Art. 52. Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative 1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori. 2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.