Art. 37 Bando di concorso 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a) il numero del posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare, che possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate al sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 43 del presente decreto; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione; f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui al successivo art. 38; g) la durata del corso. 2. Il numero del posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo "ispettori" alla data in cui agli interessati verra' conferita la nomina a maresciallo. 3. Il concorso di cui al comma 1, nonche' il corso di cui alla lettera g) dello stesso comma, sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 del presente decreto.
Nota all'art. 37: - Il testo dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza", e' il seguente: "Art. 9. - Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, e' stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.