettuata  a  norma  del  comma  1 del presente
articolo e' ammesso anche per motivi relativi  alla  decisione  delle
commissioni provinciali.
   6.  Le  commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio
1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo  del  comma
3,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992,
sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo".
   (g)  Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 12 del D.L. 2
marzo 1989, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile  1989,  n.  154,  recante: "Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche  e  versamento  di  acconto
delle  imposte  sui  redditi, determinazione forfetaria del reddito e
dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle  dichiarazioni  da
parte   di   determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
irregolarita' formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento  degli
imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in materia di
aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative":
   "Art.  11.  -  1.  In  relazione  ai  vari  settori economici sono
elaborati, viste le caratteristiche e  le  dimensioni  dell'attivita'
svolta,   coefficienti   presuntivi   di  compensi  e  di  ricavi.  I
coefficienti sono  determinati  sulla  base  di  parametri  economici
utilizzabili  in  relazione  a  singoli  settori  di  attivita' ed al
rispettivo andamento, tenendo  anche  conto  del  contributo  diretto
lavorativo,  anche  con  riferimento  al  periodo  iniziale  e finale
dell'attivita'.
   1-bis. Il contributo diretto lavorativo  di  cui  al  comma  1  e'
determinato   sulla  base  di  dati  oggettivi  e  soggettivi  ed  in
particolare del tipo di attivita' esercitata,  dell'ambito  economico
in  cui  essa  viene  svolta,  della organizzazione imprenditoriale o
professionale,  del  tempo  a  cui  risale  l'inizio   dell'esercizio
dell'attivita',  nonche'  dell'entita' dell'apporto considerata anche
con riferimento all'eta' del soggetto.
   2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto,  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche per la determinazione del
volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri  che  disciplinano
il  momento  di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o
il  maggior  volume  di  affari  risultante   dall'applicazione   dei
coefficienti,   si   presume,  salvo  prova  contraria,  relativo  ad
operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16,
primo comma, del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni.
   3.   Le   informazioni   necessarie   per  la  determinazione  dei
coefficienti di cui al comma 1  possono  essere  desunte,  oltre  che
dalle  dichiarazioni  dei  contribuenti  ai  fini  delle  imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti  degli
uffici    e    dagli    altri    dati   ed   elementi   in   possesso
dell'Amministrazione, da informazioni  richieste  agli  enti  locali,
alle  organizzazioni  economiche  di  categoria  nonche'  ad  enti ed
istituti,  ivi  comprese  societa'   specializzate   in   rilevazioni
economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o
sono   non   rispondenti  al  vero  o  incompleti,  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni.  Si  considera  omesso  l'invio  oltre  il
termine di sessanta giorni dalla richiesta.
   4.  Se  l'indicazione  degli   elementi   per   l'elaborazione   e
l'applicazione  dei  coefficienti  di cui al comma 1 e' richiesta nel
modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o
infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici  milioni  di
lire.  La  stessa  pena  si  applica  in  caso  di  omessa  o  errata
descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata.
   5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati
su proposta del Ministro delle finanze e  sentito  il  Consiglio  dei
Ministri,   da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30
settembre dell'anno al  quale  si  riferiscono,  sono  determinati  i
coefficienti  presuntivi  di  compensi  e  di ricavi, con la sommaria
indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione.
   5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce  un  apposito  ufficio
centrale,   gestito  unitariamente  dalle  Direzioni  generali  delle
imposte dirette e dalla Direzione generale  delle  tasse  per  quanto
riguarda  l'imposta  sul valore aggiunto, con il compito di elaborare
ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a  tal
fine   il  suddetto  ufficio  dovra'  individuare  dati  ed  elementi
informativi,   da   richiedere   ai  contribuenti  in  allegato  alle
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad  integrazione  di  essi  su
esplicita  richiesta  degli  uffici. Tali dati ed informazioni devono
avere caratteristiche di analiticita' sufficienti  a  consentire  una
agevole  collocazione del contribuente all'interno delle categorie di
attivita' di cui al  comma  1  ed  una  corretta  individuazione  dei
coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili".
   "Art.   12.  -  1.  Indipendentemente  dalle  disposizioni  recate
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art.  55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  gli  uffici   delle   entrate   possono   determinare
induttivamente  l'ammontare  dei  ricavi,  dei  compensi e del volume
d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art.  11,
tenendo   conto   di   altri   elementi   eventualmente  in  possesso
dell'ufficio specificamente  relativi  al  singolo  contribuente.  La
disposizione  si  applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli
indicati nell'art. 87 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.  917, che si avvalgono della disciplina di cui  all'art.  79
del  medesimo  testo  unico  e degli esercenti arti e professioni che
abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un
ammontare non superiore a 360 milioni  di  lire  e  che  non  abbiano
optato  per  il  regime ordinario di contabilita'.  L'accertamento e'
effettuato, a pena di nullita',  previa  richiesta  al  contribuente,
anche  per  lettera  raccomandata,  di  chiarimenti  da  inviare  per
iscritto  entro  sessanta  giorni.    Nella  risposta  devono  essere
indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di
esercizio  dell'attivita',  i  ricavi,  i  compensi o i corrispettivi
dichiarati sono inferiori a quelli risultanti  dall'applicazione  dei
coefficienti.  I  motivi  non  addotti  in risposta alla richiesta di
chiarimenti non possono essere fatti valere in sede  di  impugnazione
dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
   2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono
ammessi  in  deduzione  spese ed altri componenti negativi diversi da
quelli dichiarati e da quelli presi a  base  per  l'applicazione  dei
coefficienti,  ne'  sono  riconosciute le relative detrazioni ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il  disposto  dell'art.
75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
   3. (Abrogato).
   4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  dicembre  1993,  sono stabiliti i
criteri ed i princi'pi di  bilancio  che  attengono  ad  una  normale
tenuta   della  contabilita',  nonche'  i  criteri  e  le  condizioni
procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai
fini della determinazione  del  reddito  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  anche  nei  confronti dei soggetti che hanno optato per il
regime di  contabilita'  ordinaria.  Ai  fini  della  emanazione  dei
predetti  decreti,  il  Ministro delle finanze istituisce un apposito
comitato di studio, composto da  rappresentanti  dell'Amministrazione
finanziaria  e  delle  organizzazioni economiche di categoria, con il
compito di individuare i  criteri  e  i  princi'pi  di  bilancio  che
attengono  ad una normale tenuta della contabilita', mancando i quali
si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11,  ai  fini
della  determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto,
anche nei confronti dei soggetti di cui al presente  comma.  In  ogni
caso,  nei  confronti  dei soggetti che hanno optato per il regime di
contabilita' ordinaria, i  suddetti  coefficienti  sono  utilizzabili
qualora  diano  luogo,  in concorso con altri elementi, a presunzioni
gravi,  precise  e  concordanti  di  manifesta   infondatezza   delle
risultanze  contabili  per  quanto  attiene alla fedele registrazione
delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art.
11 possono essere altresi' utilizzati ai  fini  della  programmazione
dell'attivita'  di  controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti
al regime di contabilita' ordinaria.
   5.   La   determinazione   dei   maggiori   ricavi,   compensi   e
corrispettivi,   conseguente  esclusivamente  all'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4,  non  costituisce  notizia  di
reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale".
   Il  testo  dell'art.  12  surriportato  e' quello risultante dalle
modifiche apportate dall'art. 62-quater del presente decreto.
   (h) Si riporta il testo degli articoli 48,  comma  6,  e  120  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (per il testo dell'art. 87 si veda la nota  (c)
all'art. 62-ter):
   "Art.  48,  comma  6.  -  Le indennita' di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del  Parlamento  nazionale,
del  Parlamento  europeo,  dei  consigli regionali e dai membri della
Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura  dell'82  per
cento  del  loro  ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le
restanti indennita' indicate nella medesima lettera g)  del  comma  1
dell'art.  47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del
loro ammontare al netto dei contributi previdenziali".
   "Art. 120 (Deduzioni). - 1. Dal reddito agrario e dal  reddito  di
impresa  delle  persone  fisiche  si  deduce una quota pari al 50 per
cento del rispettivo ammontare e  comunque  non  inferiore  a  8  ne'
superiore a 16 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che
il  contribuente  presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione
costituisca la sua occupazione prevalente.
   2. Per le imprese artigiane iscritte nel  relativo  albo,  per  le
imprese  che  esercitano  attivita' di commercio al minuto, attivita'
alberghiera, attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande  in
pubblici esercizi o in mense aziendali o attivita' di intermediazione
o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca
marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30
per  cento  del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a
condizione  che  l'opera  prestata  in   tali   imprese   costituisca
l'occupazione  prevalente  del  contribuente.  L'ulteriore  deduzione
spetta in misura non inferiore a 2 milioni ne' superiore a 4  milioni
di  lire  ragguagliate  ad  anno;  tali misure sono elevate a 3 e a 6
milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le  imprese  artigiane
che  per  la  maggior  parte  del periodo di imposta hanno impiegato,
rispettivamente, un apprendista o piu' apprendisti.
   3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario  e  di  impresa
derivanti  dall'esercizio  di  un'unica  impresa,  l'ammontare  della
deduzione, ferme restando le misure minima e  massima,  e'  calcolato
sul  cumulo  dei  redditi  stessi  ed e' imputato proprozionalmente a
ciascuno di essi.
   4.  La  deduzione  prevista  nei  commi  da  1  a 3, calcolata con
riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei  soci  che
prestano  la  propria opera nell'impresa come occupazione prevalente,
spetta  anche  alle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.
   5.  La  deduzione,  nelle  misure stabilite nei commi da 1 a 3, si
applica a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti,  nella
dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito allegato, l'esistenza dei
requisiti indicati nei commi stessi.
   6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di
impresa dei titolari  di  autorizzazioni  all'autotrasporto  soci  di
organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci
ai  quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui
al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602".
   (i) Il testo dell'art. 9, comma 9, del D.L. 23  gennaio  1993,  n.
16,  convertito  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
e' il seguente: "9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella
dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile  al  fine  di
adeguarsi al disposto dell'art. 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse.
Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi  ovvero
nella  dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi
o  compensi   non   annotati   nelle   scritture   contabili   ovvero
corrispettivi  non registrati per evitare l'accertamento induttivo di
cui all'art. 12 del  D.L.  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile 1989, n. 154, come da ultimo
sostituito dall'art. 7 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma de, D.P.R.
29  settembre  1973,  n.  600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 413 del 1991, e  all'art.  48,  primo  comma,  quarto
periodo,  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo
art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato  dall'art.  1,
comma  10,  del  D.L.  30  dicembre  1991,  n.  417,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non  e'  dovuto
il  versamento  della  somma  pari  ad  un ventesimo dei ricavi o dei
compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi  non
registrati, ivi previsto".
   Il primo periodo del comma 9, dell'art. 9, e' abrogato a decorrere
dal  periodo  di  imposta  successivo  a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
secondo  quanto  dispone  dal  comma 6, dell'art. 62-ter del presente
decreto.
   (l) Per il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972  si
veda la nota (q) all'art. 36.
   (m)  Il  testo  dell'art. 8, comma 10, del D.L. 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.
165,  recante: "Disposizioni in materia di determinazione del reddito
ai fini delle imposte  sui  redditi,  di  rimborsi  dell'imposta  sul
valore   aggiunto   e   di   contenzioso  tributario,  nonche'  altre
disposizioni urgenti", e' il seguente: "10. Il termine del 30  giugno
1990,  stabilito  dall'art.  1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in
materia  di  revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
finanziari, e' fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici  ricompresi
in  un  distretto  nel  quale entrera' in funzione, entro la medesima
data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno  1992
per i residui uffici".
   (n)  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 36 e del comma 8
dell'art. 55 della citata legge n. 413/1991,  cosi'  come  modificato
dall'art.  4, comma 1, lettere d) ed l), del citato D.L. n. 16/1993 e
del presente articolo:
   "Art. 36, comma 1. - Per i periodi  di  imposta  relativamente  ai
quali  fino  al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in
rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali  di  cui
all'art.  41-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  notificati  fino
al  20  giugno 1993, la controversia, se non risulta estinta ai sensi
dell'art.  34  della  presente  legge,  prosegue  limitatamente  alla
differenza  fra  l'imponibile  accertato  e  quello  risultante dalla
dichiarazione integrativa".
   "Art. 55, comma 8. - I giudizi in corso e i termini per  ricorrere
o  di  impugnativa,  pendenti  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge o che  iniziano  a  decorrere  dopo  tale  data,  sono
sospesi  fino  al  30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia
stata fissata l'udienza di  discussione  nel  suddetto  periodo  sono
sospesi  nell'udienza  medesima  a  richiesta  del  contribuente  che
dichiari  di  volersi  avvalere  delle  disposizioni   del   presente
articolo.  Successivamente  20  giugno  1993  i giudizi si estinguono
mediante ordinanza subordinatamente  alla  esibizione  da  parte  del
contribuente   di   copia,  anche  fotostatica,  della  dichiarazione
integrativa e della  ricevuta  comprovante  la  consegna  all'ufficio
postale    della   lettera   raccomandata   di   trasmissione   della
dichiarazione  stessa.  Gli   uffici   a   seguito   dell'intervenuta
liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di invalidita' delle
dichiarazioni  dai  quali  consegue  la  mancata   estinzione   della
controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione".
   Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 12, comma 3,
del  citato  D.L.  n.  16/1993,  cosi'  come  modificato dal presente
articolo:
   "Art. 5, comma  1.  -  Per  gli  accertamenti  diversi  da  quelli
parziali  di  cui  all'art.  41-bis  del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 20  giugno  1993,
il  contribuente  puo'  presentare  dichiarazioni integrative ai fini
delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto
rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli
32  e  50  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal
presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai
sensi dei predetti articoli 32 e  50,  l'accertamento  opera  per  la
differenza  al netto degli importi determinati con l'applicazione dei
criteri di cui all'art. 37, comma 1, e all'art. 50,  comma  3,  della
citata  legge  n.  413  del  1991. Si applicano le disposizioni degli
articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36; commi 3 e 4; 48 della medesima legge
n. 413 del 1991".
   "Art.  12,  comma  3.  -  Per  le  rate  dei  ruoli  affidati   ai
concessionari  del  servizio  di  riscossione  scadute  nei  mesi  di
settembre e novembre 1991, nonche' nei mesi di ferma nell'anno 1992 e
nei mesi di  febbraio,  aprile  e  giugno  1993,  ferma  restando  la
validita'  degli  atti  gia' compiuti, i termini di cui agli articoli
97, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  602,  e  75  del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1 luglio 1993".
   (a  )  Il  testo  dell'art.  62-bis della citata legge n. 413/1991
introdotto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 16/1993, come modificato
dal presente articolo, e' il seguente:
   "Art.  62-bis.  -   1.   Le   sanzioni   amministrative   previste
nell'articolo  92  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e  nell'articolo
44  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non si applicano ai contribuenti e ai  sostituti  d'imposta  che
alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi
hanno  provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro
il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica
soluzione entro il 20 giugno 1993, delle  imposte  o  delle  ritenute
risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30
novembre  1991,  per  le  quali  il  termine di versamento e' scaduto
anteriormente a questa data.
   2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative  sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1  non  sono  dovute  limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte  e  le  ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengono pagate alle
relative  scadenze  del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute anche relativamente alle rate scdute alla predetta data  se  i
soggetti  interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato
eseguito per fatto doloso di  terzi  denunciato,  anteriormente  alla
data del 24 gennaio 1993; all'autorita' giudiziaria.
   3.  Per  avvalersi  delle  disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti
interessati  sono  tenuti  a  presentare  la  relativa  dichiarazione
integrativa,  indicando,  nelle annotazioni del modello o in apposito
prospetto, le imposte o le ritenute dovute  per  ciascun  periodo  di
imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della
cartella  di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono
richiesti  quando  le  imposte  e  le  ritenute  sono  state  versate
tardivamente  prima  del  29  aprile 1992 e alla medesima data non e'
stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
   4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma  3,  gli  uffici
provvedono  alo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato  intimato  il  pagamento
con  ingiunzione,  non  ancora  pagate  alla data del 29 aprile 1992,
sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita',  ovvero  al
rimborso  di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente,  se
i  soggetti  interessati  dimostrano  che  il versamento non e' stato
eseguito  tempestivamente  per  fatto  doloso  di  terzi  denunciato,
anteriormente   alla   data   del   24  gennaio  1993,  all'autorita'
giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo;  le  somme
da  versare,  diverse  da  quelle  iscritte  a  ruolo,  devono essere
maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione
e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13  per  cento
se  la  dichiarazione  e'  presentata  successivamente a tale data ed
entro il 20 giugno 1993.".
   (p)  L'ordinanza  n.  2316/FPC  del  Ministro per il coordinamento
della protezione civile 29  gennaio  1993,  reca:  "Differimento  dei
termini  di  cui  all'ordinanza n. 2301/FPC del 9 luglio 1992 recante
ulteriore proroga della sospensione di taluni termini in  favore  dei
cittadini  colpiti  dal  sisma  del  13  dicembre  1990 nella Sicilia
orientale" se ne riporta l'art. 2:
   "Art. 2. - Con successivo provvedimento da emanarsi, d'intesa  con
i  Ministri  interessati,  entro il 31 marzo 1993 saranno definite le
modalita' per il recupero del carico sospeso".
   (q) Si riporta  il  testo  dell'art.  58  della  citata  legge  n.
413/1991, cosi' come modificato dal presente articolo:
   "Art.  58.  -  1.  Il  comma  1 dell'art. 77 del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
   ' 1. Per  le  imprese  individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi,  si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati
alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  53,  a  quelli
strumentali   per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai  crediti
acquisiti nell'esercizio dell'impresa  stessa,  i  beni  appartenenti
all'imprenditore   che  siano  indicati  tra  le  attivita'  relative
all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217
del codice civile. Gli immobili di cui al comma  2  dell'art.  40  si
considerano  relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o,
per  i  soggetti  indicati  nell'art.  79,  nel  registro  dei   beni
ammortizzabili'.
   2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991,
utilizzi  beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma
2 dell'art. 40 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto
dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta
sostitutiva   dell'imposto   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto
nella  misura  del  5  per  cento  del  valore dell'immobile medesimo
determinato con i criteri di cui all'art.  52,  comma  4,  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del
10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.  Con  decreto
del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro  il  28  febbraio  1992,  saranno  stabilite  le  modalita'  di
presentazione   della   dichiarazione  di  opzione  e  di  versamento
dell'imposta.
   3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore
deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso,  non
acquistato  nell'esercizio  d'impresa, indipendentemente dall'anno di
acquisizione e dal periodo  di  tempo  intercorso  tra  l'acquisto  e
l'utilizzazione  nell'impresa.  La  disposizione  di  cui al presente
comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis.
   3-bis. La possibilita' di opzione di cui al  comma  2  e'  estesa,
alle  medesime  condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per   le   attivita'   esercitate   aventi  carattere  assistenziale,
didattico, sanitario e culturale.
   4. Il gettito derivante dalle disposizioni del  presente  articolo
concorre  ad  assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992
dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408".
   (r )  Con  D.M.  29  settembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1993, sono state
stabilite  le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  di
opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva.
   (s) L'art. 6, comma 2, del D.L. 6 dicembre 1993, n. 503, in  corso
di  conversione  in  legge, ha sostituito il comma 20 con il testo di
seguito riportato: "20. I  versamenti  dovuti  con  riferimento  alla
dichiarazione  dei  redditi dalle persone fisiche e dalle societa' ed
associazioni di cui all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni,
che, ai sensi delle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine
di presentazione della dichiarazione, sono  effettuati  entro  il  31
maggio".