Art. 52. 
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle  istituzioni
                              educative 
 
  1. Il piano  di  razionalizzazione  di  cui  all'articolo  51  deve
prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali,  dei
convitti annessi  agli  istituti  tecnici  e  professionali  e  degli
educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30  convittori
o semiconvittori. 
  2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51.