Art. 45. 
                Criteri per l'individuazione e l'uso 
  1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento  di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43,  commi
1 e 4. 
  2. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  di  concerto
con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva  permanente,  tenendo  conto  della
natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio, indica: 
    a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; 
    b) le circostanze e le  situazioni  in  cui,  ferme  restando  le
priorita' delle misure di protezione collettiva, si rende  necessario
l'impiego dei DPI.