Art. 62-quater. Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi (( 1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. )) (( 154, e successive modificazioni ( a), sono apportate le )) (( seguenti modificazioni: )) (( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) (( "1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo )) (( 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre )) (( 1973, n. 600, e successive modificazioni ( b), e dall'articolo )) (( 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, )) (( n. 633, e successive modificazioni ( c), gli uffici delle )) (( entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei )) (( ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei )) (( coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11 ( a), tenendo )) (( conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio )) (( specificamente relativi al singolo contribuente. La )) (( disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da )) (( quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte )) (( sui redditi, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( d), che si avvalgono )) (( della disciplina di cui all'articolo 79 del )) (( medesimo testo unico ( d) e degli esercenti arti e professioni )) (( che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, )) (( compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e )) (( che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. )) (( L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa )) (( richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di )) (( chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. )) (( Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in )) (( relazione alle specifiche condizioni di esercizio )) (( dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi )) (( dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione )) (( dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla )) (( richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in )) (( sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' )) (( l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente )) (( contestualmente alla richiesta"; )) (( b) il comma 3 e' abrogato; )) (( c) il comma 4 e sostituito dal seguente: )) (( "4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella )) (( Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono )) (( stabiliti i criteri ed i princi'pi di bilancio che attengono ad )) (( una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le )) (( condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di )) (( cui all'articolo 11 ( a) ai fini della determinazione del )) (( reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti )) (( dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' )) (( ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il )) (( Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di )) (( studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione )) (( finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con )) (( il compito di individuare i criteri e i princi'pi di bilancio )) (( che attengono ad una normale tenuta della contabilita', )) (( mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al )) (( medesimo articolo 11 ( a), ai fini della determinazione del )) (( reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti )) (( dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei )) (( confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di )) (( contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono )) (( utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri )) (( elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di )) (( manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto )) (( attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del )) (( reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 ( a) possono )) (( essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione )) (( dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei soggetti )) (( tenuti al regime di contabilita' ordinaria". )) (( 2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive )) (( modificazioni ( c), e' sostituito dal seguente: )) (( "Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare )) (( applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del )) (( volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 )) (( marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ( a), )) (( tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal )) (( contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso )) (( articolo 12". )) (( 3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento )) (( induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni )) (( imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo )) (( 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 )) (( aprile 1989, n. 154 ( a), continuano ad applicarsi i )) (( coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente )) (( del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992 ( e), pubblicato )) (( nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993. )) (( 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a )) (( decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata )) (( in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) ___________________ (a) Per il testo degli articoli 11 e 12 del D.L. n. 69/1989 come modificato da ultimo dal presente articolo, si veda la nota (g) all'art. 62. (b ) Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota ( a ) all'art. 62-ter. (c) Si riporta il testo dell'art. 54, come modificato da ultimo, dal presente articolo, e dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: "Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni rela- tive alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni e seguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante. Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 12. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero la persona di famiglia o addetto alla casa. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte". "Art. 55 (Accertamento induttivo) . - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del Codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti del verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33". (d) Per il testo dell'art. 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi, si veda la nota (c) all'art. 62-ter. )) Si riporta il testo vigente dell'art. 79 del medesimo decreto: "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60, 61 ed e' ulteriormente aumentata dalle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66. 2. (Abrogato). 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1. 4. (Abrogato). 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 3, e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75. 6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. 6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli artt. 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Minitro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 22.500 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nall'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 45.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle rela- tive bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dell'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. (Abrogato)". (e) Il D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993, reca: "Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni".