Art. 38 
          Visite mediche e accertamenti psico-attitudinali 
 
  1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine  di
successione stabilito dal bando, a visita medica  e  ad  accertamenti
intesi ad accertare l'idoneita' psico-attitudinale al servizio  quale
maresciallo della  Guardia  di  finanza.  Il  personale  in  servizio
proveniente dal ruolo  "sovrintendenti"  e  dal  ruolo  "appuntati  e
finanzieri" non e' sottoposto alla visita medica. 
  2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla  commissione
di primo  accertamento  e'  soggetto,  ove  l'interessato  ne  faccia
richiesta,  a  revisione  da  parte  dell'apposita   commissione   di
revisione.   Il   giudizio   espresso   in   sede   di   accertamento
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale e' definitivo. 
  3. Il concorrente giudicato  non  idoneo  a  seguito  delle  visite
mediche  o  dell'accertamento  psico-attitudinale  e'   escluso   dal
concorso.