Art. 40 
               Nomina e composizione delle commissioni 
 
  1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 35,
comma 1, superino le mille unita', la commissione esaminatrice di cui
all'art. 37, comma 1, lettera e),  possono  essere  integrate  da  un
numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero
di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A  ciascuna
sottocommissione non puo' essere assegnato  un  numero  di  candidati
inferiore a 500. 
  2. Il comandante  generale  della  Guardia  di  finanza  nomina  le
commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo.