Art. 54.
        Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
  1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi  e
termini   di   cui   all'art.   23   depositando   apposito  atto  di
controdeduzioni.
  2. Nello stesso atto depositato  nei  modi  e  termini  di  cui  al
precedente  comma  puo'  essere  proposto, a pena d'inammissibilita',
appello incidentale.