Art. 62-quinquies. Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo Abrogazioni 1. (( Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni )) (a), e' abrogato. (( 2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (b), sono )) (( aggiunte, in fine, le parole: "e per meta' in caso di )) (( accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto )) (( del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e )) (( successive modificazioni (a) ". )) 3. (( L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 )) (c), e' abrogato. (( 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a )) (( decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso )) (( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica )) (( a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) _________________ (a) Per il testo dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota (a) all'art. 62-ter. (b) Si riporta il testo del primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente articolo: "Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio e per meta' in caso di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". (c) Si riporta il testo dell'art. 11-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di presidenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), abrogato dal presente articolo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: "Art. 11-ter (Accertamenti). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituto dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, si applicano, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43 del medesimo decreto n. 600 del 1973, anche per l'accertamento del reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del citato decreto n. 600 del 1973, e successive modificazioni. Gli accertamenti possono essere effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte, anche dal sistema informativo del Ministero delle finanze; la notifica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui il destinatario sia diverso da persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede. 2. Le disposizioni di cui all'art. 11-bis del presente decreto si applicano alle liquidazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 1 dicembre 1992 e ai successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli accertamenti effettuati dopo tale data".