Art. 53. 
                         Forma dell'appello 
  1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione  della  commissione
tributaria a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti  nei
cui confronti e' proposto,  gli  estremi  della  sentenza  impugnata,
l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi
specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello  e'  inammissibile
se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati
o se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3. 
  2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme  di  cui  all'art.
20, commi  1  e  2,  nei  confronti  di  tutte  le  parti  che  hanno
partecipato al giudizio di primo grado e  deve  essere  depositato  a
norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. 
  3. Subito dopo il deposito del ricorso in  appello,  la  segreteria
della commissione tributaria regionale chiede alla  segreteria  della
commissione provinciale la trasmissione del fascicolo  del  processo,
che deve contenere copia autentica della sentenza.