Art. 38 Visite mediche e accertamenti psico-attitudinali 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio proveniente dal ruolo "sovrintendenti" e dal ruolo "appuntati e finanzieri" non e' sottoposto alla visita medica. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso.