Art. 40. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Si intende  per  dispositivo  di  protezione  individuale  (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere  indossata  e  tenuta  dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
  lavoro, nonche' ogni complemento  o  accessorio  destinato  a  tale
scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: 
    a)  gli  indumenti  di  lavoro  ordinari  e   le   uniformi   non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e  la  salute  del
lavoratore; 
    b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
    c) le attrezzature di protezione individuale delle forze  armate,
delle  forze  di  polizia  e  del  personale  del  servizio  per   il
mantenimento dell'ordine pubblico; 
    d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali; 
    e) i materiali sportivi; 
    f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
    g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi  e
fattori nocivi.