Art. 46. Norma transitoria 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati: a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; b) i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita' europea.
Nota all'art. 46: - Per il D.Lgs. n. 475/1992 vedi nota all'art. 42. L'art. 15 cosi' recita: "Art. 15 (Norme finali e transitorie). - 1. I DPI, gia' prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita' europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994. 2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che gia' svolgono l'attivita' di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attivita' fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma".