Art. 62. 
        Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati 
           di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta 
  1. All'articolo 78 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel comma 8, le parole: "1 gennaio 1993" sono sostituite  dalle
seguenti: "1 gennaio 1994"; 
   b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il  visto  di
conformita'  formale  dei  dati  esposti   nelle   dichiarazioni   da
presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto  a  condizione  che  la
richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei
Centri di assistenza sia  presentata  almeno  quaranta  giorni  prima
della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle
quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma  2,  in
cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei  Centri  sia
presentata almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di  tale
termine.  Per  le  dichiarazioni   da   presentare   nell'anno   1993
predisposte  dai  professionisti  o  dai  Centri  di  assistenza,  le
scritture contabili si considerano tenute dal  professionista  o  dal
Centro di assistenza anche se sono state redatte ed  elaborate  dallo
stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui
ai commi 1 e 2, o da impresa avente  per  oggetto  l'elaborazione  di
dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni
che hanno costituito  il  Centro  di  assistenza,  a  condizione  che
risulti da apposita attestazione che  il  controllo  delle  scritture
stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle
dichiarazioni."; 
   c) nel comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma  5-quater,
del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo  le  parole
"di cui alle lettere a) e b) del comma 1", sono aggiunte le seguenti:
"ovvero al comma 20"; 
    d) nel comma 16 sono  soppresse  le  parole:  "aumentata  a  lire
40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti"; 
   e) il comma 23 e' sostituito dal seguente: " 23. Se,  in  sede  di
controllo   da   parte   dell'Amministrazione    finanziaria    delle
dichiarazioni dei redditi dei  lavoratori  dipendenti  e  pensionati,
emergono irregolarita' relative alle attivita'  esercitate  ai  sensi
del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17  nonche'
le disposizioni del primo periodo del comma  7  per  quanto  riguarda
l'esercizio del diritto di rivalsa."; 
   f) nel comma 27, le parole "1 gennaio 1993" sono sostituite  dalle
seguenti: "1 gennaio 1994". 
  2. I compensi di cui all'articolo 78,  comma  22,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, competono ai Centri di assistenza fiscale solo
nel caso in cui abbiano direttamente  effettuato  la  raccolta  delle
dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni  di  cui  al
comma 21 del predetto articolo 78. 
  3.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  conto  fiscale,   istituito
dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  i
compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono  erogati
direttamente dall'Amministrazione finanziaria a  seguito  dell'invio,
su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e
di corrispondenti elenchi  riassuntivi,  sottoscritti  dal  direttore
tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale.  Le  modalita'
di  corresponsione  del  compenso  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  4. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  4
settembre 1992, n. 395, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "  1.  I  Centri  di  assistenza  per  i  lavoratori  dipendenti  e
pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una  polizza  di
assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti,
che  esercitano  il  diritto  di  rivalsa  ai  sensi  del  comma   23
dell'articolo  78  della  legge  30  dicembre  1991,   n.   413,   il
risarcimento del danno sopportato con  il  pagamento  delle  sanzioni
amministrative irrogate nei loro confronti.". 
  5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di
assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni,  possono  ricevere
le dichiarazioni dei redditi anche oltre  il  termine  del  15  marzo
1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del  31
marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed
assimilati. Qualora il risultato contabile della  liquidazione  delle
stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile
1993 ed entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il sostituto stesso deve tener conto del risultato  medesimo
ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo  e
secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e  cio'  anche  al
fine di tener conto di eventuali  rettifiche  comunicate  dai  Centri
autorizzati di assistenza fiscale. 
  6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole: "tra il 1 e il 30 aprile di  ciascun  anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno". 
  7. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza  del  termine
della presentazione della dichiarazione dei redditi gli  uffici  e  i
centri di servizio formano, per ciascun anno  di  imposta,  liste  di
rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo,  le
generalita' dell'avente diritto, il  numero  di  registrazione  della
dichiarazione originante il rimborso e  l'ammontare  dell'imposta  da
rimborsare,  nonche'  riassunti   riepilogativi,   sottoscritti   dal
titolare dell'ufficio o da chi  lo  sostituisce,  che  riportano  gli
estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste."; 
   b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito dal seguente: "I
vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se  di  importo
superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente  sezione
di tesoreria provinciale  dello  Stato  all'indirizzo  del  domicilio
fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.". 
  8. Al fine di provvedere  alla  regolare  esecuzione  dei  rimborsi
automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per  i  compensi  ai
concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei
capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione  del  Ministero  delle
finanze  per   l'anno   finanziario   medesimo   sono   incrementati,
rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi. 
  9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire  400  miliardi,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione   del
capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-  bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come
modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano  anche  ai
rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal  caso  le
liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993. 
  11. Al decreto-legge 30 settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3- bis dell'articolo 1 e' soppresso; 
    b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 e' soppresso; 
    c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Gli importi dovuti  ai  sensi  del  presente  decreto  sono
imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio
del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il
patrimonio  su  cui  va  calcolata  l'imposta  e'  assunto  al  lordo
dell'imposta stessa.". 
  12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che
non aderiscono ad  alcuna  associazione  di  categoria  presente  nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per  i  quali
non esistono associazioni di categoria ne' ordini  professionali,  il
parere di cui all'articolo 11-  bis,  comma  3,  terzo  periodo,  del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito da
una autocertificazione dell'interessato  concernente  la  descrizione
dell'attivita' svolta. Tale certificazione deve essere  asseverata  a
norma del medesimo articolo 11- bis, comma 3. 
  13.  I  redditi  di  impresa  dichiarati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 11- bis del decreto-legge 19  settembre  1992,  n.  384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
sono esclusi dall'imposta locale sui redditi  fino  ad  un  ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge
n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si  applicano  le  disposizioni  del
presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma  9,  del  decreto-
legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel  senso  che  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo  di
cui all'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e
immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai  fini
dell'accertamento induttivo  di  cui  all'articolo  12  dello  stesso
decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi  indicati
qualora  l'Amministrazione  finanziaria  ricorra  a  tale   tipo   di
accertamento. 
  15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume
d'affari ai  coefficienti  presuntivi  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n.  154  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, possono integrare  la  dichiarazione  annuale  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento
entro  il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento e non si applicano soprattasse e pene  pecuniarie.  I  maggiori
corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione,  entro  il
suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o  all'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  16. L'ammontare dei corrispettivi  non  registrati  dichiarato  per
adeguare  il  volume  d'affari  ai  coefficienti  presuntivi  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  va  ripartito
in proporzione agli ammontari dichiarati  di  operazioni  imponibili,
con riferimento alle rispettive aliquote, nonche' di  operazioni  non
imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta. 
  17. Il termine previsto dall'articolo 8,  comma  10,  del  decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  26  giugno  1990,  n.  165,  in  materia  di  revisione  delle
circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato  al
31 dicembre 1993. 
  18. Nel decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d)  ed  l),  le  parole  "31
marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993"; 
    b) nell'articolo 5, comma 1,  le  parole  "31  marzo  1993"  sono
sostituite dalle altre: "20 giugno 1993". 
    c) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "febbraio,  aprile,
giugno e settembre 1992" sono sostituite dalle  seguenti:  "nell'anno
1992 e nei mesi di febbraio e aprile 1993"; e le parole: "1  novembre
1992" sono sostituite dalle seguenti: "1 maggio 1993". 
  19. Nell'articolo 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma  6,  del  decreto-legge  23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1993, n. 75, le parole: "31 marzo 1993" sono  sostituite  dalle
seguenti: "20 giugno 1993". 
  20. I versamenti dovuti  con  riferimento  alla  dichiarazione  dei
redditi dalle persone fisiche e dalle societa' ed associazioni di cui
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  che  ai  sensi
delle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  devono  essere  eseguiti  entro  il   termine   di
presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno  10  giorni
prima del termine stabilito per la presentazione della  dichiarazione
stessa. 
  21. I provvedimenti previsti  dall'articolo  2  dell'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento  della  protezione  civile  29  gennaio
1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio  1993,
per definire i termini e le modalita' di recupero dei carichi sospesi
sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. 
  22.  Al  fine  di  dare  pratica  attuazione  al  disposto  di  cui
all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il  Ministero  del  tesoro,
nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  succes-
sive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i  contributi
versati dai membri italiani del  Parlamento  europeo  ai  fini  della
costituzione di  pensioni  o  vitalizi  secondo  la  regolamentazione
propria di  tale  istituzione,  purche'  la  stessa  provveda  a  far
pervenire in tempo utile la relativa documentazione. 
  23. All'articolo 58 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le segenti modificazioni: 
    a) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  anche  ai  fini
dell'opzione prevista al comma 3- bis"; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
   "3-bis. La possibilita' di opzione di cui al comma  2  e'  estesa,
alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo  87,  comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per  le  attivita'   esercitate   aventi   carattere   assistenziale,
didattico, sanitario e culturale". 
  24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo  58,  comma  3-
bis, della citata legge n. 413 del 1991,  introdotto  dal  comma  23,
lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 31
ottobre 1993; la relativa imposta sostitutiva deve essere versata  in
due rate di pari importo, con  scadenza,  rispettivamente,  la  prima
entro il termine di presentazione della dichiarazione  e  la  seconda
entro il mese di febbraio 1994. 
  25. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31  luglio  1993,  saranno  stabilite  le
modalita' di  presentazione  della  dichiarazione  di  opzione  e  di
versamento dell'imposta.