Art. 37 
                          Bando di concorso 
 
  1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1,  lettera  a),
indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: 
a) il numero del  posti  da  mettere  a  concorso,  distinto  per  il
   contingente ordinario e per il contingente di  mare,  che  possono
   essere ripartiti tra le categorie di specializzazione  determinate
   al sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189; 
b) le modalita' e la data di  scadenza  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione al concorso; 
c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere  in  possesso
   del requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche'  dei
   titoli indicati dall'art. 43 del presente decreto; 
d) le modalita' e la data di  scadenza  per  la  presentazione  della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti; 
e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti
   per l'ammissione al concorso, della commissione  esaminatrice  per
   la valutazione delle  prove  d'esame,  delle  commissioni  per  la
   visita medica  di  primo  accertamento  e  di  revisione  e  della
   commissione   per   l'accertamento    psico-attitudinale.    Della
   commissione esaminatrice per la valutazione delle prove  di  esame
   fanno anche parte  due  professori  di  ruolo  degli  istituti  di
   istruzione media di secondo grado  del  Ministero  della  pubblica
   istruzione; 
f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione
   delle prove  d'esame,  della  visita  medica  e  dell'accertamento
   psico-attitudinale di cui al successivo art. 38; 
g) la durata del corso. 
  2. Il numero del posti  da  mettere  a  concorso  e'  calcolato  in
relazione  alle   prevedibili   vacanze   nell'organico   del   ruolo
"ispettori" alla data in cui agli  interessati  verra'  conferita  la
nomina a maresciallo. 
  3. Il concorso di cui al comma 1, nonche'  il  corso  di  cui  alla
lettera g) dello stesso comma, sono disciplinati  dalle  disposizioni
contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del presente
decreto. 
 
          Nota all'art. 37:
             - Il testo dell'articolo 9 della legge 23  aprile  1959,
          n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di
          Finanza", e' il seguente:
             "Art.  9.  - Con decreto del Ministro per le finanze, di
          concerto  col  Ministro  per  il   tesoro,   e'   stabilita
          l'aliquota  del  personale sottufficiali e truppa destinata
          al  contingente  di  mare  e  alle   varie   categorie   di
          specializzazione.