Art. 69.
          Disposizioni in materia di contenzioso tributario
  1. La data  unica  di  insediamento  delle  commissioni  tributarie
provinciali  e  regionali,  prevista  dall'articolo  42, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (a), e' differita  al  1
ottobre 1994.
  2.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 545 (a), sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  1,  comma  1,  come  modificato  dall'articolo
3-sexies  del  decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  1993,  n.  75  (b)  ,  l'ultimo
periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Fino  al  31 dicembre 1996,
sezioni delle commissioni  provinciali  e  regionali  possono  essere
ubicate,  ove  occorra,  presso  le sedi delle attuali commissioni di
primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto  del
Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro di grazia e giustizia,  in  relazione  alle  esigenze  di
reperimento  dei  locali,  sono  individuate  dette  sezioni le quali
costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie
non rilevante ai fini della competenza e della validita'  degli  atti
processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale
o   regionale   sono   determinati   i  criteri  e  le  modalita'  di
funzionamento delle sezioni";
     b) nell'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: "del decreto
del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "del
decreto legislativo";
    c) nell'articolo 42, comma 3, le parole: "e cessa  di  funzionare
il  31  dicembre  1995"  sono  sostituite dalle seguenti: "e cessa di
funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque,  entro
e non oltre il 31 dicembre 1998";
    d)  nell'articolo  49,  comma  1,  le  parole: "sono abrogati gli
articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle  seguenti:  "sono  abrogati
gli  articoli da 2 a 14" e nello stesso articolo, comma 2, le parole:
"12, quinto e sesto comma,", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "12,
quarto comma,";
    e)  nell'articolo  50  le  parole: "entro il 30 aprile 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
  3. Al decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (c),  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  12,  comma  2,  le  parole  da:  ", i soggetti
iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:  ".
((  In  attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia
di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del  conseguente
riordino  della materia, sono, altresi', abilitati )) alla assistenza
tecnica, se  iscritti  in  appositi  elenchi  da  tenersi  presso  le
direzioni  regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo
63, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 600 (d) , (( i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura per la subcategoria
tributi, in possesso di diploma di  laurea  in  giurisprudenza  o  in
economia  e  commercio  o  equipollenti  o  di  diploma di ragioniere
limitatamente alle materie concernenti le  imposte  di  registro,  di
successione,  i  tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG ))
nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (C.N.E.L.)  e  i
dipendenti   delle   imprese,  o  delle  loro  controllate  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero  1)  (e)  ,
limitatamente    alle    controversie   nelle   quali   sono   parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o  loro  controllate,  in
possesso  del  diploma  di  laurea  in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della  relativa
abilitazione  professionale;  con  decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  del
presente  periodo.  ((  Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari  delle  associazioni
di  categoria  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545  (a),  risultavano  iscritti
nell'elenco   tenuto  dalla  Intendenza  di  finanza  competente  per
territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 )) (f) ";
    b)  nell'articolo 12, comma 5, le parole: "inferiore a 1.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 3.000.000";
    c) nell'articolo 18, comma 3, le parole: "articolo 12,  comma  6"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12, comma 5";
    d)  nell'articolo  21, il primo periodo del comma 2 e' sostituito
dal  seguente:  "Il  ricorso  avverso   il   rifiuto   tacito   della
restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), puo' essere
proposto  dopo  il  novantesimo  giorno dalla domanda di restituzione
presentata entro i termini previsti da  ciascuna  legge  d'imposta  e
fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.";
    e)  nell'articolo  72,  comma  2,  dopo le parole: "per i termini
d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di  primo
e  di secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per
le controversie pendenti,";
    f) l'articolo 73 e' abrogato;
    g) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 74 (( (Controversie pendenti davanti alla corte di  appello).
-  1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono
davanti alla corte di appello o per le quali  pende  il  termine  per
l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni e integrazioni
(f).";
    h) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   " 1. Alle controversie  che  alla  data  di  cui  all'articolo  72
pendono  davanti  alla commissione tributaria centrale o per le quali
pende il  termine  per  l'impugnativa  davanti  allo  stesso  organo,
continuano  ad  applicarsi  le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  e  successive
modificazioni e integrazioni (f) .
   2.  Relativamente  alle  controversie  pendenti  (( o per le quali
pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge  30
agosto  1993,  n.  331,  il  ricorrente  e qualsiasi altra parte sono
tenuti, entro sei mesi  dalla  predetta  data,  ))  a  proporre  alla
segreteria  della commissione tributaria centrale apposita istanza di
trattazione  contenente  gli  estremi  della   controversia   e   del
procedimento.  L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal
suo precedente difensore, se nominato, e  deve  essere  notificata  o
spedita  o  consegnata  alla  segreteria della commissione tributaria
centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il  giudizio
davanti   alla   commissione   tributaria   centrale   si   estingue.
L'estinzione e' dichiarata dal presidente della  sezione,  dopo  aver
verificato  che  non  sia stata depositata in segreteria l'istanza di
trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione
a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro
il decreto del Presidente,  di  cui  viene  data  comunicazione  alle
parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti
dall'articolo 28.".
    2)  al  comma  4,  le  parole:  "entro  il 31 dicembre 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui  all'articolo  42,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (a)";
    3) il comma 5 e' abrogato;
    i) nell'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  "  4.  Se  la  riassunzione  non  avviene  nei termini, o si avvera
successivamente ad essa una  causa  di  estinzione  del  giudizio  di
rinvio, l'intero processo si estingue.
   5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di
rinvio  davanti  alla  commissione  tributaria  di primo o di secondo
grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.";
    l) nell'articolo  80,  comma  2,  la  parole  da:  "salvo  quanto
stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono soppresse.
  4.  In  caso  di  rinvio  disposto  dalla  corte di appello o dalla
commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione, continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni (f), (( ed i termini per la riassunzione decorrono dalla
predetta data di entrata in vigore )).
  5.  Le  controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per
la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931,  n.
1175,  come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n.
388 (g), relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi  per
effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n.
825  (h),  che  sono  pendenti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto,  sono  estinte.    Conseguentemente  l'attribuzione
effettuata  sulla  base della dichiarazione prevista dal quarto comma
del citato  articolo  289  (g)  e  le  relative  iscrizioni  a  ruolo
effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.
  6.  Le  controversie  gia'  di  competenza  in  primo  grado  delle
commissioni comunali per i tributi  locali,  pendenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, possono essere definite,
senza applicazione  di  sovrattasse  e  di  sanzioni,  a  seguito  di
apposita  istanza  prodotta  dal  contribuente  al comune interessato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di   conversione   del   presente  decreto,  mediante  pagamento,  da
effettuare nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 276  e
seguenti  del  testo unico per la finanza locale, approvato con regio
decreto (( 14 settembre 1931, )) n. 1175 (g) , dell'imposta  e  degli
interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica
efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
  7.  Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (i),  e  nell'articolo  24,  primo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 639 (l), dopo le parole: "in seconda istanza,"  sono  aggiunte  le
seguenti:   "quando  l'ammontare  del  tributo  in  contestazione  e'
superiore a lire 300 mila,".
  8. Le disposizioni  contenute  nell'articolo  20  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  638  (i),  e
nell'articolo 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  639 (l), come modificati dal comma 7 del presente
articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
__________________
   (a) Il testo dell'art. 42 del D.Lgs.  31  dicembre  1992,  n.  545
(Ordinamento  degli  organi  speciali  di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di  collaborazione  in  attuazione  della
delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), e' il seguente:
   "Art. 42 (Insediamento delle commissioni tributarie).  -  1.    Le
commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  sono insediate in
unica data entro il 1 ottobre 1993 con  decreto  del  Ministro  delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
almeno sessanta giorni prima.
   2.  Dalla  stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di
primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
   3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di  cui
al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995.
   4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo
1992, n. 287".
   Il testo degli articoli 1, 8, 42, 49 e 50  del  citato  D.Lgs.  31
dicembre  1992,  n. 545, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
   "Art.  1  (Le  commissioni  tributarie).  -  1.  Gli   organi   di
giurisdizione  in  materia  tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie  provinciali,
aventi  sede  nel  capoluogo  di  ogni  provincia,  ed in commissioni
tributarie regionali, aventi sede  nel  capoluogo  di  ogni  regione.
Fino  al  31  dicembre  1996, sezioni delle commissioni provinciali e
regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le  sedi  delle
attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre
1993,  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il  Ministro  di  grazie  e  giustizia,  in
relazione  alle  esigenze di reperimento dei locali, sono individuate
dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle
commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della
validita' degli atti processuali. Con decreto  del  presidente  della
commissione  provinciale  o regionale sono determinati i criteri e le
modalita' di funzionamento delle sezioni.
   2. (Omissis)".
  "Art. 8 (Incompatibilita'). -  1.  Non  possono  essere  componenti
delle  commissioni  tributarie,  finche'  permangono  in attivita' di
servizio o  nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni  o  attivita'
professionali:
     a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
     b)    i   consiglieri   regionali,   provinciali,   comunali   e
circoscrizionali e gli amministratori di  altri  enti  che  applicano
tributi o hanno partecipato al gettito dei tributi indicati nell'art.
2  del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro
che, come dipendenti di  detti  enti  o  come  componenti  di  organi
collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
     c)  i  dipendenti  dell'Amministrazione finanziaria che prestano
servizio presso gli uffici  del  Dipartimento  delle  entrate  e  del
Dipartimento del territorio;
     d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
     e)  i  soci,  gli  amministratori  e i dipendenti delle societa'
concessionarie del servizio di riscossione delle imposte  o  preposte
alla  gestione  dell'anagrafe  tributaria  e  di  ogni altro servizio
tecnico del Ministero delle finanze;
     f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980,  n.
146;
     g) i prefetti;
     h)  coloro  che  ricoprono  incarichi  direttivi o esecutivi nei
partiti politici;
     i)  gli  iscritti  negli  albi  professionali  degli   avvocati,
procuratori   legali,  notai,  commercialisti,  ragionieri  e  periti
commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti  presso  le
direzioni  regionali  delle  entrate di cui all'art. 36 del D.P.R. 27
marzo 1992, n. 287, che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza  e
la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione
finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
     l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei
Corpi di polizia;
     m)  coloro  che  sono  coniugi o parenti fino al secondo grado o
affini in  primo  grado  di  coloro  che  sono  iscritti  negli  albi
professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della
commissione  tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa
abitualmente la loro professione.
   2-4. (Omissis)".
   "Art. 42 (Insediamento delle commissioni tributarie).  -  1.    Le
commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  sono insediate in
unica data entro il 1 ottobre 1993 con  decreto  del  Ministro  delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
almeno sessanta giorni prima.
   2.  Dalla  stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di
primo e di secondo grado previste dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
   3.  La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui
al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare con  l'esuarimento  dei
ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998.
   4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo
1992, n. 287".
   "Art.  49  (Norme  abrogate).  -  1.  A  decorrere  dalla  data di
insediamento delle commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali
sono  abrogati  gli articoli da 2 a 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, salvo quanto disposto dal comma 2.
   2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  quarto  comma,  13,
13-bis  e  14  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 636, continuano ad
applicarsi relativamente alla commissione  tributaria  centrale  fino
alla cessazione del suo funzionamento".
   Art.  50  (Regolamenti).  - 1. I regolamenti previsti dal presente
decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994".
   (b) Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, reca: "Disposizioni in  materia  di
imposte   sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili  di  civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle  situazioni
e  pendenze  tributarie,  per  la  soppressione  della ritenuta sugli
interessi, premi ed  altri  frutti  derivanti  da  depositi  e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie".
   (c)  Il testo degli articoli 12, 18, 21, 72, 75, 76 e 80 del D.Lgs
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30  dicembre 1991, n. 413), come modificato dal presente articolo, e'
il seguente:
   "Art. 12 (L'assistenza tecnica). - 1. (Omissis).
   2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle  commissioni
tributarie,   se   iscritti  nei  relativi  albi  professionali,  gli
avvocati,  i  procuratori  legali,  i   dottori   commercialisti,   i
ragionieri   e   i   periti   commerciali.  Sono  altresi'  abilitati
all'assistenza  tecnica  dinanzi  alle  commissioni  tributarie,   se
iscritti  nei  relativi  albi professionali, i consulenti del lavoro,
per le materie concernenti le ritenute  alla  fonte  sui  redditi  di
lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto d'imposta
relativi  alle  ritenute  medesime,  gli ingegneri, gli architetti, i
geometri, i periti edili, i dottori agronomi,  gli  agrotecnici  e  i
periti   agrari,   per   le   materie  concernenti  l'estensione,  il
classamento  dei  terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo   fra   i
compossessori  a  titolo di promiscuita' di una stessa particella, la
consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale.  In  attesa  dell'adeguamento
alle  direttive  comunitarie  in materia di esercizio di attivita' di
consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono,
altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in  appositi
elenchi  da  tenersi  presso  le direzioni regionali delle entrate, i
soggetti  indicati  nell'art.  63,  terzo  comma,  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, i soggetti
iscritti alla data del 30 settembre  1993  nei  ruoli  di  periti  ed
esperti  tenuti  dalle  camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso  di  diploma  di
laurea  in  giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle  materie  concernenti  le
imposte  di  registro,  di  successione,  i  tributi  locali,  l'IVA,
l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonche' i  dipendenti  delle  associazioni
delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  (C.N.E.L.)  e  i  dipendenti delle imprese, o delle loro
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,  primo  comma,
numero  1),  limitatamente  alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o  loro  controllate,  in
possesso  del  diploma  di  laurea  in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollente o di diploma di ragioneria e della  relativa
abilitazione  professionale;  con  decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  del
presente  periodo.  Sono  inoltre  abilitati  all'assistenza  tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari  delle  associazioni
di  categoria  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   risultavano   iscritti
nell'elenco   tenuto  dalla  Intendenza  di  finanza  competente  per
territorio, ai sensi dell'art.  30,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636.
  3-4. (Omissis).
  5.  Le  controversie riguardanti tributi in contestazione d'importo
inferiore a 3.000.000 di lire, anche se concernenti  atti  impositivi
dei  comuni  e  degli  altri  enti  locali,  nonche' i ricorsi di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  28  novembre
1980,  n.  787,  possono  essere  proposti  direttamente  dalle parti
interessate,  che,  nei  procedimenti  relativi,  possono  stare   in
giudizio   anche   senza  assistenza  tecnica.  Il  presidente  della
commissione o della sezione o il collegio possono  tuttavia  ordinare
alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro
il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire
l'incarico a un difensore abilitato.
   6. (Omissis).
   "Art.  18  (Il ricorso).- 1. Il processo e' introdotto con ricorso
alla commissione tributaria provinciale.
   2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
     a) della commissione tributaria cui e' diretto;
     b)  del  ricorrente  e  del  suo  legale  rappresentante,  della
relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto
nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale;
     c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o
del  concessionario  del servizio di riscossione nei cui confronti il
ricorso e' proposto;
     d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
     e) dei motivi.
   3.  Il  ricorso  deve  essere  sottoscritto  dal   difensore   del
ricorrente  e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art.
12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente,
nel qual  caso  vale  quanto  disposto  dall'art.  12,  comma  5.  La
sottoscrizione  del difensore o della parte deve essere apposta tanto
nell'originale quanto nelle copie del ricorso  destinate  alle  altre
parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
   4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta
una  delle  indicazioni  di  cui  al  comma 2, ad eccezione di quella
relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma  del  comma
precedente".
   "Art.  21  (Termine  per  la  proposizione  del  ricorso). - 1. Il
ricorso  deve  essere  proposto  a  pena  di  inammissibilita'  entro
sessanta  giorni  dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La
notificazione  della  cartella   di   pagamento   vale   anche   come
notificazione del ruolo.
   2.  Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui
all'art. 19, comma 1, lettera g),  puo'  essere  proposto  prima  del
novantesimo  giorno  dalla domanda di restituzione presentata entro i
termini previsti da ciascuna legge  d'imposta  e  fino  a  quando  il
diritto   alla   restituzione   non  e'  prescritto.  La  domanda  di
restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere
presentata dopo due anni dal pagamento  ovvero,  se  posteriore,  dal
giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione".
  "Art. 72 (Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie
di  primo  e di secondo grado). - 1. Le controversie pendenti dinanzi
alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste  dal
D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636,  alla  data d'insediamento delle
commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali,  sono   ad   esse
rispettivamente  attribuite,  tenuto  conto,  quanto  alla competenza
territoriale, delle rispettive sedi.
   2. Se alla data  indicata  al  comma  1  pendono  termini  per  la
proposizione  di ricorsi secondo le norme vigenti, detti ricorsi sono
proposti alle comnissioni provinciali o regionali competenti entro  i
termini  previsti  dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta
data, ferma restando per i  termini  d'impugnazione  delle  decisioni
delle  commissioni  tributarie di primo e di secondo grado e, in ogni
caso, per le controversie pendenti, l'inapplicabilita' dell'art. 327,
comma 1, del codice di procedura civile.
   3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi  dai
ricorsi  secondo  le  norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2,
sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti  nei  termini
previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
   4.  Le  segreterie  delle  commissioni  tributarie  di  primo e di
secondo grado  indicate  nel  comma  1  provvedono  a  trasmettere  i
fascicoli  relativi  alle controversie pendenti alle segreterie delle
commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.
   5. Le segreterie  delle  commissioni  tributarie  di  primo  e  di
secondo  grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per
gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data  indicata  nel
comma".
   "Art.   75   (Controversie   pendenti   davanti  alla  Commissione
tributaria centrale). - 1. Alle controversie che  alla  data  di  cui
all'art.  72  pendono  davanti alla commissione tributaria centrale o
per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti  allo  stesso
organo,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  e
successive modificazioni e integrazioni.
   2.  Relativamente  alle controversie pendenti o per le quali pende
il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, il ricorrente e  qualsiasi  altra  parte  sono  tenuti,
entro  sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della
commissione  tributaria  centrale  apposita  istanza  di  trattazione
contenente   gli  estremi  della  controversia  e  del  procedimento.
L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente
difensore,  se  nominato,  e  deve  essere  notificata  o  spedita  o
consegnata  alla segreteria della commissione tributaria centrale nei
modi previsti dall'art. 20; in  difetto,  il  giudizio  davanti  alla
commissione   tributaria   centrale   si  estingue.  L'estinzione  e'
dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non
sia stata depositata in  segreteria  l'istanza  di  trasmissione  del
fascicolo  alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della
richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto  del
Presidente,  di  cui  viene data comunicazione alle parti, e' ammesso
reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'art. 28.
   3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione  centrale,
anziche'   presentare  l'istanza  di  trattazione  di  cui  al  comma
precedente, possono chiedere nello stesso termine  l'esame  da  parte
della  Corte  di  cassazione  ai  sensi  dell'art.  360 del codice di
procedura civile convertendo il ricorso alla  Commissione  tributaria
centrale  in  ricorso  per  cassazione contro la decisione impugnata,
osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura  civile
per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.
   4.  Se  non  e'  stato  richiesto  l'esame da parte della Corte di
cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei  termini,  il
procedimento  prosegue  davanti alla Commissione tributaria centrale,
che provvede alla sua definizione mediante deposito  della  decisione
entro  i termini di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo
31  dicembre  1992,  n.  545,  applicando  le  disposizioni   vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
stesse  disposizioni  si  applicano  per  i  ricorsi  presentati alla
Commissione tributaria centrale successivamente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto.
   5. (Abrogato).
   6.  La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a
funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i
fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di  cassazione  o
alle commissioni tributarie regionale o provinciale".
   (L'art.  1 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti
in materia di ricorsi  alla  Commissione  tributaria  centrale  e  di
acconto dell'imposta sul valore aggiunto), in corso di conversione in
legge, cosi' dispone: "Nell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo
31  dicembre  1992, n. 546, come modificato dall'art. 69 del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni,  della
legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: 'pende il termine alla data
di  entrata  in  vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi  dalla
predetta data' sono sostituite dalle seguenti: 'pende il termine alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi  dalla
predetta data,").
   "Art.  76  (Controversie  in  sede  di  rinvio). - 1. Se alla data
prevista  dall'art.  72,  a  seguito  di  sentenza  della  Corte   di
cassazione  o  di  corte  d'appello  o  a  seguito di decisione della
Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione
del procedimento di rinvio davanti  alle  commissioni  tributarie  di
primo  o  di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la
riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale
o regionale competente.
   2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non
subisce modifiche.
   3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto
dalla Corte di cassazione,  pende  il  termine  per  la  riassunzione
davanti  alla  Commissione tributaria centrale, detto termine decorre
da tale data e la riassunzione  va  fatta  davanti  alla  commissione
tributaria regionale competente.
   4.  Se  la  riassunzione  non  avviene  nei  termini,  o si avvera
successivamente ad essa una  causa  di  estinzione  del  giudizio  di
rinvio, l'intero processo si estingue.
   5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di
rinvio  davanti  alla  commissione  tributaria  di primo o di secondo
grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4".
   "Art. 80 (Entrata in vigore).  -  Il  presente  decreto  entra  in
vigore il 15 gennaio 1993.
   2.  Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data
di  insediamento   delle   commissioni   tributarie   provinciali   e
regionali".
   Si  riporta  il  testo  dell'art. 73 del citato D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, abrogato dal presente articolo:
   1. "Art. 73  (Istanza  di  trattazione).  -  1.  Il  ricorrente  e
qualsiasi  altra  parte  nelle  controversie  pendenti  davanti  alle
commissioni tributarie di primo o di  secondo  grado  sono  tenuti  a
presentare  entro  sei  mesi  dalla  data di cui all'art. 72 apposita
istanza di trattazione alla segreteria delle  commissioni  tributarie
provinciale o regionale competenti.
   2.  L'istanza  di  trattazione  sottoscritta dalla parte o dal suo
precedente difensore, se nominato, deve contenere gli  estremi  della
controversia  e  del  procedimento  a  cui si riferisce e deve essere
notificata, spedita o consegnata alla segreteria  a  norma  dell'art.
20.
   3.  Se  nel  termine  di  cui  al  comma  1 nessuna delle parti ha
notificato, spedito o consegnato l'istanza di trattazione nelle forme
indicate al comma precedente, il processo di  primo  grado  o  quello
d'appello,  a seconda dei casi, e' dichiarato estinto con decreto del
presidente della sezione di cui viene data comunicazione alle parti a
cura della segreteria.
   4. Contro il decreto di cui al comma precedente e' ammesso reclamo
al collegio nei modi e termini previsti dall'art. 28".
   (d) Si riporta il testo dell'art. 63, terzo comma, del  D.P.R.  29
settembre  1973,  n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi": "Il Ministero delle  finanze
puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza
davanti  alle  commissioni  tributarie  gli  impiegati delle carriere
dirigenziale,   direttiva   e   di   concetto    dell'amministrazione
finanziaria,   nonche'   gli  ufficiali  della  guardia  di  finanza,
collocati a riposo dopo almeno  venti  anni  di  effettivo  servizio.
L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento
motivato.  Il  Ministero  tiene  l'elenco delle persone autorizzate e
comunica alle segreterie delle  commissioni  tributarie  le  relative
variazioni".
   (e) Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
   "Art.  2359  (Societa'  controllate  e societa' collegate). - Sono
considerate societa' controllate:
    1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa'  dispone  di   voti
sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante  nell'assemblea
ordinaria;
    3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di  un'altra
societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
   Ai  fini  dell'applicazione  dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a societa' controllate,  a  societa'
fiduciarie  e a persona interposta; non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
   Sono  considerate  collegate  le  societa'  nelle  quali  un'altra
societa'  esercita  un'influenza  notevole.  L'influenza  si  presume
quando nell'assemblea ordinaria  puo'  essere  esercitato  almeno  un
quinto  dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in
borsa".
   (f)  Per  il  testo  del  terzo  comma  dell'art. 30 del D.P.R. n.
636/1972 si veda la nota (e) all'art. 62-ter.
   (g) L'art. 289 del testo unico per la  Finanza  locale,  approvato
con  regio  decreto  14  settembre  1931,  n.  1175,  come sostituito
dell'art. 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, e' cosi' formulato:
   "Art. 289. - Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di
piu' comuni, l'applicazione di uno stesso  tributo,  ha  facolta'  di
ricorrere  alla  GPA,  Sezione  speciale  per i tributi locali, od al
Ministro per le finanze,  secondo  che  i  comuni  appartengano  alla
stessa o a diverse Provincie.
   La  duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione
e' alternativa.
   Il  ricorso  deve  essere  presentato  all'autorita'  cui   spetta
decidere  nel  termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di
accertamento  ovvero  della  cartella  esattoriale  che  concreta  la
contemporanea applicazione di uno stesso tributo.
   Il contribuente e' tenuto a dichiarare presso quale dei comuni che
hanno  applicato  il  tributo  ritiene  di  dover assolvere il debito
d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il comune  indicato  dal
contribuente  iscrive  a  ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con
l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e
286, terzo e quarto comma; gli altri enti sospendono  l'iscrizione  a
ruolo.
   Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.
   Esso   viene   comunicato   ai   comuni  interessati  che  possono
controdedurre non oltre trenta  giorni  ed  agli  organi  contenziosi
dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.
   Qualora   il  contribuente  abbia  eccepito,  avanti  agli  organi
contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione
di uno stesso tributo, da parte di piu' enti locali,  l'organo  adito
sospende  ogni  pronuncia  nel  merito  della  vertenza  e rimette in
termine il contribuente per la proposizione del  gravame  di  cui  al
primo comma del presente articolo.
   Il  provvedimento  che decide il ricorso e' notificato, a cura del
comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri
comuni interessati.  Questi  ultimi  provvederanno  a  comunicare  la
decisione  agli  organi  contenziosi  eventualmente aditi, nonche' ad
effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e  il
rimborso di quanto gia' riscosso.
   Il  comune  al  quale  sia stato attribuito il tributo procede, se
necessario,  alla  prosecuzione  degli  atti   per   la   definizione
dell'accertamento e per la riscossione".
   (h)  La legge 9 ottobre 1971, n. 825, reca: "Delega legislativa al
Governo della Repubblica per la riforma tributaria".
   (i) Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 26  ottobre  1972,
n.  638,  recante  disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti
indicati nell'art.  14  della  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  in
sostituzione  di  tributi, contributi e compartecipazioni e norme per
la delegabilita' delle entrate, abrogato dall'art. 71 del  D.Lgs.  31
dicembre  1992, n. 546, a decorrere dalla data prevista dall'art. 80,
comma 2, del medesimo decreto (si veda la precedente nota (c));
   "Art. 20 (Contenzioso) . - Contro gli  atti  di  accertamento  dei
comuni  e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati
a decorrere dal 1 gennaio 1974, e' ammesso ricorso all'intendenza  di
finanza  ed  in  seconda  istanza  quando  l'ammontare del tributo in
contestazione e' superiore a lire 300 mila, anche da parte del comune
e  della  provincia,  al  Ministro per le finanze entro trenta giorni
dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.
   Il  ricorso  deve  essere  presentato  all'intendente  di  finanza
territorialmente  competente  anche  se  proposto contro la decisione
dello stesso intendente  direttamente  o  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta.
Quando  il  ricorso  e'  inviato a mezzo posta, la data di spedizione
vale quale data di presentazione.
   Contro   la   decisione   del   Ministro   e   quella   definitiva
dell'intendente  di  finanza  e' ammesso ricorso in revocazione nelle
ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura
civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui e'
stata scoperta la falsita'  o  recuperato  il  documento.  Contro  la
decisione  del  Ministro  e' anche ammesso ricorso in revocazione per
errore di fatto o di calcolo nel termine  di  giorni  sessanta  dalla
notificazione della decisione stessa.
   Su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello stesso ricorso o in
successiva  istanza,  l'autorita'   amministrativa   decidente   puo'
sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
   Decreto   il   termine   di   centottanta  giorni  dalla  data  di
presentazione del ricorso all'intendente di  finanza  senza  che  sia
stata   notificata   la  relativa  decisione,  il  contribuente  puo'
ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
   L'azione giudiziaria deve essere  esperita  entro  novanta  giorni
dalla  notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia
essere  proposta  in  ogni  caso  dopo   centottanta   giorni   dalla
presentazione del ricorso al Ministro".
   (l)  Si  riporta il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle  pubbliche
affissioni)  abrogato  dell'art.  71  del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, a decorrere dalla data  indicata  nell'art.  80,  comma  2,  del
medesimo decreto (si veda la precedente nota (c):
   "Art.  24  (Contenzioso)  .  -  Contro gli atti di accertamento e'
ammesso ricorso all'intendente di  finanza  ed  in  seconda  istanza,
quando  l'ammontare  del tributo in contestazione e' superiore a lire
300 mila, anche da parte del comune, al Ministro per le finanze entro
trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione
del ricorso.
   Il  ricorso  deve  essere  presentato  all'intendente  di  finanza
territorialmente  competente,  anche  se proposto contro la decisione
dello stesso intendente, direttamente  o  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta.
Quando  il  ricorso  e'  inviato a mezzo posta, la data di spedizione
vale quale data di presentazione.
   Contro   la   decisione   del   Ministro   e   quella   definitiva
dell'intendente  di  finanza  e' ammesso ricorso in revocazione nelle
ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura
civile nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui e'
stata scoperta la  falsita'  o  recuperato  il  documento.  Conto  la
decisione  del  Ministro  e' anche ammesso ricorso in revocazione per
errore di fatto o di calcolo nel termine  di  sessanta  giorni  dalla
notificazione della decisione stessa.
   Su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello stesso ricorso o in
successiva  istanza,  l'autorita'   amministrativa   decidente   puo'
sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
   Decorso   il   termine   di   centottanta  giorni  dalla  data  di
presentazione del ricorso all'intendente di finanza,  senza  che  sia
stata   notificata   la  relativa  decisione,  il  contribuente  puo'
ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.
   L'azione giudiziaria deve essere  esperita  entro  novanta  giorni
dalla  notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia
essere  proposta  inogni   caso   dopo   centottanta   giorni   dalla
presentazione del ricorso al Ministro":