Art. 62-ter.
                       Accertamento induttivo
            sulla base del contributo diretto lavorativo
 
(( 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 ))
(( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  ))
(( n. 600, e successive modificazioni ( a), e dall'articolo 12 del ))
(( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con              ))
(( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive ))
(( modificazioni ( b), per il periodo di imposta 1994, gli uffici  ))
(( delle entrate possono determinare induttivamente il reddito     ))
(( derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti e   ))
(( professioni sulla base del solo contributo direttivo            ))
(( lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-     ))
(( bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con    ))
(( modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive ))
(( modificazioni ( b). La disposizione si applica nei riguardi dei ))
(( soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo  ))
(( unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del      ))
(( Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( c), che  ))
(( esercitano attivita' commerciali o arti e professioni, i cui    ))
(( ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano            ))
(( l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma          ))
(( dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del        ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   ))
(( 600, e successive modificazioni ( a). La disposizione si        ))
(( applica esclusivamente alle imposte dirette.                    ))
(( 2. L'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato a pena di     ))
(( nullita' previa richiesta al contribuente, anche per lettera    ))
(( raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro      ))
(( sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi ))
(( per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio   ))
(( dell'attivita', il reddito dichiarato e' inferiore al           ))
(( contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta ))
(( alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere   ))
(( in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio'      ))
(( l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente    ))
(( contestualmente alla richiesta.                                 ))
(( 3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del     ))
(( citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ))
(( e successive modificazioni ( a), possono applicarsi anche per   ))
(( l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2    ))
(( del presente articolo.                                          ))
(( 4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione ))
(( dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il       ))
(( reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e   ))
(( professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, ))
(( nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni         ))
(( previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del ))
(( Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive       ))
(( modificazioni ( a), per l 'omessa annotazione di ricavi o       ))
(( compensi nelle scritture contabili.                             ))
(( 5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis,    ))
(( comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,           ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. ))
(( 438 ( d), possono dichiarare un reddito inferiore al contributo ))
(( diretto lavorativo a condizione che:                            ))
(( a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento    ))
(( dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per  ))
(( cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla         ))
(( dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o ))
(( quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura ))
(( non inferiore al contributo diretto lavorativo;                 ))
(( b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata       ))
(( allegando alla dichiarazione dei redditi apposita               ))
(( documentazione, che puo' anche consistere in una dichiarazione  ))
(( sostitutiva di atto notorio; l'idoneita' delle circostanze,     ))
(( risultanti dalla documentazione, a giustificare la              ))
(( dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto     ))
(( lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui   ))
(( all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della  ))
(( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ( e), o da un centro         ))
(( autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi ))
(( 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ( f), tramite il    ))
(( direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di         ))
(( accertamento, non possono essere fatti valere motivi non        ))
(( risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono      ))
(( dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena       ))
(( pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni e le pene    ))
(( pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46    ))
(( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  ))
(( n. 600 ( a), si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella ))
(( misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui       ))
(( ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono         ))
(( all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo  ))
(( di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa        ))
(( richiesta di chiarimenti.                                       ))
(( 6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del          ))
(( decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con        ))
(( modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ( d), e il  ))
(( primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23  ))
(( gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 24 marzo 1993, n. 75 ( g), sono abrogati a                      ))
(( decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso    ))
(( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del   ))
(( presente decreto.                                               ))
___________________
   (a  )  Si  riporta  il  testo  vigente  degli articoli 18, 19, 39,
41-bis, 46 e 55  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  recante
disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui
redditi:
   "Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori).  -  Le
disposizioni  dei  precedenti articoli si applicano anche ai soggetti
che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta  delle
scritture  contabili  di  cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti
indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art.  13,  qualora
i  ricavi  di  cui  all'art.  53  del  testo  unico delle imposte sui
redditi, aprovato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917, e succesive modificazioni, conseguiti in un
anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni  per
le  imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre  attivita',  sono
esonerati   per   l'anno  successivo  dalla  tenuta  delle  scritture
contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli  obblighi  di
tenuta  delle scritture previste da disposizioni diverse del presente
decreto.  Per  i  contribuenti  che   esercitano   contemporaneamente
prestazioni   di   servizi  ed  altre  attivita'  si  fa  riferimento
all'ammontare dei  ricavi  relativi  alla  attivita'  prevalente.  In
mancanza   della  distinta  annotazione  dei  ricavi  si  considerano
prevalenti le attivita' diverse dalle  prestazioni  di  servizi.  Con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale , sono stabiliti i  criteri  per  la  individuazione  delle
attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
   I  soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel
registro degli  acquisti  tenuto  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto il valore delle rimanenze.
   Le   operazioni   non   soggette   a  registrazione  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate
nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le  modalita'  e  nei
termini  stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro
che effettuano  soltanto  operazioni  non  soggette  a  registrazione
devono  annotare  in  un  apposito registro l'ammontare globale delle
entrate e delle uscite relative  a  tutte  le  operazioni  effettuate
nella  prima  e  nella  seconda  meta'  di ogni mese, ed eseguire nel
registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.
   I soggetti esonerati dagli adempimenti  relativi  all'imposta  sul
valore  aggiunto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, non  sono  tenuti  ad  osservare  le
disposizioni dei due commi precedenti.
   Il  regime  di  contabilita'  semplificata  previsto  nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora  gli  ammontari  indicati
nel primo comma non vengono superati.
   Il  contribuente  ha  facolta'  di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso  del
quale  e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per
il periodo stesso e per i due successivi.
   I soggetti che intraprendono l'esercizio di  impresa  commerciale,
qualora  ritengono di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma,  possono,
per  il  primo  anno,  tenere  la contabilita' semplificata di cui al
presente articolo.
   Per i rivenditori in base a contratti estimatori di  giornali,  di
libri  e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i
distributori  di  carburane,  ai  fini  del  calcolo  dei  limiti  di
ammissione  ai  regimi  semplificati  di  contabilita',  i  ricavi si
assumono al netto del prezzo corrisposto al  fornitore  dei  predetti
beni.  Per  le  cessioni  di  generi  di  monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi spettanti ai rivenditori.
   Ai fini del presente articolo si assumono come  ricavi  conseguiti
nel  periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dela imposta
sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni  a
norma del terzo comma".
   "Art.   19   (Scritture   contabili   deghli   esercenti   arti  e
professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti e  professioni
e  le  societa'  o  associazioni fra artisti e professionisti, di cui
alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare  cronologicamente
in  un  apposito  registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e
denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione,  anche  a
titolo   di   partecipazione   agli  utili,  indicando  per  ciascuna
riscossione:
     a) il relativo importo, al lordo e  al  netto  della  parte  che
costituisce  rimborso  di  spese  diverse  da  quelle  inerenti  alla
produzione  del  reddito  eventualmente  anticipate  per  conto   del
soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta
d'accorso subita;
     b)   le   generalita',  il  comune  di  residenza  anagrafica  e
l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
     c) gli estremi della fattura, parcella, nota o  altro  documento
emesso.
   Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con
le  indicazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c), le spese inerenti
all'esercizio dell'arte o professione  delle  quali  si  richiede  la
deduzione  analitica  ai  sensi  dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre
1973, n.  597.  Deve  esservi  inoltre  annotato,  entro  il  termine
stabilito  per  la  presentazione  della dichiarazione, il valore dei
beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai
sensi  del  detto  articolo,  raggruppati  in  categorie  omogenee  e
distinti per anno di acquisizione.
   Il  contribuente  puo'  tenere registri distinti per gli incassi e
per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono  tutti  i
dati  richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con
le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli  effetti  quelli
prescritti ai fini del'imposta sul valore aggiunto.
   I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta
precedente  hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360
milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria  per
il periodo di imposta successivo e devono tenere:
     a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni
produttive  di  componenti  positivi  e negativi di reddito integrate
dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio  dell'arte  o
professione,  compresi  gli utilizzi delle somme percepite, ancorche'
estranei all'esercizio del'arte o professione nonche' gli estremi dei
conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
     b) i  registri  obbligatori  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto;
     c)  il  registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui
all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;
     d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i  criteri
e  le  modalita'  di  cui  all'art.  21,  i compensi e le altre somme
erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente  l'arte
o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente.
   Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale , possono essere stabiliti  appositi  modelli  dei
registri  di  cui  al  comma  precedente  con  classificazione  delle
categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai  fini  della
determinazione  del  reddito, individuate anche in relazione a quelle
risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono  essere
prescritte  particolari  modalita'  per  la tenuta meccanografica del
registro.".
   "Art. 39 (come modificato dal  comma  4  dell'art.  62-sexies  del
presente   decreto)  (Redditi  determinati  in  base  alle  scritture
contabili)  .  -  Per  i  redditi  d'impresa  delle  persone  fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
     a)   se   gli   elementi   indicati   nella   dichiarazione  non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti  e  delle
perdite  e dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art.
3;
     b) se non sono state esattamente applicate le  disposizioni  del
titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
     c)   se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza  degli
elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui  ai  nn.
2)  e  4)  dell'art.  32,  dagli atti, documenti e registri esibiti o
trasmessi  ai  sensi  del  n.  3)  dello   stesso   articolo,   dalle
dichiarazioni  di  altri  soggetti  previste  negli  artt. 6 e 7, dai
verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
     d)   se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza  degli
elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre  verifiche  di
cui  all'art.  33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e
veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle  fatture
e  degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati
e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32.
L'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza di passivita'
dichiarate e' desumibile anche  sula  base  di  presunzioni  semplici
purche'  queste  siano  gravi,  precise  e  concordanti. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e
le  omissioni  sono  contenute  entro  i normali limiti di tolleranza
delle quantita' annotate nel carico  o  nello  scarico  e  dei  costi
specifici  imputati nele schede di lavorazione ai sensi della lettera
d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.
   In deroga alle disposizioni del comma precedente  l'ufficio  delle
imposte  determina  il  reddito d'impresa sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta'  di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e  di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettara d) del precedente
comma:
     a) quanto il reddito  d'impresa  non  e'  stato  indicato  nella
dichiarazione;
     b)  quando  alla dichiarazione non e' stato allegato il bilancio
con il conto dei profitti e delle perdite;
     c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33
risulta che il contribuente non ha tenuto  o  ha  comunque  sottratto
all'ispezione   una  o  piu'  delle  scritture  contabili  prescritte
dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili
per causa di forza maggiore;
     d) quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte  indicazioni
accertate  ai  sensi  del  precedente  comma  ovvero le irregolarita'
formali dale scritture contabili risultanti dal verbale di  ispezione
sono  cosi'  gravi,  numerose e ripetute da rendere inattendibili nel
loro complesso  le  scritture  stesse  per  mancanza  delle  garanzie
proprie di una contabilita' sistematica.
   Le   disposizioni   dei   commi   precedenti  valgono,  in  quanto
applicabili, anche per i rediti delle imprese  minori  e  per  quelli
derivanti  dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle
scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19.  Il
reddito  d'impresa  dei  soggetti indicati nel quarto comma dell'art.
18, che non hanno provveduto agli adempimenti  contabili  di  cui  ai
precedenti  commi  dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso
ai sensi del secondo comma del presente articolo.
   "Art. 41-bis (come modificato dall'art. 62-quinquies del  presente
decreto)   (Accertamento   parziale)   .   -   1.  Senza  pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice nei  termini  stabiliti  dall'art.
43,  gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate
dal Centro informativo dele imposte dirette, dalla Guardia di finanza
o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblichi oppure dai  dati  in
possesso  dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono
di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o  il  maggiore
ammontare  di  un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto
concorrere a formare il reddito imponibile,  compresi  i  redditi  da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5
del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, aprovato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917,  o  l'esistenza  di  deduzioni,  esenzioni  ed
agevolazioni  in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, il reddito  o  il  maggior
reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
   2. ( Abrogato )".
   "Art.    46   (Omissione,   incompletezza   e   infedelta'   della
dichiarazione)  .  -  Nel  caso   di   omessa   presentazione   della
dichiarazione  di  cui  agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la
pena pecuniaria da due a  quattro  volte  l'ammontare  delle  imposte
dovute  e  comunque  non  inferiore  a lire trecentomila. Se non sono
dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella  misura  di  lire
trecentomila,  elevabile  fino  a  lire tre milioni nei confronti dei
soggetti obbligati  alla  tenuta  di  scritture  contabili;  la  pena
pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti
dei  lavoratori  dipendenti  di  cui  alla lettera d) del terzo comma
dell'art. 1 che con non hanno presentato il certificato ivi previsto.
   Se nella  dichiarazione  presentata  non  sono  compresi  tutti  i
singoli  redditi  posseduti,  si  applica la pena pecuniaria da due a
quattro volte l'ammontare delle  imposte  e  delle  maggiori  imposte
dovute in relazione ai redditi non dichiarati.
   Se  le  omissioni  previste  nei precedenti commi riguardano anche
redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria  e'  aumentata  di  un
terzo.
   Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo
comma,  e'  indicato  ai  fini delle singole imposte un reddito netto
inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da  una  a
due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte
dovute,  anche se la differenza dipenda dal'indeducibilita' di spese,
passivita' e oneri. La pena  pecuniaria,  per  la  parte  relativa  a
ciascuna  imposta,  e'  aumentata di un terzo se la differenza tra il
reddito accertato  e  quello  dichiarato  riguarda  anche  i  redditi
prodotti  all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e'
inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando  la
maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila.
   Per  maggiore  imposta  si  intende  la  differenza  tra l'imposta
liquidata in base all'accertamento e quella liquidata  in  base  alla
dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  36-bis ovvero ai sensi dell'art.
36-ter.
   Se la dichiarazine e' stata presentata con ritardo non superiore a
un mese, si applicano le pene di cui al  primo  comma  ridotte  a  un
quarto".
   "Art.  55  (Applicazione  delle  pene  pecuniarie)  .  -  Le  pene
pecuniarie previste per la violazione degli  obblighi  stabiliti  dal
presente  decreto  e  dalle  norme  relative alle singole imposte sui
redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte.
   Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in  rettifica  o
d'ufficio  l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente
con lo stesso avviso di accertamento.
   Per le violazioni che non danno luogo  ad  accertamenti  l'ufficio
delle  imposte  puo'  provvedere  in  qualsiasi  momento con separati
avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
a quello in cui e' avvenuta la violazione. (Se la violazione e' stata
constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai
sensi  dell'art.  33),  la  pena  pecuniaria non puo' essere irrogata
qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale
sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari
ad un sesto del massimo della pena.
   Se i ricavi o i compensi non annotati  nelle  scritture  contabili
sono  specificatamente  indicati  nella  relativa  dichiarazione  dei
redditi e sempre che le violazioni previste dall'art.  51  non  siano
gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative
pene  pecuniarie  qualora,  anteriormente  alla  presentazione  della
dichiarazione,   sia   stato   eseguito   il  versamento  diretto  al
concessionario del servizo della riscossione di una somma pari ad  un
ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.
   Nei  casi  previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette
il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con
proprio decreto all'irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella
rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le
poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma
dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di
concerto con il Ministro per il tesoro.
   Gli organi  del  contenzioso  tributario  possono  dichiarare  non
dovute  le  pene  pecuniarie  quando la violazione e' giustificata da
obiettive condizioni di incertezza sulla  portata  e  sull'ambito  di
applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".
   (b)  Per  il  testo  degli articoli 11 e 12 del D.L. n. 69/1989 si
veda la nota (g) all'art. 62.
   (c) L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' cosi' formulato:
   "Art. 87 (Soggetti passivi) . - 1. Sono soggetti  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche:
     a)  le  societa'  pe  azioni  e  in  accomandita  per azioni, le
societa' a responsabilita' limitta,  le  societa'  cooperative  e  le
societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
     b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti
nel  territorio  dello  Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
     c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di attivita' commerciali;
     d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
   2.  Tra  gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, si comprendono, oltre  alle  persone  giuridiche,  le
associazioni  non  riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle  quali
il  presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del  comma  1  sono
comprese anche le societa' e le associazioni indicati nell'art. 5.
   3.  Ai  fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo  di  imposta
hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato.
   4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente  e'  determinato  in
base  all'atto  costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o
di  scrittura  privata  autenticata,  e,   in   mancanza,   in   base
all'attivita' effettivamente esercitata".
   (d  ) Per il testo degli articoli 11 e 11-bis del D.L. 384/1992 si
veda la nota ( f ) all'art. 62.
   (e) Il testo del terzo comma dell'art. 30 del  D.P.R.  26  ottobre
1972,  n.  636,  recante: "Revisione della disciplina del contenzioso
tributario", e'  il  seguente:  "Sia  la  parte  che  il  procuratore
generale  o  speciale  possono  farsi  assistere  e  rappresentare in
giudizio da iscritti negli albi degli avvocati,  procuratori,  notai,
dottori  commercialisti,  ingegneri,  architetti, dottori in agraria,
ragionieri,   geometri,  periti  edili,  periti  industriali,  periti
agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri  doganali,  da  iscritti
nell'elenco,  previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate
dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni
di categoria iscritti in elenco da  tenersi  presso  l'intendenza  di
finanza competente per territorio".
   (f)  Per  il  testo  dei  commi  1 e 2 dell'art. 78 della legge n.
413/1991 si veda la nota (a) all'art. 62.
   (g) Per il testo del comma 9 dell'art. 9 del D.L.  n.  16/1993  si
veda la nota (i) all'art. 62.