Art. 62-bis.
                          Studi di settore
 
(( 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero      ))
(( delle finanze, sentite le associazioni professionali e di       ))
(( categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione   ))
(( ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di ))
(( rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire una ))
(( piu' articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di   ))
(( cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.   ))
(( 154, e successive modificazioni ( a). A tal fine gli stessi     ))
(( uffici identificano campioni significativi di contribuenti      ))
(( appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo ))
(( scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attivita'       ))
(( esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e ))
(( servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime  ))
(( e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attivita'  ))
(( lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione  ))
(( dell'attivita' e ad altri elementi significativi in relazione   ))
(( all'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati   ))
(( con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella     ))
(( Gazzetta Ufficiale    entro il 31 dicembre 1995, possono essere ))
(( soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini                 ))
(( dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.      ))
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   (a) Per il testo dell'art. 11 del citato D.L. n. 69/1989  si  veda
la nota (g) all'art. 62.