Art. 59. 
               Rimessione alla commissione provinciale 
  1. La  commissione  tributaria  regionale  rimette  la  causa  alla
commissione provinciale che  ha  emesso  la  sentenza  impugnata  nei
seguenti casi: 
    a) quando dichiara la competenza  declinata  o  la  giurisdizione
negata dal primo giudice; 
    b)  quando  riconosce  che  nel  giudizio  di  primo   grado   il
contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato; 
    c) quando  riconosce  che  la  sentenza  impugnata,  erroneamente
giudicando, ha dichiarato estinto il  processo  in  sede  di  reclamo
contro il provvedimento presidenziale; 
    d) quando riconosce che il collegio della commissione  tributaria
provinciale non era legittimamente composto; 
    e) quando manca la sottoscrizione della  sentenza  da  parte  del
giudice di primo grado. 
  2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione
tributaria regionale decide nel  merito  previamente  ordinando,  ove
occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. 
  3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e'
formalmente passata in giudicato,  la  segreteria  della  commissione
tributaria  regionale,  nei  successivi  trenta   giorni,   trasmette
d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione 
tributaria provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza 
di parte.