Art. 66.
              Modificazioni di disposizioni agevolative
  1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto
ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1  e
3,  della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (a), sono iscritti in bilancio
e dedotti ai fini delle imposte sui redditi  negli  esercizi  in  cui
vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.
  2.  Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera', ai
fini delle imposte  sui  redditi,  degli  adempimenti  dei  sostituti
d'imposta  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  le modalita' ed i
termini di registrazione e di tenuta  delle  scritture  contabili  da
parte  della  societa'  di  cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio
1992, n. 58 (a), recependo i supporti e le procedure in  atto  presso
l'Azienda    di   Stato   per   i   servizi   telefonici   e   presso
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata
della concessione affidata a detta societa'.
  3. Gli atti di scissione  e  di  cessioni  di  aziende  o  di  rami
aziendali  di  cui  all'articolo  6,  comma 5, della legge 29 gennaio
1992, n. 58 (a) , sono soggetti all'imposta di registro nella  misura
fissa  di un milione di lire. Gli stessi atti, (( nonche' gli atti di
fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui
al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992 ))
(a) , non sono soggetti alla imposta ipotecaria e  catastale  nonche'
all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni (b) , fermo restando che, agli effetti degli
articoli  2,  3  e  6  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 643 (b) ,  si  assumera'  come  valore  iniziale  degli
immobili  il  prezzo  stabilito  per  il loro acquisto da parte della
societa'.
  4. Fino al 31 dicembre  1995,  gli  atti  costitutivi  di  societa'
finalizzate  alla  chiusura  programmata dell'attivita' mineraria nei
bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,  della
legge  3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma
7, della legge 30 luglio 1990,  n.  221  (c),  i  trasferimenti  alle
stesse  delle  concessioni  minerarie, delle relative pertinenze, dei
beni mobili  ed  immobili,  nonche'  i  versamenti  a  fondo  perduto
effettuati  dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa  di  lire  150.000,
per   ciascun   tributo   e   sono   esenti   dall'imposta   comunale
sull'incremento di valore degli immobili.
  5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e  67  del  regio  decreto  30
dicembre  1923,  n.  3269 (d) , e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella
allegato C allo stesso regio decreto (d) nonche' l'articolo 20  della
tabella  allegato  B  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 (e) . Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto nonche' alle scritture pri-
vate non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a
decorrere   da   tale  data.  La  disciplina  prevista  agli  effetti
dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri  documenti  relativi
alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle
fatture   ed   agli   altri   documenti   relativi   alle  operazioni
intracomunitarie.
  6. L'articolo 9 della tabella degli atti per  i  quali  non  vi  e'
obbligo  di  chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  9.  -  1.  Atti  propri  delle  societa'  ed  enti  di   cui
all'articolo  4 della parte prima della tariffa (f) diversi da quelli
ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione  degli  organi
di  amministrazione,  controllo  e  liquidazione  nonche'  quelli che
comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative
e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso; scritture private
anche unilaterali, comprese le lettere ed i  telegrammi,  aventi  per
oggetto  contratti  soggetti  alla  tassa  di cui al regio decreto 30
dicembre 1923,  n.  3278  (g)  ,  e  ogni  altra  scrittura  ad  essi
inerente.".
(( 6-bis. Alle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro  ))
(( consorzi disciplinati dai principi  della mutualita', in        ))
(( conformita' all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo    ))
(( provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive ))
(( modificazioni (h), ed iscritti nei registri prefettizi o nello  ))
(( schedario generale della cooperazione, si applica la seguente   ))
(( disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:        ))
(( a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione  ))
(( e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi    ))
(( alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola    ))
(( esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti  ))
(( dall'imposta di bollo in modo assoluto;                         ))
(( b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a          ))
(( registrazione gratuita;                                         ))
(( c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni      ))
(( previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la    ))
(( registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura  ))
(( fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato,      ))
(( compresi i relativi allegati.                                   ))
(( 6-ter Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a     ))
(( partire dal 1 gennaio 1993".                                    ))
  7.  Sono  abrogati  gli articoli 21, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601  (i),  e  22,
quarto  comma,  del  testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (l), limitatamente  alla  parte
in cui prevede la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche  dovuta  dalla  Cassa per il Mezzogiorno. Per gli
esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993  restano  validi  gli
effetti  prodotti  dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(i), nei confronti delle aziende e  degli  istituti  di  credito  che
abbiano  utilmente  fruito  dell'esenzione  dall'imposta  sul reddito
delle  persone  giuridiche  ivi  prevista,  determinando  il  reddito
assoggettabile  all'imposta  locale  sui redditi secondo i criteri di
cui all'articolo 118, comma 1, lettera  c),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (m) .
  8. L'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 (i), e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6  ((  (Riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche) )). - 1. L'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
    a)  enti  e  istituti  di  assistenza  sociale, societa' di mutuo
soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
    b) istituti di istruzione e istituti di studio e  sperimentazione
di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici,
accademie,    fondazioni   e   associazioni   storiche,   letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche  aventi  scopi  esclusivamente
culturali;
    c)  enti  il  cui  fine  e'  equiparato  per  legge  ai  fini  di
beneficenza o di istruzione.
    c-bis) ((  istituti  autonomi  per  le  case  popolari,  comunque
denominati, e loro consorzi )).
   2.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1 la riduzione compete a
condizione che abbiano personalita' giuridica.".
  9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia
residenziale  (CER)  determina l'ammontare per il 1994 della quota di
cui al primo comma, lettera b),  dell'articolo  19  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  1972,  n. 1035 (n) , per
consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli  oneri
fiscali.  Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare
i  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia   residenziale
pubblica,  con  decorrenza  1  gennaio  1994, in modo da rispettare i
vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19  novembre  1981
(o).  ((  La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo
11 (o) si calcola in forma residuale per gli anni dal  1986  al  1993
)).   Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
(( 9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per            ))
(( l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere  ))
(( a), b) e c),  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della ))
(( previdenza sociale 9 maggio 1989    (p) , pubblicato nella      ))
(( Gazzetta Ufficiale    n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli ))
(( obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,          ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. ))
(( 492 (q), non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul    ))
(( valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi,  ))
(( ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si  ))
(( da' luogo a rimborsi.                                           ))
  10.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (r), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni
di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni  di  servizi  e
per  gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per
le imprese  aventi  per  oggetto  altre  attivita',  possono  optare,
dandone  comunicazione  all'ufficio  competente  nella  dichiarazione
relativa all'anno precedente, ovvero nella  dichiarazione  di  inizio
attivita':
    a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti  entro  il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno
dei primi tre trimestri  solari;  qualora  l'imposta  non  superi  il
limite  di  lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
    b)  per  il  versamento  dell'imposta  dovuta  entro  il  termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione.
   2.    Nei    confronti    dei    contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre  attivita'  e  non
provvedono   alla   distinta   annotazione  dei  corrispettivi  resta
applicabile   il   limite   di   trecentosessantamilioni   di    lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.
   3.  Per  i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le
somme da versare  devono  essere  maggiorate  degli  interessi  nella
misura  dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri
di cui agli  articoli  23  e  24.  L'opzione  ha  effetto  a  partire
dall'anno  in  cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La
revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso.";
    b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Con decorrenza dal (( 1 gennaio 1994  ))  ,  se  il  contribuente,
nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato anche operazioni
imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste  devono
essere  registrate  distintamente ed essere indicate separatamente in
sede  di  liquidazione  periodica   e   di   dichiarazione   annuale.
Dall'imposta  relativa  a  tali  operazioni si detrae quella relativa
agli acquisti e alle importazioni di beni  non  ammortizzabili  e  ai
servizi  utilizzati  per  la  produzione  dei  beni e dei servizi che
formano oggetto delle operazioni stesse";
    2) al terzo comma,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente:  "Con  decorrenza  1  settembre  1993,  i  cessionari  e  i
committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente
l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni  per  le  quali  hanno
emesso  fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma
e devono annotare nel registro di cui all'articolo  25  distintamente
le predette fatture.";
    3) il sesto comma e' soppresso;
    4) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al
primo  comma  agli  enti,  alle  cooperative  o  agli altri organismi
associativi  ivi  indicati  ai  fini  della  vendita  per  conto  dei
produttori  agricoli,  anche  previa  manipolazione o trasformazione,
costituiscono cessioni di  beni  a  norma  dell'articolo  2,  secondo
comma,  n.  3),  le  quali  si  considerano  effettuate  all'atto del
versamento del  prezzo  ai  produttori  agricoli  soci  o  associati.
L'obbligo  di  emissione  della  fattura  puo' essere adempiuto dagli
enti, dalle  cooperative  o  dagli  altri  organismi  per  conto  dei
produttori  agricoli  conferenti;  in  tal  caso a questi deve essere
consegnato  un  esemplare  della  fattura  ai  fini  dei   successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo.";
    5) l'ottavo comma e' soppresso;
    6) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Ai  soggetti  di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi
indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere  a)  e  b),  dell'articolo
38-quater e dell'articolo 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di
prodotti  soggetti  ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di
un importo calcolato mediante  l'applicazione  delle  percentuali  di
compensazione  che  sarebbero  applicabili  per  analoghe  operazioni
effettuate nel territorio dello Stato.";
    c) nell'articolo  74,  quarto  comma,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:   "In   tal  caso,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano  nei
casi  di  liquidazioni  e versamenti trimestrali disposti con decreti
del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo  73,  primo
comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.".
(( 10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i  ))
(( versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute     ))
(( nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2  ))
(( marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n.   ))
(( 213 (s), nonche' nel presente articolo, nella parte in cui      ))
(( sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della    ))
(( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni  ))
(( (s), anche qualora non sia stata esercitata l'opzione           ))
(( prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione    ))
(( deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione     ))
(( annuale relativa al 1993.                                       ))
  10-ter.  (( Alla legge 23 marzo 1981, n. 91 )) (t) , sono apportate
le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: "alla data di     ))
(( entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle   ))
(( seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";                     ))
(( b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno      ))
(( dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite      ))
(( dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994".                    ))
  11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo  33  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 (s), come
sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai
fini delle imposte sui redditi.
  12. Le  prestazioni  di  servizi  effettuati  nell'esercizio  delle
attivita'  di  custodia  e  di pascolo di animali sui terreni montani
destinati ad  alpeggio  non  sono  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  13.  La  disposizione  di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
(r),   non   si   applica  alla  destinazione  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa dei beni  relativi  all'attivita'  agricola,
non  compresi  nelle  cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue
quote, in  occasione  della  costituzione  di  societa'  o  di  altre
organizzazioni   tra   membri   dello  stesso  nucleo  familiare  cui
appartiene il cedente o il conferente.  La  disposizione  si  applica
alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.
(( 14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende     ))
(( speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge  ))
(( 8 giugno 1990, n. 142 (u), nonche' nei confronti dei nuovi      ))
(( consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della        ))
(( medesima legge (u) si applicano, fino al termine del terzo anno ))
(( dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di           ))
(( acquisizione della personalita' giuridica o della               ))
(( trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni  ))
(( tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.   ))
  15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f),
del   decreto-legge   5   dicembre  1980,  n.  799,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,  n.  875,  e  successive
modificazioni  e  proroghe  (v) , e' applicabile, fino al 31 dicembre
1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate
nei confronti del  comitato  operativo  nazionale,  costituito  dalle
Confederazioni   sindacali  CGIL,  CISL  e  UIL,  in  relazione  alla
realizzazione  di  centri  sociali  da  destinare  agli  enti  locali
interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.
  16.  I  soggetti  che hanno posto in essere le operazioni di cui al
comma 15 con applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  possono
effettuare  la  variazione  di  cui  all'articolo  26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni  (r),  entro  il  30 settembre 1993, relativamente alle
operazioni poste in essere successivamente alla data  di  entrata  in
vigore  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (x).
  17. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.  413
(y),  le  parole  "di  prodotti  agricoli  effettuate  dai produttori
agricoli  direttamente  sul  proprio  fondo"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  prodotti  agricoli effettuate dai produttori agricoli
cui si applica il regime speciale previsto  dall'articolo  34,  primo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni(r)".
  18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-
legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461 (w),  non  e'  dovuta  dagli  Istituti
autonomi case popolari.
  19.  Il  maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad
assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo  16,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (z).
  20.  L'imposta  comunale  sugli  immobili  di cui agli articoli 1 e
seguenti del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  (aa)  ,
dovuta  per  l'anno  1993  dalla societa' di cui all'articolo 1 della
legge 29 gennaio  1992,  n.  58  (a)  ,  subentrata  in  qualita'  di
concessionaria  per  i  servizi  di telecomunicazione dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  sara'  corrisposta  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto  del  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni con il
quale e' stata effettuata la concessione  in  esclusiva  alla  IRITEL
S.p.a.  per  i  servizi  di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero
dalla  notificazione   alla   medesima   societa'   dell'accertamento
definitivo  dei  valori  dei  beni  trasferiti in base all'articolo 3
della legge n. 58 del 1992  (a);  per  i  predetti  beni  trasferiti,
relativamente  al  periodo  di imposta 1993, non si tiene conto della
riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67,  comma  2,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (m).
  21. Tra le operazioni  agevolate  di  cui  all'articolo  72,  terzo
comma,  numero  2),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (r), si intendono comprese  le  somministrazioni
di  acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi relative  agli  alloggi,  necessarie
all'espletamento   delle   funzioni   istituzionali  degli  enti  ivi
indicati, anche se effettuate nei confronti del personale  dipendente
da  tali  enti,  sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli
enti medesimi  a  proprio  carico.  Per  tali  operazioni,  gli  enti
interessati  sono  tenuti  a  rilasciare  specifica  attestazione.  I
soggetti, che, alla data  del  31  dicembre  1992,  per  le  predette
operazioni   hanno  gia'  versato  all'erario  l'imposta  sul  valore
aggiunto,  senza  averla  riscossa  a  titolo  di  rivalsa,   possono
recuperare  l'ammontare  delle  somme  versate mediante detrazione da
effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e  33  del
citato  decreto  n. 633 del 1972 (r) (s). L'energia elettrica fornita
agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo
1973, n. 32 (bb),, o da essi prodotta con  impianti  propri  o  della
quale   gli   enti   medesimi   sono  considerati  fabbricanti,  deve
considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo  anche
dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.
  22.   Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601  (i),  come
sostituito  dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.
(( 22-bis. L'Azienda autonoma dei monopoli di Stato puo' concedere ))
(( alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche'  ))
(( alle aziende di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di  ))
(( prestare cauzione per le forniture di merci                     ))
(( proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di        ))
(( convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto  ))
(( obbligo e' previsto. Il beneficio puo' essere revocato in       ))
(( qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla           ))
(( solvibilita' dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o     ))
(( l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della      ))
(( revoca, prestare la prescritta cauzione.                        ))
__________________
   (a)  Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5 e 6 della legge 29
gennaio 1992, n.  58,  recante:  "Disposizioni  per  la  riforma  del
settore delle telecomunicazioni":
   "Art.   1  (Gestione  dei  servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso
pubblico). - 1. Il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni,
sentito  il  Ministro  delle  partecipazioni  statali, entro sei mesi
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  affida  in
concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico,
nonche'   l'installazione   e   l'esercizio  dei  relativi  impianti,
attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici  e
dall'Amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni, ad una
societa'  appositamente  costituita  per  la  durata  di  dieci  anni
dall'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  (IRI), di seguito
denominata "Societa'", la totalita' delle cui  azioni  sia  posseduta
direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari
al  tempo  necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui
ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi
nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di
telematica pubblica svolti attraverso gli  uffici  postali,  nonche',
fino   all'estinzione   dei   relativi  atti  concessori,  i  servizi
radiomarittimi concessi.
   2. All'atto di concessione di  cui  al  comma  1  e'  annessa  una
convenzione  la  quale,  in conformita' delle disposizioni recate dal
capo III del titolo I del libro quarto del  codice  postale  e  delle
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:
     a)  il  mantenimento  degli  standard  di  servizio   assicurati
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e le modalita' di proseguimento
dei  piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai
servizi di cui al comma 1;
     b)  la  facolta'  per  il  Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  di  effettuare  i  controlli necessari a garantire
l'osservanza degli obblighi derivanti dalle  norme  vigenti  e  dalla
convenzione stessa;
     c)  i  criteri per la determinazione delle modalita' di utilizzo
degli   impianti   e   delle   reti   della   Societa'    da    parte
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre
societa'  concessionarie  dei  servizi  di  telecomunicazioni  ad uso
pubblico,   di   seguito   denominate   'concessionarie',   per    la
determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le
modalita' di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1
dell'articolo 3.
   3.  L'Azienda  di  Stato  per  i servizi telefonici, istituita con
regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, e' soppressa a far data  dall'entrata  in  vigore
della convenzione di cui al comma 2.
   4.  Il  Ministro  delle partecipazioni statali, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, presenta al
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
sulla   base  di  indicazioni  dell'IRI,  una  proposta  di  delibera
concernente  i  criteri  generali  di  riassetto  del  settore  delle
telecomunicazioni.
   5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attivita'
svolte  dalle  concessionarie in conformita' a criteri di omogeneita'
di  funzioni,  di  efficienza  ed  economicita'   di   gestione,   di
trasparenza   nell'articolazione   tra  servizi  in  monopolio  e  in
concorrenza, nel rispetto della normativa  comunitaria  e  garantendo
altresi' il necessario coordinamento dei servizi.
   6.  Il  CIPE  delibera  entro novanta giorni dal ricevimento della
proposta di cui al  comma  4  e  l'IRI,  nei  successivi  centottanta
giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del
CIPE  lo  richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
emana appositi  atti  aggiuntivi  alle  concessioni  dei  servizi  di
telecomunicazioni   ad   uso   pubblico  in  vigore  e  stipula  atti
integrativi  alle  annesse  convenzioni.  La  delibera  del  CIPE  e'
trasmessa  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica  ai  fini  del  deferimento  alle  competenti  commissioni
parlamentari permanenti".
   "Art.  3  (Trasferimento dei beni) . - 1. All'atto dell'entrata in
vigore della convenzione  di  cui  al  comma  2  dell'art.    1,  gli
impianti,  i  beni  mobili,  i  beni  immobili  sedi  di impianti, di
magazzini  e  di  officine,  inclusi  pertinenze  ed  accessori,  ivi
compresi  quelli  in corso di realizzazione e quelli per i quali sono
stati emessi i relativi  ordini  di  acquisto,  attinenti  a  servizi
concessi  ai  sensi del comma 1 dell'art. 1, appartenenti all'Azienda
di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle  poste
e   delle  telecomunicazioni,  sono  trasferiti  in  proprieta'  alla
Societa'. La stessa Societa' subentra  all'Azienda  di  Stato  per  i
servizi   telefonici  ed  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  nei  rapporti  attivi  e  passivi  inerenti   alle
attivita'  di  gestione  dei  servizi  concessi  ai sensi del comma 1
dell'art. 1, come pure nei  rapporti  obbligatori  connessi  ai  beni
trasferiti,   ivi   compresi   quelli   concernenti   i  mutui  e  le
anticipazioni.
   2. Un'apposita commissione,  nominata  con  decreto  del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del
tesoro  e  delle  partecipazioni  statali,  composta  da esperti e da
rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e  dell'IRI,
provvede  ad  individuare,  entro  tre  mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel  comma
1.  Gli  elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge  la  commissione  procede  ad  una prima valutazione dei beni e
rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione  per  gli
oneri relativi al personale che rimangono a carico della Societa'. Ai
fini  della  valutazione  dei  beni  e rapporti, la commissione tiene
conto   delle   conclusioni   cui   perverranno   due   societa'   di
certificazione    o    istituti   bancari   specializzati   operanti,
rispettivamente, su  incarico  del  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e  dell'IRI.  Le  societa' di certificazione e gli
istituti bancari specializzati sono incaricati  contestualmente  alla
costituzione  della  commissione  e  hanno  la  facolta'  di prendere
visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai  rapporti
da  trasferire.  I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.
   4. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3
dell'art.   4   per   l'esercizio  del  diritto  di  opzione  tra  il
mantenimento dello status giuridico  di  dipendente  pubblico  ed  il
rapporto  di  lavoro  presso la Societa' e le concessionarie, procede
alla  valutazione  degli  oneri  assunti  dalle  medesime  a  seguito
dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la
commissione   procede  all'accertamento  definitivo,  anche  su  base
reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla  Societa',
inclusi  gli  oneri  gia'  predeterminati,  assunti da quest'ultima e
dalle concessionarie per il personale, a seguito  dell'esercizio  del
predetto diritto di opzione.
   5.  Le  spese  di  funzionamento della commissione, ivi compresi i
compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate  con
decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono  poste  a  carico  della
Societa' e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi
del comma 6.
   6. Quale anticipo sul corrispettivo dei beni di cui al comma 1, la
Societa'  e'  tenuta, per i primi tre anni dalla data di inizio della
decorrenza  della  concessione,  al  pagamento  di  una  somma  annua
ragguagliata  agli  introiti  lordi complessivi di tutti i servizi di
telecomunicazioni svolti in concessione da  societa'  direttamente  o
indirettamente  controllate dall'IRI, con la eccezione dei servizi di
radiodiffusione circolare, nella misura dell'1,6 per  cento.  Decorsi
tre  anni  dalla  data  di inizio della decorrenza della concessione,
sono determinati in via  definitiva  dalla  commissione,  sempre  con
l'assistenza  delle  societa'  di  certificazione  o  degli  istituti
bancari specializzati di cui al comma 3, i valori a conguaglio  quale
corrispettivo del complesso aziendale trasferito. Tale determinazione
definitiva  terra'  conto delle conclusioni cui la stessa commissione
e' pervenuta sulla base di quanto stabilito al comma 4.  I  valori  a
conguaglio  sono  corrisposti  nei  sette  anni  successivi alla loro
determinazione definitiva e su di essi viene corrisposto un interesse
annuo determinato dalla commissione sulla base  di  intese  raggiunte
tra le parti.
   7.  Le  somme  di  cui  al  comma  6  sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
   8. I beni di cui al comma 1, provvisoriamente iscritti in bilancio
al valore corrispondente alla sommatoria degli  oneri  assunti,  sono
ceduti in uso dalla Societa' alle concessionarie entro e non oltre la
data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1,
verso  un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie
provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di  cui  al  presente
comma  e  le  relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al
disposto dell'art. 67 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
   9. La Societa', entro il termine di dieci anni di cui al  comma  1
dell'articolo  1,  trasferisce  in  proprieta',  esclusivamente  alle
concessionarie, i beni e gli impianti  funzionali  all'esercizio  dei
servizi di telecomunicazioni".
   "Art.  5  (Norme  previdenziali)  .  -  1.  Sono obbligatoriamente
iscritti al Fondo per le pensioni al personale  addetto  ai  pubblici
servizi  di  telefonia  di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e
successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi  i  dirigenti,
in  deroga  alla  legge  15  marzo 1973, n. 44, delle societa' di cui
all'art. 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di  quelle  di  cui
all'art.  4  della  legge  11  dicembre  1962,  n.  1790,  nonche' il
personale transitato alla Societa' o alle concessionarie ai sensi del
comma  4  dell'art.  4.  Le  predette  societa'  hanno  l'obbligo  di
garantire,  a  tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, la costituzione  di  un'unica  posizione
assicurativa   dell'intera   situazione  previdenziale  singolarmente
maturata, e a tal fine sono  tenute  a  versare  al  Fondo  le  somme
necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai
sensi  dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base
delle tabelle allegate al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  19  febbraio  1981,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto
del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle  gestioni
interessate,   dell'ammontare  dei  contributi  relativi  ai  periodi
precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse  composto  al
tasso annuo del 4,5 per cento.
   2.   Gli   oneri   relativi   alla  costituzione  della  posizione
assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4  sono
cosi' ripartiti:
     a)  a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro,  nella  misura  del  52,5  per   cento   delle   riserve
matematiche,  riferite  alla  data di cancellazione del personale dai
ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al
menzionato art. 13 della legge n. 1338 del  1962,  approvati  con  il
citato  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19
febbraio 1981;
     b) a  carico  della  Societa'  o  delle  concessionarie  per  la
restante  quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali
societa' risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza e'
versata da esse all'entrata del bilancio dello Stato.
   3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma  del  comma
1,  maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, e' effettuato in
quindici annualita' costanti posticipate.
   4. Hanno facolta' di conservare il  trattamento  previdenziale  in
atto  i dipendenti che, gia' iscritti al Fondo, facciano richiesta in
tal senso entro dodici mesi  dall'assunzione  in  aziende  che  siano
controllate  direttamente  o  indirettamente  dalle  societa'  di cui
all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n.  1790,  e  che,  pur  non
gestendo  servizi  in  concessione,  svolgono  attivita' strettamente
connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.
   5. Il personale che non ha esercitato nei  termini  l'opzione  per
l'impiego  pubblico,  di  cui  al comma 4 dell'art. 4, ha titolo alla
liquidazione dell'indennita' di buonuscita alla  data  di  cessazione
del rapporto di pubblico impiego".
   "Art.  6 (Norme transitorie e finali). - 1. Le somme costituenti i
canoni  di  concessione  dei  servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso
pubblico  ed  ogni  altra  entrata  non  correlata  alla gestione dei
servizi trasferiti, gia' spettanti alla data  di  entrata  in  vigore
della    convenzione    di   cui   al   comma   2   dell'articolo   1
all'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   ed
all'Azienda   di  Stato  per  i  servizi  telefonici,  sono  devolute
all'entrata del bilancio dello Stato.
   2. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il
personale    telefonico    statale   sono   trasferiti   all'Istituto
postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni.
   3.  Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni  succedono  all'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
telefonici   nella   titolarita'   dei  rapporti  giuridici  e  nella
proprieta' dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi  da
quelli  indicati  nel  comma  1  dell'articolo 3; al personale di cui
all'articolo  4,  titolare  della  concessione  di  un  alloggio   di
servizio,  e'  assicurata  la  facolta'  di  conservarne  l'uso  alle
condizioni vigenti in materia.
   4. Il  Ministero  del  tesoro  rimborsa  alla  Societa'  le  spese
sostenute  per  il  completamento delle opere connesse ad impianti di
cui all'articolo 3, in corso di realizzazione  o  per  i  quali  sono
stati    emessi   i   relativi   ordini   di   acquisto,   attraverso
l'utilizzazione delle disponibilita' esistenti, alla data di  entrata
in  vigore  della  convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel
conto infruttifero intestato  all'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
telefonici.
   5.  Gli  atti  di  fusione  e  le  operazioni  di  conferimento di
complessi   aziendali   effettuati   da   societa'   direttamente   o
indirettamente  controllate  dall'IRI, connessi alla ristrutturazione
dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge,  nonche'
le  operazioni  di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 6
dell'articolo 3, sono soggetti all'imposta di registro  nella  misura
fissa di un milione di lire.
   (b)  Si  riporta  il  testo  degli articoli 2, 3 e 6 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643,  recante:  "Istituzione  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili":
   "Art.  2  (Applicazione  dell'imposta)  .  -  L'imposta si applica
all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto  a  titolo
gratuito,  anche  per causa di morte, o per usucapione del diritto di
proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
   Si considerano atti di  alienazione  a  titolo  oneroso  anche  le
vendite  forzate,  le  sentenze  indicate nel secondo comma dell'art.
2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e  le
assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti
dalle  cooperative  edilizie  previste  dalle  leggi  in  materia  di
edilizia economica e popolare. Per  diritti  reali  di  godimento  si
intendono   l'usufrutto,   l'uso,   l'abitazione,  l'enfiteusi  e  la
superficie.
   In caso di vendita con riserva di proprieta' e  di  locazione  con
clausola  di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione
della vendita o della locazione.
   Gli immobili e i diritti reali  di  godimento  alienati  a  titolo
oneroso  o  acquistati  a  titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio
1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati
o acquistati a tale data.
   L'imposta  non  si applica all'atto del trasferimento a seguito di
espropriazione   per   pubblica    utilita'    o    della    cessione
all'espropriante  in  caso  di  procedura  espropriativa per pubblica
utilita'".
   "Art. 3 (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio).    -
Per  gli  immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi
alle societa' di ogni tipo o oggetto e agli enti pubblici  e  privati
diversi  dalle  societa',  compresi  i  consorzi, le associazioni non
riconosciute e le organizzazioni di cui  all'art.  2  del  D.P.R.  29
settembre  1973,  n.  598,  l'imposta  si applica, oltre che nei casi
previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun  decennio
dalla data dell'acquisto.
   Qualora     successivamente    all'acquisto    venga    costituito
sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione  o  superficie
l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta'
al  compimento  del  decennio  diminuito  della  parte  sottoposta  a
tassazione all'atto della  costituzione  del  diritto.  Nei  casi  di
fusione  tra  piu'  societa'  si  tiene  conto,  per  il  computo del
decennio, anche del  periodo  di  tempo  in  cui  gli  immobili  sono
appartenuti alle societa' fuse o incorporate.
   Le  disposizioni  di  quest'articolo  si  applicano  dal 1 gennaio
1975".
   Art. 6 (Imponibile). - L'incremento di valore e' costituito  dalla
differenza  fra  il  valore  dell'immobile  alla  data della quale si
verificano i presupposti di cui agli  artt.  2  e  3  ed  il  valore,
aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile
aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.
   Per  la  determinazione  della  differenza  si  assumono,  per gli
immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello  dichiarato  o
quello  maggiore  definitivamente  accertato per il trasferimento del
bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore
iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente
acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso  se  il
valore  dell'immobile  agli  effetti  dell'imposta  di  registro o di
successione e' stato determinato ai  sensi  delle  leggi  20  ottobre
1954,  n.  1044,  e  27  maggio  1959,  n.  355.  Per i trasferimenti
assoggettati all'imposta  sul  valore  aggiunto  si  assumono,  quale
valore  finale  o  iniziale,  i  corrispettivi determinati ai fini di
detta  imposta.  Per  i  trasferimenti   non   soggetti   all'imposta
proporzionale   di   registro   o   all'imposta  di  successione  ne'
all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore  iniziale  e
valore  finale  i valori venali determinati secondo le norme relative
all'imposta di registro.
   Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata
in vigore del presente decreto il valore iniziale  e'  quello  venale
che  i  beni avevano al 1 gennaio 1963 ovvero, nel caso di beni per i
quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo  1963  n.
246,  quello  che  essi  avevano  alla  diversa data stabilita con le
deliberazioni previste dagli articoli 5 e 25 della predetta legge.
   Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per
i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si  siano
verificati   i  presupposti  per  l'applicazione  dell'imposta  sugli
incrementi di  valore  delle  aree  fabbricabili  e  per  questa  sia
intervenuto  l'accertamento,  e'  quella risultante dall'accertamento
stesso.
   Per  gli  immobili  di  cui  all'art. 3 si assumono, ai fini della
differenza   imponibile,   quale   valore   finale   quello    venale
dell'immobile  al  compimento  del  decennio  e quale valore iniziale
quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di
morte, determinato ai  sensi  dei  commi  precedenti,  ovvero  quello
assunto a base della precedente tassazione. Per gli immobili che al 1
gennaio  1975  appartengano  alle  societa'  da  oltre  dieci anni si
assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al
1 gennaio 1965 e al 1 gennaio 1975.
   In caso  di  utilizzazione  edificatoria  dell'area  l'imposta  e'
liquidata   separatamente   sull'incremento   di   valore   dell'area
verificatosi sino all'inizio della costruzione e  sull'incremento  di
valore  del  fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della
costruzione  e  quella  del  trasferimento  del  fabbricato   o   del
compimento del decennio.
   Per  la  determinazione  dell'incremento  di valore degli immobili
gia' appartenenti a  societa'  fuse  o  incorporate,  alienati  dalla
societa'   risultante   dalla  fusione  o  incorporante  o  a  questa
appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale e' quello
degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle societa'
fuse o incorporate ovvero quello  assunto  a  base  della  precedente
tassazione nei confronti di tale societa'.
   Per  la  determinazione  dell'incremento  di  valore degli alloggi
alienati a titolo oneroso o trasmessi  a  titolo  gratuito  dai  soci
delle  cooperative  edilizie  previste  dalle  leggi  in  materia  di
edilizia economica e popolare il  valore  iniziale  e'  calcolato  in
proporzione  al  valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto
da parte della cooperativa.
   Per gli immobili e per i diritti reali acquistati  per  usucapione
si  assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in
giudicato la sentenza  dichiarativa  dell'usucapione  o  come  valore
iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto
da  parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero,
in mancanza, quello venale alla  data  in  cui  ha  avuto  inizio  il
termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma".
   (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 1, della legge 3
febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'art.  3,  comma  7,  della
legge  30  luglio  1990, n. 221, recante: "Interventi per la politica
mineraria per il  1988":  "1.  Nei  bacini  minerari  interessati  da
processi  di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o
la sospensione totale o parziale  dell'attivita'  mineraria  divenuta
antieconomica,  con  conseguenti  esodi  di  manodopera,  anche se la
sospensione dell'attivita' si sia  verificata  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, ma comunque in vigenza del
titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o  ad
altri   soggetti   ritenuti   idonei   che   intraprendono  attivita'
sostitutive nel territorio dei comuni sui quali  insiste  l'attivita'
mineraria  o  nei  comuni  limitrofi,  con  piani  di  assunzione  di
manodopera raccordati con gli esodi,  possono  essere  concessi,  con
delibera  del  Comitato  interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, contributi in conto  capitale  fino
al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione
di tali attivita' e per iniziative di reimpiego della manodopera fino
a  50  unita',  da  attuarsi  in  settori  diversi da quelli definiti
sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore".
  (d) Il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3269,  concernente
"Approvazione  del  testo  di legge del registro" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924, gli articoli da 65 a 67
della tabella C, abrogati dal presente articolo, disciplinano il  re-
gime  tributario di favore concesso alle societa' cooperative di ogni
specie.
  (e) Il testo dell'art. 20 della tabella  B  al  D.P.R.  26  ottobre
1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo),  abrogata  dal
presente articolo, e' il seguente:
   "Art. 20. - Atti, documenti e registri  relativi  alle  operazioni
delle  societa'  cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente,
un capitale sociale  effettivamente  versato  non  superiore  a  lire
50.000.000 e a lire 100.000.000.
   Per  le  societa' cooperative per case popolari ed economiche tale
limite e' di lire 1.000.000.000".
   (f) Per il testo dell'art. 4 della tariffa, parte I,  allegata  al
testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,  si  veda  la  nota  (m)
all'art. 63.
   (g)  Il  R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, reca: "Approvazione della
legge delle tasse sui contratti di borsa".
   (h) Si riporta il testo dell'art. 26 del  D.L.C.P.S.  14  dicembre
1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione".
   "Art.  26  (Requisiti  mutualistici).  - Agli effetti tributari si
presume  la  sussistenza  dei  requisiti  mutualistici  quando  negli
statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
     a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione
dell'interesse   legale   ragguagliato   al  capitale  effettivamente
versato;
     b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante  la
vita sociale;
     c)   devoluzione,   in  caso  di  scioglimento  della  societa',
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato
e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica  utilita',
dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.
   In  caso  di  controversia  decide  il  Ministro  per  le finanze,
d'intesa con quelli per il tesoro e per il  lavoro  e  la  previdenza
sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative".
   (i)  Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, reca la disciplina delle
agevolazioni tributarie. Il testo dell'art. 21,  secondo  comma,  del
predetto  decreto,  abrogato  dal presente articolo, era il seguente:
"Gli interessi derivanti da mutui fatti  da  aziende  e  istituti  di
credito  a  regioni,  province,  comuni,  enti  ospedalieri  ed  enti
pubblici  di  beneficenza,  assistenza  e  istruzione   sono   esenti
dall'imposta  sul reddito delle persone giuridiche per meta' del loro
ammontare".
   (l) Si riporta il quarto comma dell'art. 22 del testo unico  delle
leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo
1978, n. 218, abrogato dal presente articolo: "L'imposta  locale  sui
redditi  e  l'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, dovute
dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono ridotte alla meta'".
   (m)  Si  riportano  gli  articoli 67, comma 2, e 118, comma 1, del
testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  D.P.R.  22
dicembre 1986, n. 217:
   "Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. (Omissis).
    2.  La  deduzione  e'  ammessa  in  misura non superiore a quella
risultante dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei  coefficienti
stabiliti  con  decreto  del  Ministro delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale , ridotti alla meta' per  il  primo  esercizio.  I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al
normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
    3.10-bis. (Omissis) ".
   "Art. 118 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica:
     a)  per  le  persone  fisiche  e  per  le societa' semplici, sui
singoli redditi determinati con i criteti stabiliti nel titolo I.  Il
reddito  delle  imprese  familiari  e'  assunto  al netto delle quote
imputate ai familiari collaboratori;
     b) per le societa' in nome collettivo e in accomandita  semplice
residenti  nel  territorio dello Stato, sul reddito determinato con i
criteri stabiliti nel titolo I;
     c) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle  persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per
quelli  non  residenti  con  stabile  organizzazione  nel  territorio
stesso,  sul  reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti
dal titolo II, diminuito dei redditi prodotti  fuori  del  territorio
dello  Stato.  Il  reddito  complessivo  e'  assunto  al  lordo degli
accantonamenti per imposta locale sui  redditi  e  delle  perdite  di
precedenti esercizi di cui all'art. 102;
     d)  per  le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche non residenti senza  stabile  organizzazione
nel  territorio  dello  Stato,  sui singoli redditi determinati con i
criteri stabiliti nel titolo I.
   2. (Omissis)".
   (n) Il testo del primo comma dell'art. 19, del D.P.R. 30  dicembre
1972, n. 1035, recante: "Norme per l'assegnazione e la revoca nonche'
per  la  determinazione  e la revisione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica", e' il seguente:
   "Il canone di locazione degli alloggi e' costituito:
     a)  da  una   quota   destinata   all'ammortamento   del   costo
convenzionale  a  vano,  determinato  ogni  triennio  con decreto del
Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate;
     b)  da  una  quota  di  spese  generali  e  di  amministrazione,
determinata    annualmente    dal    consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto autonomo per la case popolari  in  base  ai  consuntivi
dell'esercizio immediatamente precedente;
     c)  da  una quota per la manutenzione, determinata entro il mese
di dicembre di ciascun anno sulla base del programma di  manutenzione
dell'anno  successivo  approvato  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto autonomo per le case popolari, sentite le  associazioni
degli assegnatari di alloggi economici e popolari;
     d)  da  una  quota  per  i  servizi di custodia e portierato, di
pulizia, di riscaldamento,  di  ascensore  e  degli  altri  eventuali
servizi  derivanti  da usi e consuetudini locali, nonche' per consumi
di  acqua  e  energia  elettrica  relativi  alle  parti  comuni,  per
contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi. Questa quota
e'  fissata  dall'Istituto autonomo per le case popolari in relazione
ai  servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso
degli immobili gestiti. L'Istituto autonomo per le case popolari pro-
cede annualmente ai relativi conguagli secondo piani di  ripartizione
stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione  per i singoli servizi
prestati".
   (o) Si riporta il testo del paragrafo 11 della delibera  CIPE  del
19  novembre  1981,  recante:  "Edilizia  sovvenzionata.  Criteri per
l'asegnazione degli alloggi  e  per  la  determinazione  dei  canoni.
Fissazione  dei  limiti di reddito (art. 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 457  e  art.  13  del  decreto-legge  5  dicembre  1979,  n.  622,
convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25)":
   "11.  Il canone di locazione degli alloggi indicati al paragrafo 2
e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e  di
manutenzione  nonche'  a  consentire  il  recupero di una parte delle
risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
   Gli assegnatari sono inoltre  tenuti  a  rimborsare  integralmente
all'ente  gestore  le spese sostenute per i servizi ad essi prestati,
nella misura fissata dall'ente in relazione al  costo  degli  stessi,
calcolato  sul  complesso  degli immobili gestiti ovvero su gruppi di
essi, secondo i criteri stabiliti dalla regione.
   La regione disciplina la determinazione dei  canoni  di  locazione
tenendo  conto delle caratteristiche oggettive dell'alloggio espresse
dai parametri della legge 27 luglio 1978, n. 392 e  del  reddito  del
nucleo familiare dell'assegnatario secondo il seguente schema:
 
            Reddito (1)                         Canone
               -                                   -
A) Non superiore all'importo di     Sociale ridotto, compreso tra il
  una pensione minima INPS per       15 ed il 25% dell'equo canone
  la generalita' dei lavoratori      (comprensivo degli aggiornamenti
  piu' una pensione sociale, per     per indicizzazione maturati al
  pensionati e minori privi di       momento dell'entrata in vigore
  redditi propri.                    del provvedimento regionale).
 
B) Compreso tra zero ed il          Sociale, compreso tra il 33
  limite di reddito per              ed il 90% dell'equo canone
  l'assegnazione, maggiorato         (comprensivo degli aggiorna-
  del 25% da articolare in           menti per indicizzazione,
  un massimo di 4 fascie             come sopra) crescente con
  correlate percentualmente          l'aumentare del limite di
  al limite predetto.                reddito di ciascuna fascia.
 
C) Compreso tra il limite           Equo canone comprensivo
  superiore della fascia             degli aggiornamenti per
  precedente ed il limite            indicizzazione, come
  stabilito per la deca-             sopra.
  denza, come precisato
  al paragrafo 3.
   Ai  fini  della determinazione dei canoni di cui sopra, la regione
include i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in  zone
territoriali  omogenee  stabilendo  i relativi coefficienti di classe
demografica.
   Ai  fini  dell'applicazione  del  canone,  gli assegnatari vengono
collocati nelle fasce di  reddito  sulla  base  della  documentazione
anagrafica   e   fiscale  richiesta  dall'ente  gestore.  Qualora  la
documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, il
reddito dell'assegnatario e' determinato secondo le modalita' di  cui
al paragrafo 3.
   Fino  alla  data  di  produzione della documentazione anagrafica e
fiscale, richiesta dall'ente gestore ovvero fino alla  determinazione
del  reddito  ai  sensi  del  comma  precedente,  agli assegnatari si
applica il canone attribuito alla  fascia  superiore  o  alla  fascia
intermedia  fra  quelle individuate ai sensi della lettera B) qualora
alla data di entrata in  vigore  del  provvedimento  regionale  siano
soggetti,  rispettivamente, al canone minimo di cui all'art. 22 della
legge 8 agosto 1977, n. 513, ovvero al canone minimo ridotto ai sensi
dell'ottavo comma dello stesso articolo; agli assegnatari di cui agli
ultimi due commi del medesimo art. 22 si applica  il  canone  di  cui
alla lettera C).
   Ove  le  disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza
non dispongano l'aggiornamento  dei  dati  relativi  alle  condizioni
reddituali  con  scadenza  uguale  o  inferiore  al biennio, gli enti
gestori provvederanno ad aggiornare la  documentazione  anagrafica  e
fiscale   ed   eventualmente   a  modificare  la  collocazione  degli
assegnatari nelle fasce di reddito  ogni  due  anni,  con  decorrenza
della  entrata  in  vigore  del provvedimento regionale attuativo dei
presenti criteri.
   La regione, nell'individuare fasce di  reddito  e  percentuali  di
riduzione  dell'equo canone, dovra' fare in modo che il gettito annuo
complessivo  dei  canoni  nell'ambito  regionale  non  sia  inferiore
all'ammontare  risultante  dall'applicazione dei massimali in vigore,
ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto  1977,  n.
513, alla data di approvazione del provvedimento regionale, aumentati
del  50%,  da  destinare,  dedotte  le quote di competenza degli enti
gestori, alle finalita' indicate nel  penultimo  comma  dell'articolo
medesimo.
   Gli   aggiornamenti   dei   canoni   conseguenti  alle  variazioni
dell'indice ISTAT di cui all'art. 24 della legge 27 luglio  1978,  n.
392,  sono applicati annualmente dall'ente gestore con decorrenza dal
mese di agosto e nella misura stabilita dal C.E.R.
   Su  richiesta  dell'assegnatario,  che  abbia  subito  per  l'anno
precedente  una dimunuzione del reddito complessivo familiare tale da
farlo ricadere in una fascia inferiore,  l'ente  gestore  dispone  la
corrispondente riduzione del canone.
   La  disciplina  regionale  in materia di canone di locazione avra'
decorrenza dal secondo mese successivo a quello della sua entrata  in
vigore  che  dovra'  avvenire entro il termine indicato al precedente
paragrafo 1.  L'applicazione  del  canone  sociale  risultante  dalla
predetta  disciplina  potra'  essere graduata nei due anni successivi
alla scadenza di tale termine a prescindere dalla data  effettiva  di
entrata in vigore della disciplina regionale.
   Scaduto  il  termine  di  cui al paragrafo 1 e fino all'entrata in
vigore della disciplina  regionale,  le  somme  contabilizzate  nella
gestione  speciale  di  cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n.
513, non potranno essere utilizzate per la  destinazione  di  cui  al
terzo comma, lettera d) del medesimo articolo.".
   (p)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del D.M. 9 maggio 1989,
recante: "Definizione degli obiettivi del processo di innovazione dei
sistemi formativi regionali, degli indicatori utili alla  misurazione
dell'avanzamento  di  detto  processo e delle categorie di intervento
ammissibili.".
   "Art. 4. - I contributi erogati ai sensi della  legge  n.  492/88,
possono  essere  utilizzati esclusivamente per far fronte ai seguenti
tipi di spese:
     A) Progettazione, sperimentazione  e  sviluppo  dei  sistemi  di
controllo di qualita' e di verifica degli effetti della formazione.
     B)  Realizzazione  di sistemi informativi per la programmazione,
gestione e verifica delle attivita' formative, compatibili nel quadro
di un sistema informativo nazionale  pubblico,  esclusi  i  costi  di
acquisto dell'hardware.
     C)  Affitto  o  canone  di  contratto  di  leasing,  relativo ad
attrezzature didattiche tecnicamente  avanzate,  purche'  tale  costo
risulti inserito nel quadro di attivita' formative programmate.
     D)   Realizzazione  di  corsi  formativi  sperimentali,  con  il
contributo  del   Fondo   sociale   europeo,   relativi   a   profili
professionali   innovativi,   legati  a  bisogni  consistenti  oppure
tendenti a collaudare e diffondere nuove tecniche didattiche.
     E) Realizzazione di corsi  di  riqualificazione,  per  operatori
della formazione professionale, anche rivolti al reimpiego in settori
diversi da quello formativo.".
   (q)   Il   D.L.   17  settembre  1988,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492,  reca:  "Proroga
del   trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  i
lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al  decreto-
legge  10  giugno  1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1977, n.  501,  e  per  i  dipendenti  delle  societa'
costituite   dalla  GEPI  per  il  reimpiego  dei  medesimi,  nonche'
disposizioni   in   materia   di   delegificazione   per   gli   enti
previdenziali.".
  (r)  Per  il  testo  degli  articoli  26, 27 e 74 del citato D.P.R.
633/1972, cosi' come modificati  dal  presente  decreto,  si  vedano,
rispettivamente,  la nota (a) e la nota (q) all'art. 36, per il testo
dell'art. 8  del  medesimo  decreto,  come  modificato  dal  presente
decreto,  si  veda la nota (a) all'art. 41; il testo dell'art. 33 del
medesimo decreto e'  stato  sostituito  dal  comma  10  del  presente
articolo;  per  il  testo  dell'art.  34  del  medesimo decreto, come
modificato dal presente articolo, si veda la nota (a) all'art. 38. Si
riporta il testo vigente degli articoli 2, 38-quater,  72  e  73  del
citato D.P.R. n. 633/1972:
   "Art.  2  (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di beni gli
atti a titolo oneroso che importano  trasferimento  della  proprieta'
ovvero  costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su
beni di ogni genere.
   Costituiscono inoltre cessioni di beni:
    1) le vendite con riserva di proprieta';
    2) le locazioni con clausola di  trasferimento  della  proprieta'
vincolante per ambedue le parti;
    3)   i   passaggi   dal   committente  al  commissionario  o  dal
commissionario  al  committente  di  beni  venduti  o  acquistati  in
esecuzione di contratti di commissione;
    4)  le  cessioni  gratuite  di  beni  la  cui produzione o il cui
commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
    5) la destinazione di beni  all'uso  o  al  consumo  personale  o
familiare  dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o
una  professione  o  ad  altre  finalita'  estranee   all'impresa   o
all'esercizio  dell'arte o della professione, anche se determinata da
cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni  per  i  quali
non   e'   stata   operata,  all'atto  dell'acquisto,  la  detrazione
dell'imposta di cui all'art. 19;
    6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo  da  societa'
di  ogni  tipo  e  oggetto  nonche'  le  assegnazioni  o  le analoghe
operazioni fatte  da  altri  enti  privati  o  pubblici,  compresi  i
consorzi  e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita'
giuridica.
   Non sono considerate cessioni di beni:
     a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
     b) le  cessioni  che  hanno  per  oggetto  aziende,  compresi  i
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
     c)  le cessioni che hanno per oggetto terreni non sucettibili di
utilizzazione edificatoria a norma delle  vigenti  disposizioni.  Non
costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere in-
dicate nell'art. 9, lettera a), della L. 28 gennaio 1977, n. 10;
     d)   le   cessioni   di   campioni  gratuiti  di  modico  valore
appositamente contrassegnati;
     e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i  consorzi
e le associazioni o altre organizzazioni;
     f)  i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni
di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
     (( g) (soppressa) ;
     h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto  del
secondo comma dell'art. 19;
     i)  le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative
e similari;
     l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni  di
pane,  biscotto  di  mare,  e  di  altri  prodotti  della  panetteria
ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova,  materie  grasse,
formaggio  o  frutta  (v.d.  19.07); le cessioni di latte fresco, non
concentrato  ne'  zuccherato,  destinato   al   consumo   alimentare,
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o
ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
     m)  le  cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n.  1933,
convertito   nella   legge  5  giugno  1939,  n.  937,  e  successive
modificazioni ed integrazioni".
   "Art.  38-quater   (Sgravio   dell'imposta   per   i   viaggiatori
stranieri).  -  Le  cessioni  a persone domiciliate e residenti negli
altri Stati membri della  Comunita'  economica  europea  di  beni  di
corrispettivo  unitario  superiore  a  L.  250.000  destinati all'uso
personale o familiare, da trasportarsi nei  bagagli  personali  fuori
del  territorio doganale dello Stato, possono essere effettuate senza
pagamento dell'imposta se i beni stessi siano  soggetti  all'imposta,
all'atto dell'importazione, nello Stato membro in cui l'acquirente ha
il   domicilio  o  la  residenza.  Tale  disposizione  si  applica  a
condizione   che  sia  emessa  fattura  ai  sensi  dell'art.  21  con
l'indicazione anche degli estremi del passaporto  o  altro  documento
equipollente.  L'esemplare  consegnato  al  cessionario  deve  essere
restituito al cedente,  vistato  dall'ufficio  doganale  dello  Stato
d'importazione, entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione; in
caso   di  mancata  restituzione,  il  cedente  deve  procedere  alla
regolarizzazione dell'operazione a norma dell'art. 26,  primo  comma,
entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del  suddetto
termine.
   La disposizione di cui al precedente comma si applica  anche  alle
cessioni  ivi  indicate  effettuate a persone domiciliate e residenti
fuori della Comunita' economica  europea;  in  tal  caso  l'esemplare
della   fattura   consegnato   al  cessionario  deve  essere  vistato
dall'ufficio doganale di uscita dallo Stato e restituito  al  cedente
entro tre mesi dall'effettuazione della cessione.
   Per  le  cessioni  di  cui  ai  precedenti  commi, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' di cui al primo  comma,  il
cessionario  ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a
condizione che  restituisca  al  cedente  l'esemplare  della  fattura
vistato  dall'ufficio  doganale a norma dei precedenti commi entro il
termine ivi stabilito. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale
ha  diritto  di  recuperare  l'imposta  mediante  annotazione   della
corrispondente  variazione  dell'imposta nel registro di cui all'art.
25.
   Con decreto del Ministro delle finanze  possono  essere  stabilite
modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo.  Con  decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  sono
altresi' disposti l'adeguamento annuale dell'ammontare di riferimento
di  cui  al  primo  comma  in relazione alle variazioni dei valori di
conversione dell'unita'  di  conto  europea  nonche'  l'aggiornamento
dell'ammontare  stesso  in  relazione  ad  ogni  modifica  che verra'
apportata in sede comunitaria  all'ammontare  dello  sgravio  fiscale
calcolato in unita' di conto".
   "Art.  72  (Trattati  e accordi internazionali). - Le agevolazioni
previste da trattati  e  accordi  internazionali  relativamente  alle
imposte  sulla  cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto.
  Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai  sensi  del  primo
comma  sono  equiparate  alle  operazioni  non imponibili di cui agli
articoli 8, 8-bis e 9.
   Le disposizioni dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
    1)  alle  sedi  ed  ai  rappresentanti  diplomatici  e consolari,
compreso il personale tecnico amministrativo,  appartenenti  a  Stati
che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed
ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
    2)  ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali
militari internazionali ed agli organismi sussidiari,  installati  in
esecuzione  del  trattato  del  nord-Atlantico,  nell'esercizio delle
proprie funzioni  istituzionali,  nonche'  all'Amministrazione  della
difesa  qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il
suddetto trattato;
    3)  alle  Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate da imprese o enti per l'esecuzione
di contratti di ricerca e  di  associazione  conclusi  con  le  dette
comunita',  nei  limiti  per questi ultimi della partecipazione della
Comunita' stessa;
    4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni
specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
    5) all'Istituto universitario europeo e alla  Scuola  europea  di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istizionali.
   Le  disposizioni  di  cui al precedente comma trovano applicazione
per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) all'orche' le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore alle  lire
centomila".
   "Art.  73  (Modalita'  e  termini  speciali).  - Il Ministro delle
finanze, con propri decreti,  puo'  determinare  le  modalita'  ed  i
termini:
     a)  per  l'emissione,  numerazione, registrazione, conservazione
delle fatture o per la registrazione dei  corrispettivi  relativi  ad
operazioni  effettuate  dalla  stessa  impresa  in diversi settori di
attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di  sedi  secondarie  od
altre   dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e  di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
     b) per l'emissione delle fatture relative  a  cessioni  di  beni
inerenti   a   contratti  estimatori,  a  cessioni  di  imballaggi  e
recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti  in  conformita'
alle  pattuizioni  contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e'
commisurato  ad  elementi  non  ancora  conosciuti   alla   data   di
effettuazione della operazione;
     c)  per  l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione
delle  fatture  relative  a   prestazioni   di   servizi   effettuate
nell'esercizio   di   arti   e   professioni  per  le  quali  risulti
particolarmente onerosa e complessa l'osservanza  degli  obblighi  di
cui al titolo secondo del presente decreto;
     d)  per  le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte
dei contribuenti  che  utilizzano  macchine  elettro-contabili  fermo
restando  l'obbligo  di  tenere  conto, nelle dichiarazioni annuali e
nelle liquidazioni periodiche, di  tutte  le  operazioni  soggette  a
registrazione  nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse
si riferiscono;
     e) per l'emissione, numerazione e registrazione  delle  fatture,
le   liquidazioni   periodiche   e   i   versamenti   relativi   alle
somministrazioni  di  acqua,  gas,  energia  elettrica  e  simili   e
all'esercizio di impianti di lampade votive.
   Con  decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere de-
terminate le formalita' che devono essere osservate  per  effettuare,
senza   applicazione   dell'imposta,  la  restituzione  alle  imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste  da
disposizioni  legislative,  usi  commerciali o clausole contrattuali.
Per  determinate  categorie  di  beni,   contenuti   in   recipienti,
imballaggi  e simili per la diretta vendita al consumo, potra' essere
disposta l'applicazione dei contrassegni di Stato atti a garantire il
pagamento dell'imposta.
   Il Ministro  delle  finanze  puo'  disporre  con  propri  decreti,
stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa'
controllate   siano  presentate  dall'ente  o  societa'  controllante
all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti  di  cui
agli  articoli  27,  30  e  33  siano  fatti  all'ufficio  stesso per
l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante
e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le
dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa'  controllante,
devono  essere  presentate  anche  agli  uffici del domicilio fiscale
delle societa' controllate, fermi restando gli altri  obblighi  e  le
responsabilita'  delle  societa'  stesse. Si considera controllata la
societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la
meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente.".
   (s) Le disposizioni dell'art. 66 dei D.L. n. 513/1992, n. 47/1993,
n. 131/1993, n. 213/1993, nella parte in cui sostituiscono l'art.  33
del  D.P.R.  633/1972,  nel  corso  delle varie reiterazioni di detti
decreti-legge  non  convertiti,  hanno  mantenuto  lo  stesso  testo,
analogo a quanto disposto dal comma 10 del presente articolo.
   (t)  Si  riporta  il  testo  degli articoli 15 e 17 della legge 23
marzo 1981, n.  91,  recante:  "Norme  in  materia  di  rapporti  tra
societa'  e  sportivi  professionisti",  cosi'  come  modificati  dal
presente articolo:
   "Art. 15 (Trattamento tributario). - Ai  redditi  derivanti  dalle
prestazioni  sportive  oggetto  di  contratto  di  lavoro autonomo si
applicano le disposizioni dell'art. 49, terzo comma, lettera a) , del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
   L'indennita' prevista dal settimo comma dell'art. 4 della presente
legge  e'  soggetta  a tassazione separata, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 12  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
   L'imposta sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  dei  contratti
previste  dall'art.  5 della presente legge si applica esclusivamente
nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla
tabella A, parte  III,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per l'attivita' relativa a tali operazioni le  societa'
sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni
e  integrazioni,  distintamente  dalle  altre  attivita'  esercitate,
tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.
   Le  somme  versate  a  titolo  di  indennita'  di  preparazione  e
promozione, ai sensi dell'art. 6,  sono  equiparate  alle  operazioni
esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto ai sensi dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   Le trasformazioni, compiute nel termine  di  cui  al  primo  comma
dell'art.  17, in societa' per azioni o in societa' a responsabilita'
limitata  delle  associazioni  sportive  che  abbiano   per   oggetto
esclusivo  l'esercizio  di attivita' sportive sono soggette alla sola
imposta di registro in misura fissa.
   E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598, recante
istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche.
   Le  cessioni  di  diritti  alle  prestazioni sportive degli atleti
effettuate  anteriormente  alla  data  del  31   dicembre   1994   in
applicazione   di  norme  emanate  dalle  federazioni  sportive,  non
costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta  sul  valore
aggiunto.".
   "Art.   17  (Trasformazione  delle  societa'  e  decorrenza  degli
articoli 3, 4 e 5). - Le societa' di cui all'art. 10 devono  adeguare
il  loro  ordinamento  alle  norme  della  presente legge entro il 31
dicembre 1994.
   La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si  applica  dal  1
luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.".
   (u) Si riporta il testo degli articoli 22, 23, 25 e 60 della legge
8  giugno  1990,  n.  142,  concernente: "Ordinamento delle autonomie
locali":
   "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e  le  province,
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei
servizi  pubblici  che  abbiano  per  oggetto  produzione  di beni ed
attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
   2.  I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province
sono stabiliti dalla legge.
   3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
     a) in economia, quando  per  le  modeste  dimensioni  o  per  le
caratteristiche   del  servizio  non  sia  opportuno  costituire  una
istituzione o una azienda;
     b) in concessione a terzi, quando sussistano  ragioni  tecniche,
economiche e di opportunita' sociale;
     c)  a  mezzo  di azienda speciale, anche per la gestione di piu'
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
     d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio  di  servizi  sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
     e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico
locale,  qualora  si  renda  opportuna,  in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti  pubblici  o
privati".
   "Art.  23  (Aziende  speciali  ed  istituzioni).  -  1.  L'azienda
speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di  personalita'
giuridica,   di  autonomia  imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,
approvato del consiglio comunale o prinviciale.
   2. L'istituzione e' organismo  strumentale  dell'ente  locale  per
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
   3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale  compete  la
responsabilita'  gestionale.  Le  modalita'  di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
   4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri
di efficacia, efficienza  ed  economicita'  ed  hanno  l'obbligo  del
pareggio  di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi
e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
   5. Nell'ambito della  legge,  l'ordinamento  ed  il  funzionamento
delle  aziende  speciali  sono disciplinati dal proprio statuto e dai
regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
   6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza;   verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede  alla
copertura degli eventuali costi sociali.
   7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le
sue funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo  statuto
dell'azienda  speciale  prevede  un  apposito  organo  di  revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione".
   "Art. 25 (Consorzi). - 1. I comuni e le province, per la  gestione
associata  di  uno  o  piu'  servizi, possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23,
in quanto compatibili.
   2. A tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai  sensi  dell'art. 24,
unitamente allo statuto del consorzio.
   3. In particolare la convenzione deve prevedere  la  trasmissione,
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
   4.  L'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato,  ciascuno  con   responsabilita'   pari   alla   quota   di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
   5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
   6.  Tra  gli  stessi  comuni e province non puo' essere costituito
piu' di un consorzio.
   7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge  dello  Stato
puo'   prevedere   la   costituzione   di  consorzi  obbligatori  per
l'esercizio di determinate funzioni e servizi.  La  stessa  legge  ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali".
   "Art.  60  (Revisione  dei  consorzi,  delle  associazioni e delle
circoscrizioni). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  i  comuni e le province provvedono, anche in
deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai  relativi  atti
costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associa-
tive   in   atto,   costituiti   tra  enti  locali,  sopprimendoli  o
trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
   2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976,
n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'art.  13,  si
intendono  prorogate  sino  alla prima scadenza dei consigli comunali
successiva alla adozione dello statuto comunale".
   (v) Si riporta il testo dell'art.  5,  primo  comma,  del  D.L.  5
dicembre  1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 875,  recante:  "Ulteriori  interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980":
   "Fino  alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi
di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni  di
beni  e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore
aggiunto:
    a)-e) (omissis);
     f) le cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi,  anche
professionali,  comunque  effettuate  in  relazione alla riparazione,
costruzione  o  ricostruzione  di  opere  pubbliche  o  di   pubblica
utilita',  nonche'  in  relazione  alla  attivita'  di  demolizione e
sgombero delle macerie".
   (x)  Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  reca:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  nel  comune  di  Senise ed in altri comuni
interessati da dissesto del territorio e  nelle  zone  colpite  dalle
avversita'  atmosferiche  del  gennaio  1987,  nonche'  provvedimenti
relativi a pubbliche calamita'".
   (y) Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge  30
dicembre 1991, n. 413, cosi' come modificato dal presente articolo:
   "Art.  12.  -  1.  I  corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli  2  e  3  del  D.P.R.  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e'
obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a  richiesta  del
cliente,  devono  essere  certificati  mediante  il  rilascio   della
ricevuta  fiscale  di  cui  all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249, e successive  modificazioni,  ovvero  dello  scontrino  fiscale,
anche  manuale  o  prestampato  a  tagli  fissi, di cui alla legge 26
gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per  le  prestazioni
di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito,  con  qualunque  mezzo  esercitato, i biglietti di trasporto
assolvono la funzione dello scontrino fiscale.  Dal  1  gennaio  1993
tali  biglietti  devono  rispondere  alle caratteristiche che saranno
fissate con decreto del Ministro delle finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non si applica per le
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati  esclusivamente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti
nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione,
((  di  prodotti  agricoli  effettuate dai produttori agricoli cui si
applica il regime speciale previsto dall'art. 34,  primo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, )) per le prestazioni previste nel D.M.  25
settembre  1981,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29
settembre 1981, nonche' per le cessioni di beni risultanti, ancorche'
non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati
nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento,  o  da
altri  documenti  sostitutivi delle stesse di cui al D.P.R. 6 ottobre
1978, n. 627, e successive modificazioni.
   3-15 (Omissis)".
   (w)  Il  D.L.  30  settembre  1992,  n.   394,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   26  novembre  1992,  n.  461,  reca:
"Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul  patrimonio
netto delle imprese".
   (z)  Il testo dell'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, recante: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica",
e' il seguente: "2. I decreti legislativi  previsti  dalla  legge  29
dicembre   1990,   n.   408,  e  successive  modificazioni,  dovranno
assicurare  nel  complesso  maggiori  entrate  nette  in  misura  non
inferiore  a  lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel
1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995".
   (aa) Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre  1992,
n.  504,  recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
   "Art. 1 (Istituzione dell'imposta. Presupposto). - 1. A  decorrere
dall'anno   1993  e'  istituita  l'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.).
   2.  Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello  Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa".
   (bb) Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 19 marzo 1973, n.
32,  recante:  "Modificazioni  al  regime  fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e del gas metano":
   "Art. 6.  -  I  prodotti  soggetti  ad  imposta  di  fabbricazione
forniti,  nel  territorio  della  Repubblica,  da  ditte nazionali ai
comandi militari degli Stati membri, ai quartieri  generali  militari
internazionali  ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in
esecuzione  del  trattato  del   Nord-Atlantico,   sono   considerati
esportati   limitatamente   ai   quantitativi   che  saranno  fissati
annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione al
fabbisogno  di   detti   comandi,   quartiergenerali   ed   organismi
sussidiari.
   L'energia  elettrica  fornita  agli  enti  specificati  nel  comma
precedente e' esente dall'imposta erariale di  consumo.  E'  altresi'
esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta
con  impianti  propri,  dagli  enti anzidetti, o della quale gli enti
medesimi sono considerati fabbricanti".