Art. 36 
                 Requisiti per l'ammissione ai corsi 
 
  1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con
le modalita' di cui al successivo art. 37, possono essere ammessi: 
    a) il personale appartenente al ruolo "sovrintendenti" e al ruolo
"appuntati e finanzieri" che: 
      1) conti almeno un anno di effettivo servizio dalla  promozione
finanziere; 
      2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta'; 
      3) sia in possesso del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado; 
      4) non  abbia  demeritato  durante  il  servizio  prestato.  Il
giudizio  di  merito  viene  emesso  dal  comandante   di   corpo   o
equipollente,  sentito  il  parere  formulato  da  almeno  una  delle
autorita' gerarchiche sottostanti da  cui  il  personale  interessato
dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,  comma  3,  del
presente decreto; 
    b) i giovani, anche se  alle  armi,  che  posseggano  i  seguenti
requisiti: 
      1) cittadinanza italiana  e  godimento  dei  diritti  civili  e
politici; 
      2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 
      3) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole; 
      4) statura non inferiore a metri 1,65; 
      5)  non  essere,  alla  data   dell'effettivo   incorporamento,
imputato o 
      condannato per delitto non colposo, ne' sottoposto a misure  di
prevenzione; 
      6) non trovarsi, alla data  dell'effettivo  incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza; 
      7) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; 
      8) possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado. 
  2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti  dal  comma  1,
lett. a), che abbia  frequentato,  con  esito  favorevole,  il  corso
motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia  di  finanza,
se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1,  lettera
a), punto 4), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite  massimo  di
un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al  corso
di cui all'art. 35 con esonero dalle relative  prove  concorsuali.  I
posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che
abbiano  conseguito  la  specializiazione  di  motorista  navale  con
maggior  punteggio  di  merito,  maggiorato  degli  eventuali  titoli
ovvero, a parita' di punteggio,  nell'ordine,  a  quelli  di  maggior
grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 
  3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non  e'  ammessa
per piu' di due volte. 
  4. Non si applicano gli aumenti dci limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
  5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),  indetto  con
le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: 
    a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 
      1) abbiano riportato,  nell'ultimo  quadriennio,  la  qualifica
almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
      2)  non  abbiano  riportato,  nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari; 
      3) non  siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
previsto  dall'art.  44  del  presente  decreto   ovvero   da   corsi
equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo; 
      4) non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. 
    b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che,  oltre
a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a): 
      1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo; 
      2) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. 
  6. Con decreto ministeriale puo' essere, disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere  a)
e b), per difetto dei prescritti requisiti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995,  n.  162
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.