Art. 52. 
          Giudice competente e legittimazione ad appellare 
 
  1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere  appellata
alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2. 
  2. Gli uffici periferici  del  Dipartimento  delle  entrate  devono
essere  previamente  autorizzati   alla   proposizione   dell'appello
principale  dal  responsabile  del  servizio  del  contenzioso  della
competente  direzione  regionale  delle  entrate;  gli   uffici   del
territorio devono essere previamente  autorizzati  alla  proposizione
dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso
della competente direzione compartimentale del territorio.