Art. 58. 
                       Nuove prove in appello 
  1. Il giudice d'appello non puo' disporre nuove  prove,  salvo  che
non le ritenga necessarie ai fini della  decisione  o  che  la  parte
dimostri di  non  averle  potute  fornire  nel  precedente  grado  di
giudizio per causa ad essa non imputabile. 
  2. E' fatta  salva  la  facolta'  delle  parti  di  produrre  nuovi
documenti.