Art. 64.
 
         Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale
                   e per i controlli e i riscontri
  1. Il secondo comma dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  605,  e  successive
modificazioni (a), e' sostituito dal seguente:
  "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero  di
codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi
ultimi  comunicazione  scritta  e, se tale comunicazione non perviene
almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione
deve    essere    adempiuto,    possono    rivolgersi    direttamente
all'Amministrazione    finanziaria,    anche    utilizzando   sistemi
telematici, previa indicazione dei dati di cui  all'articolo  4  (a),
relativi  al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di
codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale
dei soggetti non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  cui  tale
codice  non risulti gia' attribuito, si intende adempiuto con la sola
indicazione dei dati di cui all'articolo 4 (a), con  l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede
legale all'estero.  Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire
tutti  i  dati  indicati nell'articolo 4 (a) relativi ai soggetti cui
l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione
devono   richiedere   l'attribuzione   di    un    codice    numerico
all'Amministrazione  finanziaria,  che  provvede  previo accertamento
delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice  fiscale
o  dei  dati  di  cui  all'articolo  4  (a)  deve  essere fatta nelle
comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti
tenuti  ad   indicarli   possono   sospendere   l'adempimento   delle
prestazioni  dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".
  2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge  30
dicembre  1991,  n.  413  (b),  le  parole: "in tali casi e' revocata
l'ordinanza di estinzione" sono sostituite  dalle  parole:  "in  tali
casi  non  si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636 (c), e l'ordinanza di estinzione e' revocata".
  3.  La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici doganali, per
l'acquisizione ed il reperimento di  elementi  utili  ai  fini  della
revisione  dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo
secondo le norme e con le facolta' previste dall'articolo  11,  comma
9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (d).
________________
   (a) Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 6, commi 1 e 2,
del D.P.R. 29 settembre 1993, n. 605, recante: "Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti":
   "Art. 4 (Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale).  -
La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi
in  carta  libera  ed in conformita' al modello stabilito con decreto
del Ministro per le finanze, deve essere  sottoscritta  dal  soggetto
richiedente  o  da  chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  deve comunque
indicare:
     a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo  e  la
data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
     b)   per   i   soggetti   diversi   dalle  persone  fisiche,  la
denominazione, la ragione sociale o la ditta, il  domicilio  fiscale.
Per   le   societa',   associazioni   o  altre  organizzazioni  senza
personalita' giuridica, devono essere inoltre indicati  gli  elementi
di  cui  alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza.
   Nell'indicazione delle sede e del domicilio fiscale devono  essere
specificati  la  via,  il  numero  civico  e  il codice di avviamento
postale.
   Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche
o modificazioni relative al nome, cognome, sesso,  luogo  e  data  di
nascita  di  persone  fisiche alle quali sia gia' stato attribuito il
numero di codice fiscale queste debbono richiedere,  entro  sei  mesi
dalla  data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice
fiscale corrispondente  ai  nuovi  elementi  di  identificazione.  Il
numero  di  codice  fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli
effetti validita' di numero  di  codice  fiscale  provvisorio.  Nella
domanda  deve  essere  indicato  anche  il  numero  di codice fiscale
precedentemente attribuito".
  "Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il  numero  di  codice
fiscale).  -  Il  numero  di  codice fiscale deve essere indicato nei
seguenti atti:
     a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle  norme
concernenti    l'imposta    sul    valore   aggiunto,   relativamente
all'emittente;
     b) richieste di  registrazione,  di  cui  all'ultimo  comma  del
presente  articolo,  degli  atti  da registrare in termine fisso o in
caso  d'uso  relativamente  ai  soggetti  destinatari  degli  effetti
giuridici   immediati   dall'atto,  esclusi  gli  atti  degli  organi
giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al  presente
decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto,
di  aggiungere  all'elenco  atti  dai  quali  non  risultino  fatti o
rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva  o  escludere
atti  dai  quali  risultino  fatti o rapporti giuridici indicativi di
capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del  numero
di  codice  fiscale  nelle  richieste  di  registrazione  degli  atti
pubblici formati e delle scritture private autenticate  prima  del  1
gennaio  1978, nelle scritture private non autenticate presentate per
la  registrazione  prima  di  tale  data,  nonche'  nelle   note   di
trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli
atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia'
iscritti nel pubblico registro automobilistico;
     c)  comunicazioni  allo  schedario generale dei titoli azionari,
relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui  provengono
se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari
del  titolo,  nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e'
richiesta nel modello di  comunicazione  approvato  con  decreto  del
Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di  codice  fiscale  nelle  comunicazioni allo schedario generale dei
titoli  azionari  che  concernono  pagamenti  di  dividendi  o  altre
operazioni effettuati anteriormente al 1 gennaio 1978;
     d)  dichiarazioni  dei  redditi previste dalle norme concernenti
l'imposta sul reddito delle persone fisiche,  l'imposta  sul  reddito
delle  persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le
dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti  le
ritenute  alla  fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti
da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o  indicati
in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e' prescritta da leggi
tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta e nei relativi certificati,  l'indicazione  del  numero  di
codice  fiscale  e' limitato ai soggetti per i quali e' stata operata
la ritenuta alla fonte. Per le persone a  carico,  l'indicazione  del
numero   di  codice  fiscale  nelle  dichiarazioni  annuali  ai  fini
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e'  limitata  alle
persone  che  hanno  redditi  propri; richieste di attestazione della
posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli
uffici finanziari,  limitatamente  alle  persone  che  hanno  redditi
propri.  Nelle  dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei
certificati e negli elenchi non  e'  obbligatoria  l'indicazione  del
numero  di  codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i
soggetti da cui provengono e'  cessato  anteriormente  al  1  gennaio
1978;  non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale
nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  dalle  amministrazioni  dello
Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme
corrisposte  e  le  ritenute  operate  per il periodo precedente il 1
gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale  per  i
versamenti  diretti  alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle
imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da  cui  provengono  i
versamenti;  bollettino  di  conto  corrente postale per il pagamento
delle imposte dirette iscritte a  ruolo,  relativamente  ai  soggetti
tenuti  al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti
dall'art. 17 della legge 2  dicembre  1975,  n.  576,  e  conseguenti
attestazioni   di   pagamento   rilasciate  dalle  aziende  delegate,
relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da  inviare
agli  uffici  distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36
del D.PR. 29 settembre 1973, n. 600,  relativamente  ai  soggetti  in
essi  indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai
soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di
codice fiscale nelle domande e  note  di  voltura  relative  ad  atti
pubblici  formati ed a scritture private autenticate anteriormente al
1  gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati da presentare agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente  ai  soggetti
da  cui  provengono  ed  agli altri soggetti in essi indicati. Non e'
obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni
annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  l'indicazione  del
numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate,
ai   sensi   dell'art.   6  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,
anteriormente al 1 gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di  incasso
da   presentare   ad   enti  delegati  dal  Ministero  delle  finanze
all'accertamento e alla riscossione  dei  tributi,  relativamente  ai
soggetti   tenuti   alla   compilazione  dei  documenti;  denunce  di
successione, relativamente al dante causa ed agli aventi  causa.  Non
e'  obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante
causa se il decesso e' avvenuto  anteriormente  al  1  gennaio  1978;
dichiarazioni  decennali  da  presentare ai sensi dell'art. 18, sesto
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai  soggetti
interessati;  note  di  trascrizione,  iscrizione  ed annotazione, da
presentare  alle  conservatorie   dei   registri   immobiliari,   con
esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali,
con  le  modalita'  ed  i  termini stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio  decreto,  puo'
escludere  dall'obbligo  le  note  relative ad atti non indicativi di
capacita' contributiva:
     e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in  commercio
specialita'  medicinali,  alimenti  per  la  prima infanzia, prodotti
dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati  galenici  e
presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio
di  stabilimenti  di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o
di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio ndi
stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche  o
fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o licenze per l'esercizio del
commercio; domande per licenze di  importazione  delle  armi  non  da
guerra  e loro parti; domande per licenze pubblico esercizio; domande
per licenze di esercizio  delle  arti  tipografiche,  litografiche  o
fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o
ricerche  per  la  raccolta  di  informazioni  per  conto di privati;
domande per licenze di esercizio  di  rimessa  di  autoveicoli  o  di
vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di
oggetti   e   metalli  preziosi;  domande  per  concessioni  di  aree
pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria;
domande  per   autorizzazioni   per   la   ricerca,   estrazione   ed
utilizzazione    di   acque   sotterranee;   domande   per   licenze,
autorizzazioni e concessioni per servizi di autotrasporto  di  merci,
per  servizi  pubblici  automobilistici  per  viaggiatori,  bagagli e
pacchi  agricoli;  domande  per  concessioni   all'apertura   ed   al
funzionamento  di scuole non statali; concessioni in materia edilizia
e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
relativamente ai beneficiari  delle  concessioni  ed  ai  progettisti
dell'opera;  domande ad amministrazioni statali per la concessione di
contributi e  di  agevolazioni;  domande  per  altre  autorizzazioni,
concessioni  e  licenze che il Ministro per le finanze ha facolta' di
indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno  con
efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
     f)  domande  di  iscrizione  e  note  di  trascrizione  di  atti
costitutivi, traslativi o  estintivi  della  proprieta'  o  di  altri
diritti  reali  di  godimento,  nonche'  dichiarazioni  di  armatore,
concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici  marittimi  o
dagli  uffici  della motorizzazione civile - sezione nautica; domande
di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale,  note
di  trascrizione  di  atti  costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di godimento sugli  aeromobili  o
quote  di  essi,  soggetti  ad  iscrizione  nel  Registro aeronautico
nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili  soggette
a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione
di   aeroporto   competente;  domande  di  iscrizione,  variazione  e
cancellazione  negli  albi,  registri  ed   elenchi   istituiti   per
l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro
autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';
     g)  atti  emessi  da uffici pubblici riguardanti le concessioni,
autorizzazioni  e  licenze  di  cui  alla  precedente   lettera   e),
relativamente   ai   soggetti   beneficiari.   Non   e'  obbligatoria
l'indicazione del numero di  codice  fiscale  negli  atti  emessi  in
dipendenza di domande presentate prima del 1 gennaio 1978;
     g-bis)  mandati,  ordini  ed  altri titoli di spesa emessi dalle
amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici,  in  esecuzione
di  obbligazioni  diverse  da quelle concernenti le borse di studio o
derivanti da rapporti di impiego o di lavoro  subordinato,  anche  in
quiescenza,  relativamente  al  beneficiario della spesa e diverse da
quelle derivanti  da  vincite  e  premi  del  lotto,  delle  lotterie
nazionali  e  dei  giuochi  e  concorsi  menzionati nei commi quarto,
quinto e sesto dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  e
successive modificazioni;
     g-ter)  contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione  di quelli
relativi alla responsabilita' civile  ed  all'assistenza  e  garanzie
accessorie,   relativamente  ai  soggetti  contraenti;  contratti  di
somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti;
     g-quater) ricorsi alle  commissioni  tributarie  di  ogni  grado
relativamente  ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le
modalita' ed i termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze.
   Coloro  che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di
codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi
ultimi comunicazione scritta e, se tale  comunicazione  non  perviene
almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione
deve    essere    adempiuto,    possono    rivolgersi    direttamente
all'Amministrazione   finanziaria,    anche    utilizzando    sistemi
telematici,  previa  indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi
al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del  numero  di  codice
fiscale.  L'obbligo  di  indicazione del numero di codice fiscale dei
soggetti non residenti nel territorio dello Stato,  cui  tale  codice
non  risulti  gia'  attribuito,  si  intende  adempiuto  con  la sola
indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio
fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio  o  sede  legale
all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i
dati  indicati  nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si
riferisce,  coloro  che  sono  tenuti  a  tale   indicazione   devono
richiedere  l'attribuzione  di un codice numerico all'Amministrazione
finanziaria,  che provvede previo accertamento delle ragioni addotte.
Se l'indicazione del numero di codice  fiscale  o  dei  dati  di  cui
all'art.  4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera
c) del precedente comma,  i  soggetti  tenuti  ad  indicarli  possono
sospendere   l'adempimento   delle  prestazioni  dovute  ai  soggetti
interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi  ultimi
o dall'Amministrazione finanziaria.
   Comma terzo (Abrogato).
   Comma quarto (Omissis).
   (b)  Si  riporta  il testo del comma 5 dell'art. 34 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, cosi' come modificato dal  presente  articolo:
"5.  I  giudizi  in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano  a  decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile
1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta  del  contribuente  che  dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i giudizi  si  esinguono  mediante  ordinanza  subordinatamente  alla
esibizione  da  parte  del  contribuente di copia, anche fotostatica,
della dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta  comprovante  la
consegna   all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata  di
trasmissione  della  dichiarazione  stessa.  Gli  uffici  a   seguito
dell'intervenuta  liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di
invalidita'  delle  dichiarazioni  dai  quali  consegue  la   mancata
estinzione  della  controversia;  in  tali  casi  non  si  applica il
disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'art. 19 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di
estinzione e' revocata".
   (c) Il testo del primo comma dell'art. 19 del  D.P.R.  26  ottobre
1972,  n.  636,  recante: "Revisione della disciplina del contenzioso
tributario",  e'  il  seguente:  "Il  presidente  della   commissione
tributaria  provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il
termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso  ove  non
constati  la tardivita' del ricorso o la cessazione della materia del
contendere. In tali  casi  il  presidente  della  commissione  od  il
presidente  della  sezione  alla quale e' stato assegnato il ricorso,
provvede a dichiarare estinto il processo  con  ordinanza  comunicata
alle   parti  a  mezzo  di  raccomandata  a  cura  della  segreteria.
L'estinzione diviene definitiva  ove,  entro  sessanta  giorni  dalla
predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso
al collegio con formale istanza notificata alla controparte".
   (d)  Il testo dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs 8 novembre 1990, n.
374, recante: "Riordinamento  degli  istituti  doganali  e  revisione
delle  procedure  di  accertamento  e  controllo  in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979, e  n.  82/57/CEE  del  15
dicembre  1981,  in tema di procedure di immissione in libera pratica
delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio  1981  e
n.   82/347/CEE   del  23  aprile  1982,  in  tema  di  procedure  di
esportazione delle merci comunitarie", e' il seguente: "9.  L'ufficio
doganale  puo'  anche  procedere  a verifiche generali o parziali per
revisioni di piu' operazioni doganali con le modalita'  indicate  nel
presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia doganale,
approvato  con  D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la
cui applicazione  e'  demandata  agli  uffici  doganali,  nonche'  in
attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti
normativi   comunitari;   in   tali   ipotesi;  al  fine  di  evitare
reiterazioni  di  accessi  presso  gli  stessi  contribuenti,   trova
applicazione  la  procedura  prevista  dall'art. 63, comma terzo, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633."