Art. 42. 
                          Requisiti dei DPI 
  1. I DPI devono essere  conformi  alle  norme  di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 
  2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 
    a) essere adeguati ai rischi da prevenire,  senza  comportare  di
per se' un rischio maggiore; 
    b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del 
lavoratore; 
    d)  poter  essere  adattati  all'utilizzatore  secondo   le   sue
necessita'. 
  3. In caso di rischi multipli che richiedono  l'uso  simultaneo  di
piu' DPI, questi  devono  essere  tra  loro  compatibili  e  tali  da
mantenere,  anche  nell'uso  simultaneo,  la  propria  efficacia  nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
 
Nota all'art. 42:
             -  Il D.Lgs. n. 475/1992 reca attuazione della direttiva
          89/686/CEE in materia di ravvicinamento della  legislazione
          degli  Stati  membri  relativa ai dispositivi di protezione
          individuale.