Art. 52. Giudice competente e legittimazione ad appellare 1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2. 2. Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.