Art. 51. 
    Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica 
 
  1. Allo scopo di assicurare  il  graduale  ridimensionamento  delle
unita' scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce
i criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione  di
un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica. 
  2. Il piano pluriennale e' definito ed approvato  con  decreto  del
Ministro della  pubblica  istruzione  ed  e'  aggiornato  annualmente
tenendo conto dei mutamenti intervenuti. 
  3. Il piano deve tener conto, per ciascuna  provincia,  del  numero
degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle  sue
prevedibili variazioni in  relazione  all'evoluzione  demografica  in
atto nell'ambito territoriale considerato, nonche'  delle  specifiche
esigenze socioeconomiche  in  esso  esistenti.  In  particolare,  con
effetto dalla data di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 ed ai fini da essa previsti, esso terra' conto altresi' dell'eta'
degli alunni, del numero degli alunni portatori  di  handicap,  delle
esigenze delle zone definite  a  rischio  per  problemi  di  devianza
giovanile  e  minorile  e,  con   specifica   considerazione,   delle
necessita' e dei disagi  che  possono  determinarsi  in  relazioni  a
situazioni locali, soprattutto nelle comunita' e zone montane e nelle
piccole isole. 
  4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere  ad  un
graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche  sulla  base  dei
seguenti parametri: almeno 50 posti  di  insegnamento,  ivi  compresi
quelli relativi  alle  sezioni  di  scuola  materna,  per  i  circoli
didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per
gli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi
compresi   i   licei   artistici   e   gli   istituti   d'arte.    Il
ridimensionamento   deve   essere   effettuato   senza   pregiudicare
l'erogazione del servizio nel territorio. 
  5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni  necessarie
di unita' scolastiche, determinandone modalita' e  tempi  sulla  base
delle  previsioni  sulle  cessazioni  dal  servizio   del   personale
scolastico interessato. 
  6.  Il   Ministro   della   pubblica   istruzione   puo'   disporre
l'aggregazione anche di istituti di istruzione  secondaria  superiore
di diverso ordine e  tipo.  Nei  comuni  montani  con  meno  di  5000
abitanti possono essere costituiti  istituti  comprensivi  di  scuola
materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 
  7. Nell'ipotesi di cui al comma 6  gli  oneri  di  personale  e  di
funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni,  risultino  a
carico  di  piu'  enti  sono  ripartiti  sulla  base  di  un'apposita
convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e  gli  enti
interessati. 
 
          Nota all'art. 51:
             -  Per  l'art.  4  della legge n. 537/1993, si veda nota
          all'art. 3.