Art. 47. 
        Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici 
  1. Tutte le  banche  possono  erogare  finanziamenti  assistiti  da
agevolazioni  previste  dalle  leggi  vigenti,  purche'  essi   siano
regolati da convenzione con l'amministrazione pubblica  competente  e
rientrino tra le attivita' che le  banche  possono  svolgere  in  via
ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano   integralmente   le
disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese  quelle  rela-
tive alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. La
scelta delle banche con cui  stipulare  le  convenzioni  deve  essere
effettuata dall'amministrazione pubblica  competente  sulla  base  di
criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
della struttura tecnico-organizzativa ai fini della  prestazione  del
servizio. 
  2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici  di  agevolazione
creditizia  previsti  dalle  leggi  vigenti  sono   disciplinate   da
convenzioni   stipulate,   sentita    la    Banca    d'Italia,    tra
l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte
sulla base di criteri che tengano conto delle  condizioni  offerte  e
dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini  della
prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e modalita'
idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi
e l'attivita' svolta per proprio conto  dalle  banche;  a  tal  fine,
possono essere  istituiti  organi  distinti  preposti  all'assunzione
delle deliberazioni in materia agevolativa e  separate  contabilita'.
Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti
alle banche. 
  3. Le convenzioni indicate nel comma 2  possono  prevedere  che  la
banca alla quale e' attribuita la gestione di un  fondo  pubblico  di
agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta convenzioni con  altre
banche per disciplinare  la  concessione,  a  valere  sul  fondo,  di
contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Queste  ultime
convenzioni sono approvate dall'amministrazione pubblica competente.