Art. 36 Requisiti per l'ammissione ai corsi 1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui al successivo art. 37, possono essere ammessi: a) il personale appartenente al ruolo "sovrintendenti" e al ruolo "appuntati e finanzieri" che: 1) conti almeno un anno di effettivo servizio dalla promozione finanziere; 2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta'; 3) sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 4) non abbia demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del presente decreto; b) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 3) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole; 4) statura non inferiore a metri 1,65; 5) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo, ne' sottoposto a misure di prevenzione; 6) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza; 7) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; 8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), punto 4), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializiazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti dci limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari; 3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo; 4) non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 6. Con decreto ministeriale puo' essere, disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.