Art. 40 Nomina e composizione delle commissioni 1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 35, comma 1, superino le mille unita', la commissione esaminatrice di cui all'art. 37, comma 1, lettera e), possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. 2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo.