Art. 46. 
                          Norma transitoria 
  1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso  di  dispositivi
di emergenza destinati all'autosalvataggio in  caso  di  evacuazione,
fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati: 
   a) i DPI commercializzati ai sensi  dell'art.  15,  comma  1,  del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; 
   b) i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o  di
altri Paesi della Comunita' europea. 
 
Nota all'art. 46:
             -  Per  il  D.Lgs.  n.  475/1992  vedi nota all'art. 42.
          L'art. 15 cosi' recita:
             "Art. 15 (Norme finali e transitorie). - 1. I DPI,  gia'
          prodotti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di
          altri  Paesi  della  Comunita'  europea,   possono   essere
          commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994.
             2.  Gli  uffici  provinciali della motorizzazione civile
          che gia' svolgono l'attivita' di omologazione dei caschi  e
          visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra
          n. 22 possono continuare tale attivita' fino al termine del
          periodo transitorio di cui al primo comma".