Art. 57.
                     Domande ed eccezioni nuove
  1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e,  se
proposte,  debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono
tuttavia essere chiesti  gli  interessi  maturati  dopo  la  sentenza
impugnata.
  2.  Non  possono  proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili
anche d'ufficio.